Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20479 del 26/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20479 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
MUNISI DEFRIM DETTO NINO nato il 20/05/1975
ALTA LEONARD nato il 19/07/1984
avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Data Udienza: 26/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 luglio 2016 la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della
sentenza di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Munisi Defrim e
Alia Leonard per intervenuta prescrizione in relazione a delitti di furto pluriaggravato commessi
dagli imputati nel maggio 2006.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
E’ stata dedotta violazione di legge .
Lamenta il Procuratore ricorrente che, essendo i furti pluriaggravati contestati agli imputati
stati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge 251/2006 , il termine di
prescrizione, tenuto conto dell’interruzione e dell’aggravante speciale di cui all’ultimo comma
dell’art. 625 c.p., è pari a 12 anni e sei mesi, a nulla rilevando la circostanza che il giudice di
primo grado avesse concesso le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate
aggravanti.
Ne consegue che i delitti di cui ai capi nn. 1,3 e 4 non si sono estinti per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Non vi è dubbio che in virtù del combinato disposto degli artt. 157 comma 2° e 3° c.p., ai fini
della determinazione del tempo di prescrizione, si deve aver riguardo all’aumento di pena
previsto per il reato aggravato, ove si tratti di aggravanti ad effetto speciale – quali sono quelle
previste dall’art. 625 c.p. , importando un aumento di pena superiore ad un terzo (art. 63
comma 3°) rispetto all’ipotesi base di cui all’art. 624 c.p. – e non si deve, invece, tener conto
del giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti di cui all’art. 69 c.p..
La riconosciuta equivalenza, nel caso di specie, tra aggravanti contestate ed attenuanti
generiche incide esclusivamente sul calcolo della pena ma non ha nessuna influenza sul
termine di prescrizione, che è, di conseguenza, di dodici anni e mezzo.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli
atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2018
Il consigliere estensore
Il Presidente
Bologna affidandolo ad un unico motivo.