Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20471 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20471 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sui ricorsi presentati rispettivamente nell’interesse di Ivanov Ilko Angelov, n. in
Bulgaria il 16/08/1986 e di Ivanov Severin Demirov, n. in Bulgaria il
12/07/1989, entrambi rappresentati ed assistiti dall’avv. Pier Luigi Parlatano, di
fiducia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, n. 7239/2017, in
data 13/10/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo il rigetto dei
ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Taranto, su
richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, applicava a
Ivanov Severin Dernirov e a Ivanov Ilko Angelov, la pena di anni uno, mesi sei,
giorni venti di reclusione ed euro 402,00 di multa per il reato di ricettazione
continuata in concorso. Veniva altresì disposta la confisca dell’automezzo
Mercedes tg. M3932BB, in ragione della sua utilizzazione per la commissione del

Data Udienza: 27/03/2018

reato e segnatamente per il trasporto presso l’abitazione rurale occupata dagli
imputati dell’ingombrante e vario materiale di provenienza furtiva.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Ivanov Severin Demirov e a
Ivanov Ilko Angelov, vengono proposti distinti – ma di contenuto identico ricorsi per cassazione per lamentare:
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca
dell’automezzo Mercedes tg. M3932BB, in presenza di un reato che non prevede
la confisca obbligatoria del mezzo eventualmente utilizzato per la sua
consumazione (primo motivo);

cui all’art. 648 cod. pen. in luogo di quello di cui all’art. 712 cod. pen. (secondo
motivo).
3. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tale, da dichiararsi
inammissibili.
4. Con riferimento al primo motivo, va preliminarmente evidenziato come
non debba trarre in errore il richiamo alla voce verbale “deve” riportata in parte
motiva, utilizzata nella forma impositiva solo in ragione dell’ordine precettivo
impartito e non per la preventiva rinuncia alla doverosa valutazione di
discrezionalità che in realtà risulta essere stata compiuta.
Fermo quanto precede, nessun dubbio residua sul fatto che, nella
fattispecie, si verta in ipotesi di confisca facoltativa, prevista dall’art. 240,
comma primo, cod. pen. e che il provvedimento ablativo si giustifichi in
conseguenza della dimostrata relazione di asservimento tra cosa e reato:
situazione che – come è noto – si verifica quando la cosa sia collegata al reato
non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale,
rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (cfr., Sez. 6,
n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881).
5.

Come il primo, anche il secondo motivo, risulta manifestamente

infondato.
Invero, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr., Sez.
U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella e altri, in motivazione), in tema
di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea
qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e
recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla
disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; nondimeno, l’errore sul
nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne
ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le

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-violazione di legge in relazione all’errata qualificazione del fatto nel reato di

volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di
specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando
prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come
proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.
6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila per ciascuno

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa
delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO

c (2c

ANTON

da devolversi a favore della Cassa delle ammende

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