Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20476 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20476 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SFORZATO THOMAS nato il 15/01/1981 a PESCARA

avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L’Aquila
confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara aveva condannato

cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2, 61 n. 5, c.p., in rubrica ascrittogli (furto
di oggetti di bigiotteria e denaro in abitazione, aggravato dalla violenza
sulle cose e dall’aver profittato delle condizioni di minorata difesa delle
vittime), commesso in danno di Parlione Marcella e dei suoi figli minori.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazione di legge e
vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza
della circostanza aggravante della violenza sulle cose (che, secondo
l’assunto accusatorio, sarebbe consistita nella forzatura di un portone),
in quanto la circostanza emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale,
secondo cui la porta fu aperta dalla figlia della persona offesa, esclude il
verificarsi di una violenza sulle cose, non potendosi ritenere integrata
tale circostanza aggravante dal semplice fatto di battere la porta con
calci e colpi;
2) vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla
quantificazione della pena, posto che la corte territoriale non ha dato
conto dei rilievi formulati nei motivi di appello sul punto, relativamente
al comportamento post delictum del reo, al suo inserimento in comunità
terapeutica da un paio di anni ed alla modesta lesività del fatto
commesso, essendosi limitata a richiamare solo la condotta pregressa
dell’imputato, quale sintomatica espressione di particolare pericolosità
dello stesso.
3.

Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di

impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.
4. Evidente la carenza motivazionale, che affligge la sentenza oggetto di
impugnazione.
Ed invero, a fronte di uno specifico motivo di appello, con cui la difesa
dello Sforzato contestava la ritenuta sussistenza della circostanza

Sforzato Thomas alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di

aggravante della violenza sulle cose, eccependo che, a differenza di
quanto affermato dal giudice di primo grado, non vi era stata alcuna
effrazione del portone di ingresso dell’abitazione di residenza della
persona offesa, dove venne consumato il furto per cui si procede, la
corte territoriale ha risposto in maniera inadeguata (donde la carenza di

motivazione sul punto), affermando che l’aggravante di cui si discute
non può escludersi in quanto “il portone è stato aperto dalla piccola figlia
della Parlione solo perché molto spaventata dai colpi con pezzi di legno e
dai calci sferrati contro l’infisso dallo Sforzato”.
Tale assunto non appare soddisfacente.
Da tempo, infatti, la Suprema Corte ha affermato il condivisibile
principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della
circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è necessario che la
violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto
dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche
quando la violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose
mediante impiego di energia fisica, venga posta in essere nei confronti
dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più
efficace difesa della stessa, provocandone la rottura, il guasto, il
danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento
nella destinazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 14/02/2006, n.
14780; Cass., sez. V, 10/01/2011, n. 7416; Cass., sez. V, 30.10.2013,
n. 641, rv. 257949).
Pertanto, non essendo revocabile in dubbio che il portone di ingresso
dell’abitazione dove venne commesso il furto è da considerarsi un mezzo
volto a garantire la difesa da terzi estranei dell’appartamento e di
quanto in esso contenuto, condizionandone l’accesso alla volontà
dell’avente diritto, affinché possa ritenersi integrata nel caso in esame
l’aggravante di cui si discute non è sufficiente rilevare che il portone
venne aperto dalla figlia minore della Parlione, perché impaurita dai
colpi sferrati contro di esso dallo Sforzato.
L’energia fisica rivolta dall’imputato verso il portone, utilizzando pezzi di
legno e calci, non è di per sé sufficiente ad integrare la circostanza

2

(

aggravante, di cui all’art. 625, n. 2), c.p., della violenza sulle cose, se
non si accerta che tale energia abbia prodotto una qualche conseguenza
su di esso in termini di alterazione dello stato delle cose, vale a dire,
come si è detto, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento,

Si tratta di un’indagine del tutto omessa dalla corte territoriale, che,
invece, per le ragioni esposte, appare assolutamente necessaria anche
perché, come si evince dalla lettura del capo d’imputazione, la violenza
sulle cose contestata al ricorrente è rappresentata dall’avere egli
addirittura “sfondato” il portone d’ingresso dell’abitazione della Parlione,
circostanza ben diversa anche dal semplice avere cercato di forzare
l’ingresso, cui fa riferimento il giudice di primo grado.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va,
dunque, annullata, limitatamente alla ritenuta sussistenza della
circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p., della violenza sulle
cose, con rinvio per nuovo esame sul punto alla corte di appello di
Perugia, che provvederà a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale,
conformandosi ai principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza
aggravante della violenza sulle cose con rinvio alla Corte di appello di
Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 17.1.2018.
Il Consigliere stensore

idente

\

Depositato in Ca
Roma, lì
9M

la trasformazione o determinandone il mutamento nella destinazione.

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