Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2047 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2047 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VENEZIANO BERNARDO N. IL 15/12/1992
avverso la sentenza n. 357/2012 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLAR,
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Data Udienza: 29/11/2012

1. Veneziano Bernardo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che ha applicato nei ou9:. confronti la pena secondo la
concorde richiesta delle parti, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) c.p.p. in riferimento alla mancata presenza dell’imputato all’udienza
dibattimentale nella quale il difensore, procuratore speciale ha chiesto la definizione
del processo ex art.444 cp.
2. Il collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze , sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua
il giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge
in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.
444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili processuali, oggettivi
o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che, trattandosi di sentenza
predibattimentale il giudice non era tenuto a dichiarare la contumacia e la richiesta di
patteggiamento è pervenuta dal difensore, procuratore speciale.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro 1500 (millecinquecento).

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1500 (millecinquecento) in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2012

DEP9SITATA

IN CANCELLERIA

Fatto e diritto

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