Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20469 del 10/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20469 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANGERUCA ANTONIO N. IL 01/09/1970
avverso l’ordinanza n. 458/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ttoz..)),5A.A..Q
cAR
ciltbv)70 .9t
Cock)r,›N’ r%.0-13…buLim )›.’ 1..tt
)-(03)1A0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/02/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2014 la Corte di Appello di Milano,
in accoglimento di opposizione formulata dal Procuratore Generale territoriale ai
sensi dell’art. 667 co.4 cod.proc.pen., disponeva la confisca ai sensi dell’art. 12
sexies 1.356/1992 e succ.mod. dell’immobile formalmente intestato a Mangeruca
Francesca e Latella Santo (acquisto del 10.12.2007) ma ritenuto nella
disponibilità di Mangeruca Antonio (fratello di Francesca), meglio descritto nel

Mangeruca Antonio risulta condannato in via definitiva per associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) per
fatti avvenuti tra il 1988 e il 1996.
Ad avviso della Corte milanese, i modesti redditi di Mangeruca Francesca e
Latella Santo non giustificavano l’acquisto dell’immobile, considerando il suo
valore di mercato. Da qui la ritenuta riferibilità del bene a Mangeruca Antonio,
con applicazione della norma in tema di confisca «estesa» di cui all’art. 12 sexies
1.356/1992.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – Mangeruca Antonio.
Nell’unico motivo di ricorso si articolano più doglianze, in tema di vizio
procedimentale e vizio di motivazione.
Secondo la prospettazione del ricorrente, essendo stata trattata la prima
procedura in tema di confisca in udienza camerale (e non con provvedimento
emesso de plano ai sensi dell’art. 676 cod.proc.pen.) era esperibile il solo ricorso
per cassazione (ai sensi dell’art. 666 co.6 cod.proc.pen.) e non già l’opposizione
innanzi al medesimo giudice (art. 667 co.4 cod.proc.pen.). L’opposizione del
Procuratore Generale di Milano andava pertanto dichiarata inammissibile.
Inoltre, il ricorrente contesta la ritenuta ‘incapienza’ dei coniugi Mangeruca
Francesca / Latella Santo per realizzare in via autonoma l’acquisto dell’immobile
e sostiene che trattandosi di terzi estranei al reato non potevano essere
applicate le presunzioni in tema di sproporzione reddituale. In ciò sarebbe
individuabile il vizio motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al motivo di carattere procedurale, lo stesso è manifestamente
infondato.
Questa Corte, con orientamento interpretativo ormai stabile, ha più volte
affermato che le procedure esecutive trattate in tema di confisca necessitano di
2

dispositivo del provvedimento in parola.

un «doppio esame» nel merito e pertanto il rimedio esperibile avverso la prima
statuizione (anche se emessa in forma partecipata) va individuato nella
opposizione ai sensi dell’art. 667 co.4 cod.proc.pen. (tra le molte, Sez. I n. 4083
del 11.1.2013, rv 254811). Non poteva pertanto essere dichiarato inammissibile
l’atto di opposizione introdotto dalla parte pubblica.
3.2 Quanto alla doglianza in punto di motivazione, va rilevato il difetto di
legittimazione del ricorrente, in virtù del contenuto dei motivi.
Mangeruca Antonio svolge, infatti, considerazioni «spettanti» ai terzi formali

revoca della confisca, non risultando dal provvedimento la loro partecipazione
alla procedura di opposizione).
Lì dove con l’impugnazione si intenda infatti contestare – da parte del soggetto
impugnante – il profilo dell’assenza di «disponibilità» del bene in capo al
condannato, assenza derivante dalla autonoma redditività del terzo, è evidente
che si finisce con il contestare la ritenuta fittizietà della intestazione (il bene non
può essere confiscato in quanto la titolarità del terzo non sarebbe apparente ma
reale, derivando da una sua autonoma capacità economica).
In tale ultimo caso, dunque, il titolare del potere di critica non può essere il
soggetto condannato, posto che l’argomentazione è di esclusiva spettanza del
«terzo» che esercita il proprio diritto a rivendicare la effettiva proprietà del bene
e il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendovi legittimazione ad
impugnare in rapporto ai motivi proposti.
Ciò in ossequio all’orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. I n.4942 del
16.1.2013) teso a valorizzare l’autonoma posizione del terzo proprietario di beni
oggetto di confisca, con la conseguenza di ritenere non esercitabile «in surroga»
il diritto del terzo ( ad impugnare la decisione) da parte del soggetto destinatario
della confisca medesima.
Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

P.Q.M.

3

intestatari (che peraltro risultano ancora titolari di autonomi poteri in punto di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA