Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20480 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20480 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO MANTO STEFANIA nato il 27/01/1982 a TORINO

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 26/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di
condanna della predetta imputata per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 61 n. 5 cod. pen.
emessa dal Tribunale di Torino in data 25.2.2016.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputata, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a tre ragioni di doglianza.
1.1 Denunzia la ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione alla

relazione al titolo di reato contestato, e cioè al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen..
1.2 Con il secondo motivo si denunzia la mancata assoluzione della imputata per la dedotta
incapacità di intendere e di volere e, in via subordinata, per la mancanza dell’elemento
soggettivo del reato.
1.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 624 bis e 61 n.
5 cod. pen. in relazione al fatto che non ricorreva la contestata aggravante perché il furto, pur
essendo avvenuto nelle ore notturne, era stato commesso in danno di un negozio avente
impianto di videosorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 II primo motivo di doglianza, di carattere processuale, è infondato, in ragione della
consolidata giurisprudenza espressasi sul punto oggetto di censura.
È stato invero affermato da questa Corte che per il delitto di furto in abitazione e di furto con
strappo, previsti nell’art. 624 bis cod. pen, introdotto dalla legge n. 128 del 2001, si procede
con

citazione

diretta

a

giudizio,

ai

sensi

dell’art.

550

cod.

proc.

pen.

(

Sez. 6, Sentenza n. 29815 del 24/04/2012 Ud. (dep. 20/07/2012) Rv. 253173 ).
Sul punto, va infatti precisato che anche per il nuovo reato di furto in abitazione (e di furto con
strappo) introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, è ammessa la citazione diretta a giudizio,
quanto

in

la mancata inserzione – nell’ambito della disciplina processuale di cui all’art. 550 c.p.p. – della
predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all’entrata in vigore del
vigente codice di rito e, conseguentemente, dalla mancata previsione del necessario
adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto
di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cod. pen., contemplato dall’art. 550 cod. proc. pen.,
comma 2, lett. f) e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena
detentiva della reclusione da uno a sei anni ( cfr. anche Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256,
Castriota; Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881, Nasufi; Sez. 5, 5 novembre 2002, n. 40489,
Zagami; contra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti).
2.2 n secondo motivo di censura è invece inammissibile.

2

k

mancata celebrazione dell’udienza preliminare prima della citazione dell’imputato a giudizio in

La Corte di appello impugnata ha reso una motivazione adeguata e scevra da criticità
argomentative anche in relazione al profilo della sussistenza in capo all’imputata della capacità
di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, cosi evidenziando l’assenza di
patologie psicotiche tali da incidere sul predetto profilo di imputabilità soggettiva dell’agente.
Del resto, parte ricorrente ha riproposto le medesime doglianze già sollevate in sede di appello
e non si neanche confrontata con le argomentazioni spese sul punto da parte della Corte di
merito, argomentazioni che, si ripete ancora una volta, sono adeguate e del tutto condivisibili.

2.3.1 In ordine alla più corretta esegesi dell’aggravante contestata di minora difesa, risulta
preferibile — a parere di questo Collegio — aderire alla opzione esegetica secondo cui la
commissione

del

furto

in ora notturna integra

di

per

gli

estremi

dell’aggravante di minorata difesa ( così,
Sez. 5, Sentenza n. 32244 del 26/01/2015 Ud. (dep. 22/07/2015 ) Rv. 265300 ).
Invero, la commissione di un furto in ora notturna integra gli estremi dell’aggravante di cui
all’art. 61 c.p., n. 5, a causa della ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, in
considerazione anche delle minori possibilità per i privati di sorveglianza, a meno che
particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto
passivo, nel caso in esame, peraltro, del tutto insussistenti (cfr. Cass., sez. 2, 3/05/1991,
n. 9088, rv. 188134; Cass., sez. 5, 11/03/2011, n. 19615, rv. 250183 ; cfr. anche
Sez. 5, Sentenza n. 7433 del 13/01/2011 Ud. (dep. 25/02/2011 ) Rv. 249603 ).
Già nel diritto romano, l’aver agito di notte rappresentava una aggravante del furtum e,
venendo a tempi più recenti, si è ritenuto ( cfr. ASN 198202002 – RV 152504) che, per la
sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 5, non si richiede che la pubblica o
privata

difesa

sia

del

tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.
Il fatto che i locali nei quali penetrò la imputata avessero un impianto di videosorveglianza non
riveste significato dirimente, in quanto il predetto impianto non riuscì a facilitare l’intervento
tempestivo delle persone offese, e ciò anche in ragione della circostanza fattuale che lo stesso
era disattivato. Ed invero, l’aggravante in esame sussiste tutte le volte in cui l’agente abbia
approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (da intendersi, appunto, anche come
assenza di persone sul

focus delicti),

tali da facilitare il suo compito.

2.3.2 Non dimentica questo Collegio che esiste altro e contrario orientamento esegetico
secondo il quale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa,
se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso
possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione,
di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non
essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia
stata soltanto ostacolata ( Sez. 4, Sentenza n. 53343 del 30/11/2016 Ud. (dep. 15/12/2016 )

3

k

2.3 D terzo motivo è invece infondato.

Rv. 268697 ; Sez. 4, Sentenza n. 53570 del 05/10/2017 Ud. (dep. 27/11/2017 ) Rv. 271259
).
Si ritiene, tuttavia, preferibile la prima opzione esegetica secondo cui la commissione del furto
in ora notturna integra di per sé gli estremi dell’aggravante di minorata difesa, posto che la
ratio dell’istituto qui in esame risiede nel fatto che non si non si richiede che la pubblica o
privata

difesa

sia

del

tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.

rimettere la questione al vaglio delle Sezioni Unite.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

Né si ritiene, in assenza di un contrasto consolidato sul punto, utile e necessario, allo stato,

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