Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20467 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20467 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Torcasio Vincenzo, n. a Lannezia Terme il
18/11/1962, rappresentato ed assistito dall’avv. Antonio Larussa, di fiducia,
avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro, sezione misure di
prevenzione, n. 37/2016, in data 15/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 15/02/2017, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava
il gravame proposto nell’interesse di Vincenzo Torcasio avverso il decreto emesso
in data 21/12/2015 dal Tribunale di Catanzaro di applicazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di
anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed imposizione
della somma di euro 4.000,00 a titolo di cauzione in ragione della ritenuta
appartenenza dello stesso all’associazione mafiosa lametina denominata “cosca
Giampà”.

Data Udienza: 27/03/2018

Riteneva la Corte d’appello che le risultanze investigative acquisite nel
procedimento “Perseo”, pur tenuto conto del pronunciamento assolutorio parziale
in relazione al reato di estorsione aggravata, avessero evidenziato
l’appartenenza del prevenuto alla categoria criminogena di cui alla lett. a)
dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, quale indiziato di appartenere alle associazioni di
cui all’art. 416 bis cod. pen.; invero, le convergenti propalazioni accusatorie rese
dai collaboratori Giampà Giuseppe e Cappello Rosario avevano indicato nel
Torcasio, un uomo a disposizione dei Giampà, risultandone così integrata la
nozione di indizio idonea a qualificare lo stesso quale soggetto appartenente alla

ai fini del giudizio di pericolosità, andavano considerati i gravi precedenti
annoverati dal Torcasio (anche per associazione di tipo mafioso ed estorsione);
con riferimento, infine, all’attualità della pericolosità sociale, la Corte territoriale
evidenziava la mancata emersione di elementi dai quali desumere l’interruzione
del contestato rapporto associativo (attesa l’irrilevanza, ai predetti fini, sia
dell’autorizzazione giudiziale a svolgere attività lavorativa in costanza di arresti
domiciliari, sia della dedotta osservanza, da parte dello stesso, delle prescrizioni
relative alla misura di sicurezza della libertà vigilata) e la collocazione della
condotta associativa fino al luglio 2013, ossia nel quinquennio antecedente la
formulazione del giudizio di prevenzione.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Vincenzo Torcasio, veniva
proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico,
erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello che, per giustificare la
misura di prevenzione, si è ancorata all’unico procedimento per cui vi è stata
condanna, senza valutare se da quello stesso procedimento fossero emersi
elementi per ritenere integrato il requisito dell’attualità della pericolosità che solo
giustifica il rimedio prevenzionale: requisito la cui valutazione, una volta
constatato il modello criminologico, deve necessariamente rapportarsi alla
“intensità” dei sintomi di deviazione riscontrato ed alla loro “prossimità
temporale” rispetto, al momento della decisione.
Peraltro, nella fattispecie, si era omesso dì valutare:
– le motivazioni della sentenza assolutoria con riferimento al reato di
estorsione nell’ambito del procedimento Perseo;
– la risalenza della pericolosità sociale, certamente anteriore all’anno 2011;
– l’estemporaneità della condotta integrante la condotta di concorso esterno.
In conclusione, la residuale imputazione di concorso esterno in associazione
mafiosa e, in particolare, l’insufficienza degli elementi probatori concernenti il

2

citata cosca mafiosa, come acclarato sia in primo sia in secondo grado. Inoltre,

”presunto ruolo di armiere” non potevano essere ritenuti sufficienti ad integrare
il requisito della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento
di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell’art. 10,

comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per
violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione,
sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste
dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai
sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente
apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 7 d.lgs. n.
159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei
requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
della misura (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, PG in proc. Pascali e altri, Rv.
256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256263; Sez. 6,
n. 35044 del 08/03/2007, Bruno e altri, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del
08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).
3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come secondo il più recente
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’applicazione di
misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di
tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità
del proposto (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511,
nella quale la Suprema Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano
elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è
possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo
associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di
fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico
fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità).
Dopo aver ricordato che il concetto di appartenenza è più ampio di quello di
partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di
prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la
presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una
attività di collaborazione, anche non continuativa, la Suprema Corte ha precisato

3

comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all’art. 4,

che “… nell’ipotesi in cui non siano apprezzati elementi indicativi di tale
partecipazione, individuabile nella collaborazione strutturale con il gruppo illecito
nella consapevolezza della funzione del proprio apporto stabile e riconoscibile dai
consociati, la collaborazione occasionalmente prestata, pur nel previo
riconoscimento della funzione della stessa ai fini del raggiungimento degli scopi
propri del gruppo, per la mancanza di stabilità connessa alla natura di tale
cooperazione, non può legittimare l’applicazione di presunzioni semplici … In tal
caso l’accertamento di attualità dovrà logicamente essere ancorato a valutazioni
specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla permanenza di determinate

procedimentale intervenuta tra applicazione delle sanzioni penali e delle misure
di prevenzione, in ragione del riconoscimento della natura ,afflittiva di queste
ultime che, sia pure incidenti sulla libertà di circolazione, in luogo che sulla
libertà personale … ha progressivamente avvicinato le tutele previste in fase di
applicazione della misura di prevenzione all’applicazione di misure cautelari o di
sanzioni penali …”.
4. Ciò premesso, rileva il Collegio come la Corte d’appello, con riferimento al
requisito dell’attualità della pericolosità sociale, dopo aver richiamato
l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’applicazione delle
misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenenza ad
associazioni mafiose, ha ritenuto che il requisito dell’attualità della pericolosità è
da considerare implicito qualora vi sia stato il riconoscimento giudiziale
dell’appartenenza del soggetto alla cosca, anche nelle forme del concorso
esterno, e non risultino elementi dai quali possa fondatamente desumersi
l’avvenuta interruzione del rapporto (cfr., Sez. 1, n. 20348 del 10/04/2014). Al
riguardo, ha ritenuto espressamente che, nella fattispecie,

“non emergendo

elementi dai quali desumere l’interruzione del contestato rapporto … deve
ritenersi integrato il requisito dell’attualità. Peraltro, la condotta di concorso
esterno risulta comunque collocabile nel quinquennio antecedente la
formulazione del giudizio di prevenzione … conseguendone, dunque, l’indubbia
attualità della pericolosità sociale del Torcasio”.
4.1. Ritiene il Collegio come la motivazione della Corte territoriale in punto
attualità della pericolosità sociale sia del tutto inadeguata e tale da determinare
la denunciata violazione di legge. Invero, la decisione qui impugnata fa operare,
in modo del tutto ingiustificato, una non consentita presunzione di attualità della
pericolosità desumendola, da un lato, dalla condanna per il reato di concorso
esterno in associazione e, dall’altro, dalla mancanza di elementi comprovanti
l’interruzione del rapporto con la cosca, avendo ritenuto irrilevanti a tali fini sia
l’autorizzazione giudiziale a svolgere attività lavorativa in costanza di arresti

4

condizioni di vita ed interessi in comune … (La) progressiva equiparazione

domiciliari sia la dedotta osservanza da parte del Torcasio delle prescrizioni
relative alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
4.2. In realtà, come riconosciuto dalla sent. n. 111/2018, “… alla luce del
dato normativo e dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità, avvalorata
dalle più recenti pronunce giurisdizionali costituzionali e della Corte EDU, che il
richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di
specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale
dell’apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate

della misura. Per contro, … occorre confrontarsi, al fine della valutazione di
persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul
piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al
di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima – anche lì
dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che si può connettere solo
ad attività partecipativa – quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo
temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili
con la persistenza del vincolo …”. E l’esigenza della verifica in positivo
dell’attualità della pericolosità nell’ipotesi di applicazione di una misura di
prevenzione personale è da ritenersi tanto più pregnante “… posto che per essa
si richiede quale presupposto applicativo, in luogo dell’esistenza di gravi indizi di
consumazione del reato, l’accertamento di elementi sull’appartenenza alla
compagine mafiosa, che costituiscono un minus rispetto a quanto legittima
l’applicazione della misura cautelare, in quanto si attribuisce rilievo giuridico
all’esistenza di un regime di vita non necessariamente connesso a fattispecie di
reato attribuibili all’interessato, ma a fatti, anche privi di rilievo penale, che
generino elementi indicativi di tale collegamento”.
Nella fattispecie, la Corte ha omesso di considerare una serie di dati – tutti
di segno favorevole per il proposto e tanto più di doverosa verifica e confronto
con gli altri elementi esistenti – astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione
del rapporto tra lo stesso ed il gruppo associativo e, conseguentemente, sul
requisito dell’attualità della pericolosità, dedotti dal ricorrente e rappresentati:
– dall’avvenuta assoluzione dell’imputato nel giudizio di merito (processo
“Perseo”) per il reato di estorsione;
-dalla rilevante risalenza nel tempo (circa otto/dieci anni) dei fatti valutati;
-dall’anteriorità all’anno 2011 del giudizio di pericolosità avuto riguardo alle
epoche in cui le dichiarazioni accusatorie utilizzate nel giudizio di prevenzione
sono state rese (e precisamente nel 2011 da parte di Cappello Rosario e
Cappello Saverio, e nel 2012 da parte di Giampà Giuseppe);
– dalla risalenza del periodo di detenzione del Torcasio.

5

sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione

5. Da qui la doverosità di un provvedimento di annullamento del decreto
impugnato: in sede di rinvio, il giudicante, tenuto conto di tutti agli specifici
elementi di fatto dedotti dalle parti nonché della misura dell’apporto conferito dal
Torcasio all’associazione e della durata della detenzione medio tempore decorsa,
escluso ogni automatismo di giudizio che possa conseguire a non consentite
deduzioni presuntive, dovrà valutare l’attualità della pericolosità del proposto.
La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del
disposto di cui all’art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; per contro, la

– chiamato alla nuova valutazione – sia composto diversamente, stante
l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di
impugnazione (Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015)

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in
diversa composizione.
Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore
ANDREA PE7GRINO

7

Il Presid nte
ANTO7c

ETIPINO

natura decisoria dell’atto impone che il collegio della Corte d’appello di Catanzaro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA