Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2048 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2048 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
2) CAPUTO ANTONIO N. IL 27/03/1933
avverso l’ordinanza n. 9305/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Caput° Antonio, avvocato, persona offesa nel procedimento penale a
carico di Niglio Stella per ipotizzato reato ex art.595 cp., ricorre
personalmente per cassazione contro il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito
dell’udienza camerale, accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto
della legge processuale e difetto di motivazione.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, siccome proposto
dalla parte offesa personalmente, in violazione dell’art.613 cpp e del
principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a
mente della quale il ricorso per cassazione della persona offesa deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico
mandato (ex multis Cass.Sez.Un. 19/1/99 n.24; Sez.I 23/9/04 n.37562 CED
229139).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 500,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso ,n Roma 29/11/2012
I

1

4, onsigliere
i /

est.

l’archiviazione degli atti e ne denuncia la nullità per violazione

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