Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20479 del 20/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20479 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRIERI MAURIZIO N. IL 23/04/1950
avverso l’ordinanza n. 1989/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/1e le conclusioni del PG Dott.
,k,te5te
4-Yé121″< Uditi difensor Avv.; - t-g-2-r(1->ge-o—

ef2 arc3->24

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

CORRIERI Maurizio propone personalmente ricorso per cassazione avverso

l’ordinanza resa in data 22.11.2013 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
rigettato le sue istanze finalizzate ad ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova
al servizio sociale e/o della detenzione domiciliare.

pendenti a carico dell’istante e sull’acclarata inesistenza di un domicilio.
Il CORRIERI deduce vizio di motivazione del provvedimento, in quanto carente
dell’osservazione della personalità ed errato in fatto nella valutazione sull’assenza di
domicilio, posto che da anni esso ricorrente abitava nella sua casa romana di via Flavio
Stilicone n. 314 (allega a corredo del ricorso copia di documento d’identità e della nota di
trascrizione di compravendita dell’immobile da lui abitato).
Quanto ai carichi pendenti, precisa che attengono a fatti delittuosi inquadrati nel
contesto di un grave conflitto familiare omai esauritosi da anni.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo
declaratoria d’inammissibilità del ricorso, poiché contenente soltanto censure in fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.
2. Il provvedimento presenta un passaggio non perspicuo quando rileva la mancata
indicazione di un domicilio da parte del ricorrente, “né all’atto di presentazione dell’istanza
né successivamente”.
Il tema della “assenza di domicilio” viene, poi, ripreso nella parte finale dell’ordinanza
per giustificare la prognosi sfavorevole formulata “ai fini della concessione di misure”.
Ciò posto, va osservato che, se il rilievo circa la mancata indicazione di “un domicilio”
all’atto di presentazione dell’istanza deve interpretarsi come riferito al requisito di
ammissibilità della richiesta di misura alternativa alla detenzione previsto dall’art. 677,
comma 2-bis, c.p.p. (dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dal condannato non
detenuto: v. Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 19/5/2010, Mammoliti, Rv.
246720), allora il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto emettere, ai sensi dell’art. 666,
comma 2, c.p.p., decreto dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza, senza procedere,
come è stato fatto, alla fissazione dell’udienza camerale in contraddittorio.
Se, invece, detto rilievo va interpretato come riferito alla mancanza di un domicilio in
assoluto – come sembrerebbe dal tenore testuale della motivazione – esso appare

1

Il Tribunale ha fondato la sua decisione reiettiva sulla considerazione dei procedimenti

contraddetto dal contenuto del verbale di udienza camerale del 22.11.2013, laddove si dà
atto che “il difensore insiste e dichiara che l’interessato vive in via F. Stilicone 314, Roma”.
Indicazione oggi confermata dai documenti allegati al ricorso.
3.

Le evidenziate incongruenze sulla questione del domicilio dell’interessato

impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza di Roma, che dovrà sciogliere ogni incertezza interpretativa sul

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza
di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

punto, anche valutando l’eventuale applicazione dell’art. 677, comma 2-bis, c.p.p..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA