Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20477 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20477 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
EVANGELISTI MASSIMILIANO nato il 18/12/1967 a ROMA
IACOBACCI ALBERTA nato il 10/05/1943 a ROMA

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data

Massimiliano, ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di
giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per
distrazione, loro in rubrica ascritto, rideterminava in senso più
favorevole ai rei l’entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel
resto la sentenza impugnata.
2.

Avverso la sentenza della corte d’appello, di cui chiedono

l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione
entrambi gli imputati, fondato su motivi comuni, con i quali lamentano:
1) Alberta Iacobacci e Massimiliano Evangelisti, a mezzo del loro
difensore di fiducia – Avv. Alessandro Diddi del Foro di Roma -,
articolando i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione di legge e difetto di
motivazione, nella parte in cui il giudice dell’appello ha qualificato come
“distrattiva” la condotta contestata agli imputati (iscrizione di un’ipoteca
volontaria su un terreno di mq. 26.000, sito in Roma, zona Caste!
Giubileo, di proprietà della società fallita “Centro Roma Camper s.r.l.”, in
favore della “Intesa Mediafactoring s.p.a.”, a copertura di un debito
gravante sulla “EVM System s.p.a.”, società legalmente rappresentata
dall’Evangelisti, appartenente allo stesso gruppo della “Centro Roma
Camper”); al contrario, ad avviso dei ricorrenti, la condotta loro
contestata non ha natura distrattiva, trattandosi di operazione
giustificata e compensata nell’ambito del gruppo, in quanto il
depauperamento del patrimonio sociale della “Centro Roma Camper”,
conseguente all’iscrizione dell’ipoteca, era bilanciato da un
corrispondente vantaggio, consistente nella remissione del debito che la
stessa “Centro Roma Camper” aveva nei confronti della “EVM” per
forniture di camper, sicché difetta, nel caso in esame, l’elemento
oggettivo del reato di cui si discute; 2) violazione di legge e vizio di
motivazione, in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del

3.5.2010, aveva condannato Iacobacci Alberta ed Evangelisti

dolo, posto che i ricorrenti non hanno agito con l’intenzione di
depauperare il patrimonio della società a discapito dei creditori, ma,
nella consapevolezza di muoversi nell’ambito di un rapporto societario
infragruppo, ponendo in essere una condotta finalizzata ad estinguere

all’erronea applicazione dell’art. 216, I. fall., dovendosi riqualificare il
fatto ascritto ai ricorrenti in bancarotta semplice, ex art. 217, I. fall.,
disposizione, quest’ultima, finalizzata a sanzionare la condotta degli
imprenditori che, come nel caso di specie, abbiano consumato parte del
proprio patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente
imprudenti, conseguendo, alla diversa qualificazione giuridica, la
dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 4)
violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a
favore della Iacobacci.
3. I ricorsi vano dichiarati inammissibili, essendo sorretti da motivi
manifestamente infondati e generici.
4. Ed invero, va, innanzitutto ribadito un consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari,
integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione,
come nel caso in esame, di un’ipoteca senza un sinallagma rispondente
al fine istituzionale dell’impresa, in quanto essa realizza di per sé ed
automaticamente una diminuzione patrimoniale; inoltre, poiché ai fini
della configurabilità del reato è postulato il dolo generico, la divergenza
oggettiva dell’atto di disposizione dal fine suddetto dà sufficientemente
conto della direzione del volere dell’agente, essendo del tutto irrilevanti i
motivi che hanno determinato il suo comportamento (cfr. Cass., sez. V,
9.10.2009, n. 45332, rv. 245157), sicché appare non pertinente il
richiamo fatto dai ricorrenti alle intenzioni da loro perseguite nel
procedere all’iscrizione ipotecaria in favore della “Intesa Mediafactoring

s .p .a

/f
.

.

2

posizioni debitorie della società fallita; 3) violazione di legge, in ordine

Manifestamente infondato è, poi, il rilievo in tema di “vantaggi
compensativi”.
Anche in questo caso vanno riaffermati i principi da tempo fatti propri
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati

relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedeltà patrimoniale
degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in
presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società
apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in
ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società conferisce valenza normativa a principi applicabili anche alle condotte
sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di
disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.
Pertanto, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non
risponda all’interesse della società ed abbia determinato un danno al
patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare
l’esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell’atto
assuma un significato diverso, nel senso che i benefici indiretti della
società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio
complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente
gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, neutralizzando i
relativi svantaggi per i creditori sociali, di guisa che nella ragionevole
previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei
creditori della società (cfr. Cass., sez. V, 5.6.2013, n. 49787, rv.
257562; Cass., sez. V, 12.1.2016, n. 30333, rv. 267883; Cass., sez. V,
2.3.2017, n. 16206, rv. 269702).
Orbene nel caso in esame il motivo di ricorso sul punto risulta viziato da
assoluta genericità, innanzitutto perché i ricorrenti omettono di
dimostrare l’esistenza stessa di un gruppo unitario, cui ricondurre
entrambe le società protagoniste dell’operazione, che si vuole
compensativa (la “Centro Roma Camper s.r.l.” e la “EVM System
s.p.a.”), non essendo sufficiente, al riguardo, la semplice affermazione
che l’Evangelisti, amministratore di fatto della fallita, fosse anche legale

3

fallimentari, la previsione di cui all’art. 2634 cod. civ. – che esclude,

rappresentante della società remittente o che vi fosse coincidenza
personale dei soci delle due compagini.
L esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di
soggettività giuridica e non coincidente con un centro d’interessi

accordo fra le varie entità, diretto a creare un’impresa unica, con
direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una
finalità comune e ulteriore (cfr. Cass. civ., sez. III, 17.7.2007, n. 15879,
rv. 599022-01).
Ma quel che più conta, i ricorrenti si limitano semplicemente ad
affermare l’esistenza di vantaggi compensativi derivanti dall’operazione
medesima, laddove, come correttamente rilevato dal giudice di appello,
il valore per il quale risulta effettuata l’iscrizione ipotecaria (pari a
3.000.000,00 milioni di euro), risulta ben maggiore, rispetto al valore
del debito (pari a 900.000,00 euro), di cui la società fallita ha ottenuto
la remissione dalla “EVM System s.p.a.”, sicché non si comprende, né i
ricorrenti ne forniscono adeguata spiegazione, come la sottrazione alle
ragioni del ceto creditorio del terreno gravato da una tale ipoteca, effetto
pacificamente negativo per i creditori della società fallita, che si vedono
pretermessi rispetto al creditore garantito da ipoteca, possa essere
neutralizzato, in conseguenza della remissione di un debito di importo
notevolmente inferiore.
Evidente, dunque, l’impossibilità di configurare nella condotta degli
imputati una fattispecie di bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 217, n.
2), I.fall., in cui l’imprenditore agisce sì con imprudenza, ma pur sempre
nell’interesse dell’impresa, laddove nelle operazioni distrattive che
integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 della
stessa legge, l’agente agisce dolosamente perseguendo un interesse
proprio o di terzi estranei all’impresa e, quindi, con la coscienza e
volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del
patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei creditori alla
conservazione delle garanzie patrimoniali (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
V. 26.6.1990, n. 15850, rv. 185886).

4

autonomo rispetto alle società collegate, esige, infatti, la prova di un

5.

Inammissibili sono anche i motivi riguardanti il trattamento

sanzionatorio.
Le circostanze attenuanti generiche, infatti, a differenza di quanto
lamentano i ricorrenti, sono state riconosciute ad entrambi; mentre la

sospensione condizionale della pena in favore della Iacobacci, costituisce
un motivo nuovo, non rappresentato in sede di appello e, dunque, non
scrutinabile per la prima volta in questa sede.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna di ciascuno
dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti
medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.1.2018.
Il Consigliere E,stensore

Il Presidente

< doglianza in ordine alla mancata concessione del beneficio della

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