Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20470 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20470 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IULIO CARMINE nato il 09/06/1977 a NAPOLI

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 16/05/2017, rigettava l’istanza di revisione
nei confronti della sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen. dal Giudice delle indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 4 dicembre 2007, nei confronti di DE IULIO
CARMINE in relazione ai reati di cui agli artt. 378 e 629 cod.pen..

1.2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge
con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di revisione
sussistendo inconciliabilità di giudicati tra la pronuncia di patteggiamento per i fatti di estorsione e

favoreggiamento ed altre successive sentenze che avevano riqualificato il fatto estorsivo contestato
anche ai concorrenti, nel delitto di cui all’art. 393 cod.pen. ovvero escluso la sussistenza degli
elementi di prova per affermare la responsabilità per favoreggiamento.
1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità
del proposto ricorso.

2.1 Ciò posto il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato oltre che riproduttivo di

questioni già dedotte dinanzi la corte di appello ed adeguatamente risolte dal provvedimento
impugnato.

Ed infatti, quanto alla imputazione di estorsione in concorso, si deduce il contrasto di giudicati con

la pronuncia che giudicando i correi qualificava la condotta ai sensi dell’art. 393 cod.pen.; tuttavia

va ricordato come per costante giurisprudenza di questa corte il contrasto di giudicati rilevante ai
fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla
valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 2, n. 14785 del
20/01/2017, Rv. 269671; Sez. 6,n. 15796 del 03/04/2014, Rv. 259804).

E nel caso in esame il ricorrente deduce proprio il contrasto tra la pronuncia di patteggiamento per
il delitto di estorsione ed il giudicato che ha affermato la sussistenza per gli stessi episodi del
differente delitto di esercizio arbitrario, così non deducendo un effettivo conflitto non conciliabile tra

due pronunce quanto lamentando la differente qualificazione giuridica attribuita ai due episodi nei
separati giudizi. Si tratta con evidenza di motivo di ricorso non ammissibile poiché nei separati
procedimenti non risulta che lo stesso fatto sia stato ricostruito in termini non conciliabili.

2.2 In relazione alla condanna per il delitto di favoreggiamento, poi, il ricorso è meramente
assertivo poiché a fronte delle approfondite indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, nel
quale si evidenziava come nel successivo rito dibattimentale non era stato reperito lo stesso

materiale probatorio utilizzato per la sentenza di patteggiamento, deduce l’identità delle prove
valutate nei distinti procedimenti senza fornire alcun elemento di riscontro a tale affermazione.
Difatti non risulta da alcun dato che nel fascicolo utilizzato per il patteggiamento non fossero
presenti anche le bobine delle intercettazioni dalle quali risultava la condotta contestata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 27/03/2018
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