Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20465 del 27/03/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20465 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRO FRANCESCO nato il 28/04/1985 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 La CORTE APPELLO di NAPOLI, con decreto in data 21/09/2017, confermava la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno pronunciata dal Tribunale di
Napoli in data 22-12-2015, nei confronti di FERRO FRANCESCO in quanto indiziato mafioso.
1.2 Propone ricorso per cassazione il proposto deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale del Ferro.
2.1 II motivo è inammissibile.
Deve essere rammentato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso
(D.Lgs. 159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell’art. 4 legge 27 dicembre
1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in
sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo
di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4
legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Né può essere
soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10 comma terzo del codice antimafia
proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di
argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque
risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.U.
n.33451 del 29/5/2014, Rv 260246).
2.2 Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcuna delle lamentate violazioni di legge poiché i
giudici di merito con valutazione conforme, e la corte di appello in particolare, hanno correttamente
attualizzato il giudizio di pericolosità qualificata sino al 2011 avuto riguardo alla intervenuta
condanna anche in fase di appello per gravi fatti di partecipazione ad associazioni ex art. 416 bis
cod.pen. che manifestano la perdurante partecipazione del Ferro a circuiti criminali, tale da imporre
l’irrogazione della disposta misura di prevenzione in quanto soggetto evidentemente dotato di
pericolosità qualificata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemla in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 27/03/2018
Il Cohsigliere Este sore