Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20483 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20483 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCHITTI ANTONIO N. IL 19/06/1950
avverso l’ordinanza n. 12/2012 TRIBUNALE di VASTO, del
24/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
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Data Udienza: 20/03/2015

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Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 24 marzo 2014 il Tribunale di Vasto, pronunciando quale
giudice dell’esecuzione, disponeva la correzione dell’errore materiale, contenuto nella
motivazione della sentenza resa dallo stesso Tribunale in data 28 novembre 2012 nei
confronti dell’imputato Antonio Cicchitti, nel senso che laddove era indicato
l’accoglimento dell’appello proposto dall’imputato doveva leggersi che tale gravame era
stato respinto.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Cicchitti a

mancanza di motivazione per l’assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza del percorso argomentativo, difettando la prova della responsabilità del
ricorrente per la condotta ascrittagli.
3.Con requisitoria scritta pervenuta il 5 novembre 2014 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha chiesto il rigetto del ricorso e la
rettificazione dell’ordinanza impugnata con indicazione della correzione dell’errore
materiale contenuto nel dispositivo e non nella motivazione della sentenza corretta.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.Va precisato che il Tribunale di Vasto con la sentenza resa il 28 novembre 2012
aveva pronunciato sull’appello proposto dall’imputato Antonio Cicchitti avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Casalbordino, che aveva condannato lo stesso imputato
alla pena di 300,00 euro di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile
Giuliana Moretti, in quanto ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose in
pregiudizio di costei, azzannata dal cane del Cicchitti.
1.1 L’ordinanza impugnata ha dunque riscontrato l’avvenuta commissione di un
errore materiale in detta pronuncia, in quanto, sebbene l’intera motivazione avesse
affrontato i motivi di appello per argomentarne l’infondatezza in ragione della
colpevolezza dell’imputato, ricostruita sulla scorta degli elementi di prova acquisiti, e
per concludere circa il rigetto dell’impugnazione con la conferma della sentenza di primo
grado, nella sua parte finale aveva per una svista indicato l’accoglimento dell’appello. E
che si fosse trattato di un errore materiale, non incidente sul contenuto decisorio del
provvedimento giudiziale, era desunto da un dato inequivocabile, ossia dal dispositivo
letto in udienza, che esteriorizzava senza dubbi l’assunta determinazione in termini di
rigetto dell’appello e di conferma della pronuncia appellata.
1.2 In tal modo il giudice dell’esecuzione ha offerto ampia e logica esposizione
delle ragioni della decisione e della necessità di emendare l’errore materiale, sicchè le
doglianze del ricorrente sono palesemente prive di fondamento e pretestuose.

4

mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio per

1.3 Piuttosto, come rilevato anche nella requisitoria del P.G., anche nell’ordinanza
impugnata è presente un errore materiale dal momento che la discordanza
dell’elaborato scritto rispetto al dispositivo letto in udienza, non è ravvisabile nella
motivazione, quanto nel dispositivo che è formulato nei seguenti termini “accoglie
l’appello proposto contro la sentenza n. 74/11 emessa dal Giudice di Pace di
Calsabordino il 14 dicembre 2011 e questa confermando, condanna l’appellante al
pagamento…”, per cui la rettificazione deve incidere soltanto su detto dispositivo;
l’ordinanza impugnata va dunque a sua volta emendata dall’errore materiale, in quanto,

“nel dispositivo della sentenza”.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone correggersi l’ordinanza 24-3-14 del Tribunale di Vasto nel senso che
laddove è scritto “nella parte terminale della motivazione di sentenza” sia scritto “nel
dispositivo della sentenza”.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.

laddove riporta “nella parte terminale della motivazione di sentenza” deve intendersi

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