Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2048 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2048 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONNARUMMA GIUSEPPE N. IL 09/08/1975
avverso la sentenza n. 1438/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione
L’imputato Donnarumma Giuseppe ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Salerno che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 12/10/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione per i reati di calunnia aggravata
e truffa (artt. 368, 61 n. 2, 640 cod. pen.) in danno di Adiletta Giovanna.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, risultando dalla stessa sentenza
impugnata che il teste Corrado era stato già ascoltato in primo grado e che la rinnovazione
della sua escussione non avrebbe aggiunto nulla di rilevante riguardo all’oggetto delle accuse.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicemlr e 2015
.

Il ricorrente deduce la mancata acquisizione di una prova decisiva, rappresentata dall’escussione di un testimone (Corrado Ferdinando), asseritamente decisiva ai fini della decisione.

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