Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20478 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20478 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

JACOBCIC EDWARD GHAZOGHLY nato in Croazia il 21/11/1971

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9/02/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e li ricorso;
udita ;a relazione svolta dal consigliere Barbara Caiaselice;
udito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del 11 giugno
2012, ha dichiarato la prescrizione in relazione ai reati ascritti a Jacobic Edward
Ghazoghly al capo C) proc. n. 105/10 Dib., e ai capi 3),4), 5), 6), 7), 8; 9) proc.
n. 2516/10 Dib., riducendo la pena per i residui capi 1 (art. 495 cod. pen.), 2
(497-bis, comma 1 e 2, cod. pen.) e 10 (495, comma 1 e comma 2, n. 2, cod.
pen.), in quella di anni tre giorni dieci di reclusione, confermando nel resto le

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo i vizi di seguito
indicati.
2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale,
per aver utilizzato per la decisione, quale documento, la missiva del Consolato
generale della Bulgaria in Milano, diretta alla Polizia del Comune di Padova, con
la quale si rispondeva a richiesta di verifica di autenticità del passaporto. La
missiva, per il ricorrente, contiene un accertamento di rilevo penale, relativo ad
attività svolta da parte del locale Consolato che non è consistita in un mero
controllo amministrativo, tanto che oggetto della missiva è quello della “verifica
di autenticità del passaporto”, la quale necessita di attività di comparazione e
valutazione. Ciò considerato anche che, nella missiva, si fa riferimento agli
accertamenti svolti presso i registri della Repubblica di Bulgaria, nonché
trattandosi, in ogni caso, di atto formato per fini processuali
2.2. Con il secondo motivo si evidenzia che il ricorrente era in possesso di
passaporto falso formato da lui, quanto meno fornendo la fotografia ivi apposta.
Il ricorrente ritiene che, analizzando il dettato del primo e del secondo comma
dell’art. 497-bis cod. pen., non si comprende quando possa verificarsi, nella
pratica, una fattispecie non aggravata della condotta contestata. Ciò tenuto
conto che il secondo comma ricorre sempre, o perché il documento non è
destinato ad uso personale, o perché il materiale esecutore ha concorso alla sua
falsificazione. Si è proposto da parte di alcuni interpreti, di reputare che sussista
la forma aggravata del reato per chi fabbrica, forma il documento falso solo per
gli autori materiali del reato, mentre la giurisprudenza di legittimità, anche più
recente, si è espressa in senso contrario.
Il ricorrente evidenzia che, invece, le parole “fuori dall’uso personale”
implicano che la forma aggravata potrebbe operare non solo per chi detiene il

2

statuizioni della sentenza di primo grado.

documento ma anche per chi lo forma, per uso personale. Di qui la qualificazione
del delitto di cui al capo 2 ai sensi dell’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e quindi,
l’esclusione dell’aggravante ritenuta in sentenza.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la recidiva è stata
contestata solo per il capo 1, invocando, quindi, l’intervenuta prescrizione per le
condotte di cui ai capi 2 e 10, in quanto maturata prima della sentenza di
appello.

1.

Il ricorso merita accoglimento limitatamente al terzo motivo, con

conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per quanto
concerne i reati di cui ai capi 2) e 10), in quanto estinti per prescrizione, nonché
con rinvio, alla Corte di appello di Venezia, limitatamente alla determinazione del
trattamento sanzionatorio relativo al residuo reato di cui al capo di imputazione
2).

2. Il primo motivo va rigettato tenuto conto che gli atti utilizzati per la
decisione dal giudice di primo grado, non contengono, come dedotto, l’esito di
accertamenti delegati, di tipo comparativo. Si tratta, infatti, di mera
certificazione proveniente dall’autorità consolare, che dà conto dell’espletato
controllo, di tipo amministrativo, dei pubblici registri esistenti. Si tratta di
documento legittimamente acquisito al dibattimento, ex art. 234 cod. proc. pen.,
rispetto al quali l’indicazione dell’oggetto dell’accertamento, indicato nel ricorso

(verifica di autenticità del passaporto)

attiene alla missiva di trasmissione,

interna tra le autorità italiane di indirizzo, mentre quella trasmessa dall’autorità
estere, è mera certificazione di natura amministrativa, come l’esame del
fascicolo processuale ha consentito di verificare.
2.2. Con il secondo motivo si evidenzia che lo stesso deve essere disatteso,
confermando la qualificazione giuridica della condotta ai sensi del comma
secondo dell’articolo citato.
Ed invero è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità, che le
ipotesi di reato di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen.
sono alternative e che costituisce ipotesi autonoma di reato (nella specie,
contestata al capo 2), concorrere nella contraffazione del falso passaporto
posseduto. Tanto considerata la

ratio della previsione incriminatrice – che

costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

dall’art. 497-bis, comma 1, cod. pen. – che è quella di punire in modo più
significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza
che il possesso, per uso personale, rientra nella previsione di cui all’art.

497-bis,

comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella
contraffazione (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 ; Sez.
Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221 nella quale il
passaporto recava la foto del possessore, con generalità diverse).

modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento oppure lo
detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per
uso personale rientra nella previsione del primo comma, solo ove non
accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore. Si deve pertanto
reputare che il possesso di cui al comma primo della norma in esame, riguardi il
caso, di minore gravità concreta, del possesso di documento per uso personale,
in assenza di concorso nella fabbricazione. In tale prospettiva non è, pertanto,
condivisibile la doglianza della difesa sulla necessità di una interpretazione
estensiva del primo comma, stante la pratica impossibilità, in caso contrario, di
vedere riconosciuta la meno grave fattispecie all’agente che pure sia trovato in
possesso di un documento per uso evidentemente personale, contraffatto con
apposizione della sua foto e iscrizione delle sue generalità. Non può essere,
infatti, esclusa in astratto la formazione di falsi documenti da parte di terzi,
usando le generalità e l’effige di un soggetto del tutto estraneo alla
contraffazione, che ne venga successivamente in possesso (Sez. 5 n. 18535 del
15/02/2013, Lorbek Andrej).

3. Il terzo motivo di ricorso merita accoglimento.
3.1. Dalla lettura dell’intestazione della sentenza impugnata, del decreto che
dispone il giudizio e degli atti del fascicolo processuale trasmesso, si ricava che,
formalmente, la recidiva risulta contestata in relazione al reato di cui al capo 1)
della rubrica, non anche per quelli di cui ai capi 2) e 10).
La motivazione adottata dalla Corte territoriale per estendere l’aggravante in
questione anche alle residue imputazioni non può essere condivisa. Ed infatti,
seppure si tratta di tre reati, accertati tutti nel medesimo contesto, quello
dell’arresto in flagranza a seguito di perquisizione effettuata il 23 aprile del 2009,
nell’abitazione di Mestre, si osserva che il delitto di cui al capo 10) si consuma in
un momento successivo, precisamente in data 27 aprile 2009, nell’udienza di
convalida dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Padova. Sicché anche

4

Si è notato che l’esigenza della previsione incriminatrice è quella di punire in

alla relativa contestazione, che ne è conseguita, deve essere riconosciuta, come
dedotto, natura autonoma rispetto a quella di cui al capo 1) per la quale la
recidiva risulta formalmente contestata all’imputato.
Inoltre anche per il capo 2) valgono le medesime considerazioni sin qui
svolte, tenuto conto che l’accertamento risulta avvenuto in luogo (abitazione di
Mestre) ed in contesto temporale diverso rispetto a quelli di perfezionamento del
reato di cui al capo 1).

cui al capo 2) e 10), considerata la pena edittale massima prevista, l’intervento
di una causa interruttiva del corso della prescrizione tempestiva (sentenza di
primo grado), sono estinti per prescrizione essendo decorso il termine massimo
di prescrizione dal fatto (rispettivamente commesso il 23 aprile ed il 27 aprile
2009), di anni sette mesi sei. Tanto anche con riferimento al delitto di cui al capo
2) per il quale, tenuto conto della data di commissione del reato, si applica il
regime sanzionatorio previgente rispetto alla modifica intervenuta con legge n.
43 del 17 aprile 2015. Né risultano intervenute, nel corso del giudizio di primo e
di secondo grado, cause di sospensione del corso della prescrizione che, nella
specie, è maturata già prima della sentenza di secondo grado (rispettivamente il
23 ottobre ed il 27 ottobre 2016, a fronte della sentenza di secondo grado
emessa il 9 febbraio 2017).
3.3. Si impone, pertanto, rigettato ogni altro motivo, l’annullamento con
rinvio al giudice di secondo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio
relativo al capo 1), ritenuto dai giudici di merito, nella determinazione della
pena, reato satellite ed avendo posto a base del calcolo della sanzione irrogata,
il reato di cui al capo 10) reputato più grave, qui dichiarato estinto per
prescrizione.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai
capi 2) e 10) perché estinti per intervenuta prescrizione; rigetta nel resto il
ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 15/02/2018

Il Cr, -i il az
«o’

Il Presidente

ES: rbara Calaselice

Depositato in Cancelleria
Roma, lì ..r..1…Kket.

5

3.2. Stante l’accertata autonomia delle imputazioni, si osserva che i delitti di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA