Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20477 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20477 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILENZIO FRANCESCO N. IL 15/03/1975
avverso l’ordinanza n. 450/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 11/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. N2 k
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Ot

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza in data

11.07.2014, ha rigettato il reclamo proposto da Silenzio Francesco avverso il
provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza in sede aveva dichiarato
inammissibile l’istanza del condannato di fruire della liberazione anticipata
speciale integrativa con riferimento al periodo 26.08.2009-25.08.2013, sul
presupposto della natura assolutamente ostativa dei reati, rientranti nella
previsione dell’art. 4-bis ord.pen., per i quali il Silenzio stava espiando la pena,

immediata applicazione alla fattispecie in base al principio tempus regit actum.
2.

Ricorre per cassazione Silenzio Francesco, personalmente, invocando

l’applicazione della norma di cui all’art. 4 D.L. n. 146 del 2013 nel testo più
favorevole vigente, prima delle modifiche apportate in sede di conversione, al
momento della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata, e censurando
l’omessa motivazione sulle ragioni del diniego del beneficio.
3. Con successiva memoria integrativa, il ricorrente ha ribadito la meritevolezza
dell’integrazione del beneficio in relazione al corretto comportamento carcerario
già valorizzato agli effetti della concessione della liberazione anticipata nella
misura ordinaria.
4. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, ha
soppresso la norma originariamente contenuta nel 4° comma dell’art. 4 del
decreto d’urgenza – che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. la possibilità di fruire dell’ampliamento a
75 giorni, per ciascun semestre di pena espiata, della detrazione di pena
conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, alla
condizione, peraltro, che essi avessero dato prova nel periodo di detenzione di
un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della personalità – escludendo in via assoluta tale categoria di
condannati dal novero dei beneficiari dell’ampliamento della misura premiale.
3. La norma sopravvenuta, preclusiva del beneficio, deve trovare immediata
applicazione nei procedimenti di sorveglianza in corso, a prescindere dal
momento di presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte del
condannato, in applicazione del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite
di questa Corte nella sentenza n. 24561 del 30/05/2006, Aloi (Rv. 233976),
secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le

1

stabilita dalla legge di conversione (n. 10 del 2014) del D.L. n. 146 del 2013, di

misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e
l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non
hanno carattere di norme penali sostanziali, e pertanto (in assenza, come nella
fattispecie, di una specifica disciplina transitoria) soggiacciono alla regola tempus
regit actum e non alla disciplina della successione delle norme penali nel tempo
dettata dall’art. 2 cod.pen. e dall’art. 25 Cost., principio che ha trovato
riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale e in quella della CEDU.
Va inoltre rilevato che le disposizioni di un decreto legge non convertito perdono

alcun effetto ultrattivo con riguardo ai comportamenti e alle situazioni ai quali la
norma non recepita dalla legge di conversione collegava l’aspettativa di un
effetto favorevole (Sez. 1 n. 34073 del 27/06/2014, ric. Panno).
Di tali principi il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione al caso
di specie, motivando in modo esaustivo il diniego dell’ampliamento del beneficio
sulla (sola) base dell’automatico effetto preclusivo della natura ostativa dei reati
in corso di espiazione, che prescinde totalmente dalla valutazione della concreta
condotta carceraria tenuta dal condannato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 marzo 2015

efficacia sin dall’inizio (art. 77 comma 3 Cost.), e dunque non possono spiegare

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