Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20481 del 05/03/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 20481 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile TOTARO RAFFAELE nato il 30/06/1963
nel procedimento a carico di:
PRENCIPE FELICE nato il 23/07/1984 a SAN GIOVANNI ROTONDO

avverso la sentenza del 12/01/2017 del GIUDICE DI PACE di MANFREDONIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude: conversione del ricorso in appello con trasmissione atti al
Tribunale di Foggia.
Udito il difensore

Data Udienza: 05/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2017 il Giudice di Pace di Manfredonia ha
assolto Prencipe Felice dal reato di lesioni personali ai danni di Totaro Raffaele per non aver
commesso il fatto.
2.

Con atto sottoscritto dal proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione la parte

civile Totaro Raffaele affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla identificazione

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha negato la sussistenza di un fatto
pacificamente accertato e manifestamente risultante dagli atti, ovvero la certa
ricollegabilità all’imputato Prencipe Felice della condotta delittuosa per cui è causa.
Le indicazioni fornite dalla persona offesa in querela nonché quanto riferito ai s.i.t. dai
signori Ferri Leonardo e Troiano Michele – dichiarazioni acquisite ai fini probatori con il
consenso delle parti – avevano fatto sì che le indagine confluissero in un’unica direzione,
Prencipe Felice.
Alla luce di tali rilievi, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il presente ricorso deve essere convertito in appello.
Va osservato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1° e 3° dell’art. 569 c.p.p., la
parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente
ricorso per cassazione, salvo che nei casi previsti dall’art. 606 comma 1° lette d) ed e) nei
quali il ricorso si converte in appello.
Si tratta propria del caso di specie in cui la parte civile, che avrebbe potuto proporre
appello a norma dell’art. 576 c.p.p. – i limiti all’impugnazione delle sentenze del Giudice di
Pace si applicano infatti solo al P.M., a norma dell’art. 36 dlgs n. 274/2000 – ha proposto
ricorso per saltum ma in un’ipotesi in cui non è ammissibile.
In conseguenza della conversione del ricorso in appello, devono trasmettersi gli atti al
Tribunale di Foggia per il giudizio.
P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per il
giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018
Il consigliere estensore

Depositato li

Il Presidente

dell’imputato.

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