Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20474 del 11/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20474 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
ZEFI VALBONA nato il 17/03/1980

avverso la sentenza del 01/02/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio e trasmissione atti al
Tribunale di Brescia
Udito il difensore

Data Udienza: 11/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 1 febbraio 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di Zefi Valbona in ordine al delitto di furto
aggravato ascrittole per essere l’azione penale improcedibile in seguito a
rimessione di querela. Alla stregua della contestazione, l’imputata era stata
tratta a giudizio in merito alla sottrazione di due paia di scarpe, prelevate dagli
scaffali espositivi di un esercizio commerciale e trafugate, oltre la barriera delle

aveva, in udienza, dichiarato di rimettere la querela sporta nell’immediatezza ed
il giudice, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, aveva emesso
declaratoria di improcedibilità.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore Generale
censurando:
– violazione della legge penale in relazione agli artt. 152 co. I e 624 co. 3. cod.
pen. per essere il reato contestato procedibile d’ufficio, in considerazione della
aggravante contestata;
– difetto di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per non avere il
giudice di merito svolto alcuna argomentazione in ordine alla (in)sussistenza
dell’aggravante, omettendo di evidenziare elementi che ne avrebbero potuto
determinare l’esclusione e, con essa, la procedibilità d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
2.11 Tribunale di Brescia ha dichiarato l’azione penale improcedibile, in
conseguenza dell’atto abdicativo formalizzato in udienza dal querelante, in
riferimento alla fattispecie oggetto di contestazione, omettendo di rassegnare
qualsivoglia argomentazione in ordine alla esclusione della contestata
aggravante.
2.1 II capo d’imputazione ascritto all’imputata riguarda la sottrazione di
merce esposta in un grande magazzino, previa disapplicazione del dispositivo di
sicurezza antitaccheggio e siffatta condotta rientra nell’ipotesi di furto aggravato
dall’impiego di violenza sulle cose. Secondo il costante orientamento di questa
Corte, difatti, «In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza
aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, n. 2, cod. pen., non è
necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto
dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la
violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto

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casse, previa asportazione delle placche antitaccheggio. La persona offesa

sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in
caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce
offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori
acustici ai varchi d’uscita» (Cass. Sez. V, Sentenza n.33898 del 12/06/2017, Rv.
270478; n 3372 del 2013 Rv. 254782; n. 14780 del 2006 Rv. 234030; n. 43357
del 2005 Rv. 233078; n. 7235 del 2004 Rv. 227348; n. 2433 del 1993 Rv.
193805).
3. Il reato per cui si procede è, pertanto, procedibile d’ufficio, e tale

formalizzata dal Pubblico Ministero in udienza.
3.1 Va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento secondo cui «Viola
il principio di irretrattabilità dell’ azione penale l’eliminazione da parte del P.M., in
corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata
nell’originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice
e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l’accusa (Nella specie,
a seguito dell’eliminazione dell’ aggravante dell’art. 61, n. 11 cod. pen., il reato
di appropriazione indebita era stato dichiarato estinto per remissione di querela)
» (Sez. 2, Sentenza n.18617 del 08/02/2017 Ud. (dep. 13/04/2017), Rv.
269743). Al Pubblico Ministero non è, dunque, conferito il potere di procedere
autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte; potere che,
invece, spetta al giudice, il quale deve fornire con la sentenza adeguata
motivazione riguardo le questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o
meno delle circostanze (Sez. IV, n. 26653 del 22/04/2009, P.G. in proc. Pinna,
Rv. 24450501). Sicchè, ove il pubblico ministero emetta un provvedimento di
revoca dell’azione penale, anche sotto forma di riduzione dell’imputazione, tale
iniziativa deve ascriversi alla categoria dell’abnormità, in quanto «

…non può

procedere alla “riduzione” del fatto contestato ad ipotesi meno grave in modo
autonomo, mediante un’attività di mera “correzione” o di riqualificazione delle
condotte essendogli, quindi, precluso di “eliminare” nel corso del dibattimento le
aggravanti contestate mediante una formale “modificazione” del capo di
imputazione formulato con il rinvio a giudizio» (v., anche, Cass. Sez. V
13/02/2006 n. 9806, Casagrande, nonché Sez. 2, Sentenza n. 6905 del
11/11/2009, Rv. 246451).
4. Il potere di “eliminazione” di circostanze aggravanti attiene, dunque,
alla fase della decisione di merito e non può che competere all’autorità
giudicante che, nel caso in esame, non ha esaminato la questione in riferimento
ai profili di fatto, né ha giustificato le conseguenti valutazioni in punto di diritto.
5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Brescia

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condizione non può ritenersi venuta meno all’esito dell’esclusione dell’aggravante

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, 1’11 gennaio 2018

Il Presidente

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