Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20469 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20469 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso nell’interesse di Saccente Andrea, n. a Bari il 19/02/1983,
rappresentato ed assistito dall’avv. Olga Piergallini, di fiducia, avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo, terza sezione penale, n.
473/2017, in data 13/11/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13/11/2017, la Corte d’appello di Palermo rigettava
l’istanza, presentata nell’interesse di Andrea Saccente, di rimessione in termini
per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data
01/03/2017, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen.
2.

Avverso detta ordinanza, nell’interesse di Andrea Saccente, viene

proposto ricorso per cassazione per lamentare, con unico motivo, l’inosservanza

Data Udienza: 27/03/2018

e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla corretta
interpretazione dell’art. 175 cod. proc. pen.
In particolare, si censura la rilevata “regolarità formale” del procedimento,
in assenza di alcuna situazione di incolpevole conoscenza da parte del
condannato della sentenza. In realtà, la Corte territoriale avrebbe omesso di
considerare come, secondo il costante recente insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, non vale a provare di fondatezza l’istanza di
restituzione il fatto che gli atti siano stati regolarmente notificati nel rispetto

avuto “effettiva” conoscenza del procedimento e/o del provvedimento emesso a
suo carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da dichiararsi
inammissibile.
2. La richiesta di restituzione nel termine era stata argomentata con la
circostanza di non aver avuto la parte alcuna conoscenza del processo a suo
carico se non a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione
con contestuale decreto di sospensione, contestandosi una serie di irregolarità
nelle procedure di notificazione/comunicazione intervenute nel corso del
processo, con ‘conseguente ripetuta violazione dei diritti del predetto di
partecipazione ed assistenza, così sostanziatasi:
– mancato avviso dell’avvenuta nomina da parte dell’autorità giudiziaria al
difensore di fiducia nominato dallo stesso imputato: avviso che avrebbe dovuto
essere effettuato in ragione dello stato psichico del Saccente, affetto da deficit
cognitivo conclamato, in presenza di un dubbio sull’effettiva consapevolezza
dell’incarico sorto all’udienza del 09/11/2016, allorchè il difensore d’ufficio
nominato ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. si era assunto l’impegno di
contattare il difensore di fiducia;
– mancata traduzione dell’imputato (all’epoca detenuto per altra causa) per
le udienze del 09/11/2016 e del 01/03/2017, pur in presenza di nota del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che segnalava che il Saccente
era stato scarcerato nel dicembre 2015 e nuovamente ristretto in carcere (per
altra causa) nel settembre 2016;
– notifica della sentenza ad un difensore d’ufficio (avv. Amoroso) non
essendo andato a buon fine il tentativo di notifica effettuato a favore
dell’imputato presso la sua residenza anagrafica (pur se in quella data il
Saccente si trovava nuovamente ristretto in carcere).

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delle norme codicistiche, richiedendosi invece la prova che l’imputato abbia

3. Del tutto conformi a diritto sono le valutazioni compiute dalla Corte
territoriale.
3.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come nessuna norma ponga
un obbligo in capo all’autorità giudiziaria di avvisare il difensore di fiducia
dell’avvenuto conferimento del mandato da parte del proprio assistito, gravando
tale onere esclusivamente su quest’ultimo alla luce della natura privatistica del
rapporto.
3.1.1. Né opposte conclusioni si devono trarre in relazione alla precarietà

minorata capacità comunicativa o recettiva, indipendentemente dal livello di
compromissione della capacità e dalla prova in ordine alla effettiva ricorrenza di
tale condizione di incapacità.
3.1.2. Inoltre, nessuna influenza di carattere negativo sul processo,
collegata alla verificata successiva inerzia deve poi attribuirsi all’iniziativa (del
tutto personale) del difensore d’ufficio presente all’udienza del 09/11/2016 di
impegnarsi a notiziare il difensore di fiducia, avv. Piergallini, di quanto accaduto
in udienza e della data del differimento del processo, trattandosi di un impegno
assunto a solo scopo di cortesia e, come tale, improduttivo di reciproci diritti e
doveri.
3.2. In relazione al secondo motivo, la Corte territoriale evidenzia come il
Saccente avesse ricevuto il decreto di citazione a mani proprie in data
12/05/2015 e successivamente avesse manifestato validamente la propria
volontà di rinuncia a comparire.
Dell’avvenuta scarcerazione del Saccente in data 11/12/2015 in forza di
liberazione anticipata, i giudici davano atto nelle successive udienze nelle quali lo
stesso non compariva rimanendo assente; la successiva sopravvenienza di un
nuovo status detentionis, non evincibile dagli atti, non ha determinato alcuna
conseguenza sul processo non avendo avuto cura nè il Saccente – come pure era
suo onere fare – né il suo difensore di informare l’autorità giudiziaria, anche al
solo fine di ottenere l’autorizzazione a presenziare in udienza.
3.3. Anche il terzo motivo di doglianza, come i primi due, appare
manifestamente infondato.
Invero le motivazioni vennero depositate nel termine indicato nel dispositivo
ed il Saccente era stato regolarmente dichiarato assente. Nessun obbligo di
comunicazione ovvero di avviso del deposito della sentenza vi era sia nei
confronti dell’imputato sia del suo difensore.
Da qui la mancata ricorrenza di una situazione di incolpevole conoscenza da
parte del condannato (che conosceva del procedimento, aveva nominato un

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delle condizioni di salute (fisica o psichica) dell’imputato ovvero alla sua

difensore di fiducia ed aveva rinunciato a comparire) della sentenza oggetto della
presente istanza.
4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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