Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20478 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20478 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAINA IGNAZIO N. IL 01/04/1961
avverso l’ordinanza n. 2762/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 05/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A o Lo CNIG

e

Uditi difensor Avv.;

13‘4,-„

Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 5.06.2014, ha
rigettato il reclamo proposto da Traina Ignazio avverso il provvedimento con cui
il Magistrato di Sorveglianza in sede, previa concessione del beneficio della
liberazione anticipata c.d. ordinaria nella misura complessiva di 315 giorni per il
periodo dal 22.07.2010 al 22.01.2014 sulla pena di anni 8 di reclusione in corso
di espiazione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., aveva invece dichiarato
inammissibile l’istanza del Traina di concessione dell’ulteriore beneficio della

convertito nella legge n. 10 del 2014, in considerazione della natura ostativa del
reato la cui condanna era in fase di espiazione.
2.

Ricorre per cassazione Traina Ignazio, personalmente, lamentando che

l’istanza di liberazione anticipata era stata presentata prima dell’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge, allorchè l’ammissione al beneficio
nella misura (integrata) di 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata era
generalizzata per tutti i detenuti.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, ha
soppresso la norma originariamente contenuta nel 4° comma dell’art. 4 del
decreto d’urgenza – che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. (tra i quali rientra il reato associativo di
cui all’art. 416 bis cod. pen.) la possibilità di fruire dell’ampliamento a 75 giorni,
per ciascun semestre di pena scontata, della detrazione di pena conseguente al
riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, alla condizione,
peraltro, che essi avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto
recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi
della personalità – escludendo in via assoluta tale categoria di condannati dal
novero dei beneficiari dell’ampliamento della misura premiale.
3. La norma sopravvenuta, preclusiva del beneficio, deve trovare immediata
applicazione nei procedimenti di sorveglianza anche in corso, a prescindere dal
momento di presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte del
condannato, in applicazione del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite
di questa Corte nella sentenza n. 24561 del 30/05/2006, Aloi (Rv. 233976),
secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le
misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e
l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non
1

liberazione anticipata c.d. speciale di cui all’art. 4 D.L. n. 146 del 2013,

hanno carattere di norme penali sostanziali, e pertanto (in assenza, come nella
fattispecie, di una specifica disciplina transitoria) soggiacciono alla regola tempus
regit actum e non alla disciplina della successione delle norme penali nel tempo
dettata dall’art. 2 cod. pen. e dall’art. 25 Cost., principio che ha trovato
riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale e in quella della CEDU,
che hanno escluso l’applicabilità del principio della irretroattività della legge più
sfavorevole (sopravvenuta) in materia di benefici penitenziari in genere e di
liberazione anticipata in specie.

efficacia sin dall’inizio (art. 77 comma 3 Cost.), e dunque non possono spiegare
alcun effetto ultrattivo con riguardo ai comportamenti e alle situazioni pregresse
ai quali la norma non recepita dalla legge di conversione collegava l’aspettativa
di un effetto favorevole (Sez. 1 n. 34073 del 27/06/2014, ric. Panno).
Ditali principi il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione, ed è
pertanto immune da censure.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 marzo 2015

Va inoltre rilevato che le disposizioni di un decreto legge non convertito perdono

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