Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20466 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20466 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LAMONICA RAFFAELLA nato il 20/08/1963 a NAPOLI
D’AVANZO ASSUNTA nato il 29/10/1987 a NAPOLI

avverso il decreto del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inarnmissibilità dei ricorsi.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

1.1 La CORTE APPELLO di NAPOLI sezione misure di prevenzione, con decreto in data 04/04/2017
emesso quale giudice di rinvio, confermava il decreto del Tribunale di Napoli del 9 marzo 2004 che
aveva disposto la misura patrimoniale della confisca nei confronti di Lamonica Raffaella, quale terza
intestataria di beni appartenenti al proposto Di Lauro Paolo.
1.2 Riteneva il giudice di rinvio che l’accertamento devoluto dalla corte di cassazione con la
sentenza di annullamento del 14 settembre 2016, ed avente ad oggetto il valore di una nota di
iscrizione di ipoteca del 25 novembre 1986, a fronte del rilascio di 24 cambiali, non potesse
comprovare la legittima provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto di beni immobili oggetto

il rilascio della predetta garanzia.

di confisca posto che gli stessi risultavano acquistati tra il 1979 ed il 1982 e cioè antecedentemente

1.3 Proponeva ricorso per cassazione Lamonica Raffaella, deducendo violazione di legge per
evidente non sequstrabilità e non confiscabilità della quota di 1/6 dell’appartamento ubicato in via
Cupa dell’arco n.11, posto che si trattava di immobile acquisito dalla madre della Lamonica nel

1959 quando il Di Lauro aveva appena 5 anni d’età e certamente non poteva avere realizzato
profitti illeciti utilizzati per l’intestazione a terzi di beni.

1.4 Proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia anche D’Avanzo
Assunta, che, assumendo di essere erede di Lamonica Rosa, denunciava la nullità del giudizio di
rinvio per omessa citazione all’udienza del 9 febbraio 2017.
1.5 Con parere ritualmente depositato il P.G. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i
ricorsi.
2.1 I ricorsi sono entrambi inammissibili.

Quanto al ricorso Lamonica, lo stesso non si confronta con il contenuto del giudizio di rinvio che
aveva ad oggetto soltanto la valutazione della iscrizione ipotecaria al fine di appurare l’eventuale
legittima provenienza dei beni negata dal giudice del rinvio sulla base della fondamentale

considerazione della anteriorità dell’acquisto degli immobili di cui si discute rispetto al rilascio della
garanzia. Pertanto, estranee all’oggetto del rinvio erano le questioni attinenti la data di
effettuazione degli acquisti rispetto all’età del Di Lauro, che la ricorrente deduce quale motivo di
violazione di legge.
2.2 Quanto al ricorso D’Avanzo, vale il fondamentale principio secondo cui è inammissibile il ricorso
per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal
difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in

tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.,
per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 Rv.
260894). Detto principio stabilito dalle sezioni unite risulta confermato anche da successive
pronunce con riguardo all’erede che hanno affermato come in tema di procedimento di prevenzione,
è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona contro cui
potrebbe essere disposta la confisca, se non munito di procura speciale, anche quando l’istanza di
applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente contro gli aventi causa
medesimi (Sez. 6, n. 5085 del 23/01/2014, Rv. 257739). E poiché nel caso in esame il ricorso
D’Avanzo non risulta proposto da procuratore speciale bensì dal solo difensore lo stesso deve
dichiararsi inammissibile.
In ogni caso va altresì sottolineato come alcuna nullità del giudizio di rinvio sia prospettabile posto
che, come rilevato dal procuratore generale, la notifica dell’avviso di fissazione udienza venne
tentata presso la residenza ove però la ricorrente risultava trasferita ed effettuata pertanto presso il

difensore.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/03/201
Il Consigliere Estensore
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Sentenza a motivazione semplificata.

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