Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20464 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20464 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
STUDIO BIANCO S.R.L.
SOCIETA’ EUSTEEL SRL
BIANCO DOMENICO nato il 20/08/1939 a BOSCOTRECASE

avverso il decreto del 13/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 24.11.2016, depositato il 10.1.2017, integrato da
ulteriore decreto recante pari data ma depositato il 21.1.2017, il Tribunale di
Milano disponeva l’applicazione della misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza
per la durata di anni due, nei confronti di BIANCO Domenico (il proposto)
nonché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ai sensi degli artt. 17

intestati a stretti familiari e a società terze, tutti soggetti meglio indicati nei
richiamati decreti.
Le misure sono state adottate sul presupposto della pericolosità sociale del
predetto Bianco Domenico, attuale ed al momento delle acquisizioni dei beni,
ravvisata in base all’accertata partecipazione dello stesso ad associazione a
delinquere finalizzata alla consumazione di frodi fiscali sin dal 1999 e poi
proseguita in misura sostanzialmente continuativa sino all’attualità (come
attestato da numerosi procedimenti penali che ancora coinvolgono il Bianco);
tutto ciò ha consentito al Tribunale di affermare che il Bianco sia abitualmente
dedito a traffici delittuosi e viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose. Come accennato, nessun bene veniva confiscato in capo al
proposto, bensì in capo a stretti familiari ed a società terze amministrate da
soggetti considerati prestanome fittiziamente interposti e giudicate
direttamente riconducibili nella reale disponibilità del Bianco.
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano appello il Bianco Domenico, i
suoi familiari nonché alcune delle società coinvolte (in persona dei legali
rappresentanti), sollevando questioni di rito e di merito .
1.2. La Corte di Appello di Milano, con decreto del 13.9.2017 rigettava gli
appelli e confermava integralmente il decreto di confisca impugnato.
2.

Ricorrono per Cassazione, con separati ricorsi, i seguenti soggetti

destinatari della misura, sollevando rispettivamente i motivi così riassunti:
-BIANCO Domenico, lamenta,
2.1 violazione di legge in relazione all’art. 10 del d.lvo 159/2011 per essere
stato rilevato dalla Corte territoriale il suo difetto di interesse ad impugnare,
non avendo né negato l’intestazione fittizia, né formulato domanda di
restituzione dei beni; osserva il ricorrente che egli, con l’atto di appello, aveva
sempre contestato l’attribuzione a sé dei beni intestati a terzi, come pure che
l’acquisto fosse avvenuto con proventi a sé riconducibili, profili rilevanti ai fini
della ricostruzione complessiva del patrimonio e dunque a verificare l’assenza

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e segg. del d.lvo 159/2014, di molteplici beni immobili e rapporti finanziari

di sproporzione tra lo stesso ed i redditi dichiarati.
2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 20, 24 e 26 del divo
159/2011 per non essere stata verificata la capacità patrimoniale dei terzi al
fine di rilevare la compatibilità tra acquisti e flussi di reddito di questi ultimi,
previa decurtazione degli importi provenienti da reato, comunque mai
sufficienti per acquistare gli immobili.
2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 1, 4 e
6 del d.lvo 159/2011, nonché 2727-2729 cod.civ. con riferimento alla

pericolosità generica, difettando i requisiti della concretezza ed attualità della
stessa, come emerge dalla rassegna dei procedimenti penali che riguardano
il proposto, da cui si comprende come la condanna patteggiata si riferisce a
fatti risalenti, mentre gli ulteriori procedimenti riguardano vicende ancora
sub iudice, e le risultanze di indagini in corso non evidenziano condotte
dirette alla commissione di ulteriori reati da parte del proposto.
– STUDIO BIANCO MILANO SRL, in persona del legale rappresentante Bianco
Domenico, lamenta ,
2.4. violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lvo 159/2011 e 127, 130,
178 e 547 cod.proc.pen. per essere stato emesso da parte del Tribunale di
Milano provvedimento integrativo (quello depositato il 21.1.2017) dopo che,
avendo emesso il primo decreto, il giudice adito aveva esaurito il potere
ablatorio; invece, laddove detto provvedimento dovesse intendersi quale
correzione di errore materiale, non è stata rispettata la disciplina procedurale
del contraddittorio sul punto; comunque, nel secondo provvedimento difetta
l’intera ricostruzione della vicenda e della relativa istruttoria.
2.5. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 1, 4, 20,
24 e 26 del d.lvo 159/2011 per non essere stata verificata la capacità
patrimoniale della ricorrente e la provenienza dei propri fondi da attività
professionale; inoltre, il preteso profitto dal reato di indebita compensazione
verrà assoggettato a sanzioni da parte degli organi fiscali.
– EUSTEEL SRL, in persona del legale rappresentante Americo Eupizi,
lamenta ,
2.6. violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lvo 159/2011 e 127, 130,
178 e 547 cod.proc.pen., difettando la dimostrazione della provenienza
illecita dei beni e della loro sproporzione rispetto ai redditi prodotti, come
pure la natura di frutto o reimpiego di attività illecite. Risulta invece la prova
della legittima provenienza dei beni confiscati (denaro e titoli) dalle lecite

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g

ritenuta inclusione del Bianco tra i soggetti socialmente pericolosi, per

attività sociali dell’impresa, mentre gli importi di indebita detrazione dell’IVA
si aggirano sui 2 milioni di euro, somma che costituisce appena il 10% circa
degli acquisti; la qualità di evasore fiscale non è sufficiente per giustificare la
misura, a fronte della dimostrata lecita provenienza di buona parte dei beni
dalle lecite attività del Bianco e dell’Eupizi. Quest’ultimo non è un prestanome
e non ha mai svolto attività illecite, né il valore dei beni confiscati può
considerarsi sproporzionato alle sue capacità economiche.
2.7. violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4 e 16 del d.lvo 159/2011 in

destinatari delle misure in parola.
3. Con nota del 26.1.2018 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto
dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi.
4. Con memoria depositata il 9.3.2018 il difensore del Bianco Domenico
insiste nel ricorso contestando l’eccepito difetto di legittimazione ad
impugnare e ribadendo che non vi è dimostrazione della provenienza dallo
stesso della provvista impiegata per l’acquisto dei beni da parte dei terzi e,
comunque, che il giudizio di pericolosità si fonda su elementi risalenti nel
tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati laddove non inammissibili.
1. Preliminarmente va evidenziato che il ricorso proposto dal Bianco deve
essere dichiarato inammissibile. In primo luogo deve infatti rilevarsi che
l’impugnazione del proposto per una misura di prevenzione patrimoniale,
avverso il decreto di confisca di beni intestati a terzi, manca del requisito
dell’interesse quando il proposto, come è nel caso di specie, assume una
posizione processuale non contrastante rispetto a quella di chi ha subito la
confisca e non chiede la restituzione dei beni (cfr. pag. 7 del provvedimento
impugnato). In questo caso, legittimato al ricorso è solo l’intestatario dei beni,
unico soggetto avente diritto all’eventuale restituzione degli stessi, mentre il
ricorso del proposto non potrebbe significare altro che riconoscimento di
effettiva disponibilità in proprio e, quindi, del presupposto legittimante
l’ablazione del cespite, mancando un qualificato interesse a dedurre una
situazione di mera apparenza. Nel senso indicato si rinvengono numerosi
arresti giurisprudenziali (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Rv. 265767; Sez.2,
n.17935 del 10/04/2014, Rv. 259258; Sez.5, n.7433 del 27/09/2013,
Rv.259510; Sez.2, n.6208 del 21/10/2010, Rv 249499) ai quali il collegio
aderisce.

quanto né l’Eupizi né la Eusteel srl costituiscono soggetti che possono essere

1.1. Né a diverse conclusioni sostanziali conduce il richiamo, specificamente
contenuto in ricorso, a proposito dell’esistenza di un interesse del proposto a
negare l’interposizione fittizia, e a dimostrare l’esclusiva appartenenza dei
beni ai terzi presunti intestatari, laddove l’esclusione dei beni intestati ai terzi
dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque,
sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione (cfr. Sez. 2, n.
40008 del 12/05/2016, Rv. 268232). Infatti, come meglio si vedrà in seguito,
inammissibili risultano gli argomenti utilizzati dal Bianco per allontanare da sé

rimane il giudizio di inammissibilità del ricorso.
1.2. A quest’ultimo proposito deve infatti ricordarsi che, ai sensi dell’art. 4,
comma 11 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il decreto con il quale la Corte di
Appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il
provvedimento del Tribunale in materia di misure di prevenzione è ricorribile
per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest’ultimo, nel
quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte,
quello della motivazione solo nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa
ovvero apparente (sez. 6 n.35044 del 8/3/2007, Rv. 237277; sez. 5 n. 19598
del 8/4/2010, Rv. 247514; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080).
Ciò comporta che non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione,
gli altri vizi della motivazione, previsti come motivo di ricorso dall’art. 606
comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quali la mancanza (parziale), la
contraddittorietà o la manifesta illogicità (sez. 6 n. 24250 del 4/4/2003, Rv.
225578). Tale limitazione ha già superato il vaglio di costituzionalità per
essere stata ritenuta la relativa questione, sollevata con riferimento alla
presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., non fondata; nello specifico la
Corte Costituzionale ha rilevato che il procedimento di prevenzione, il
processo penale ed il procedimento per l’applicazione delle misure di
sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia nel terreno processuale che
nei presupposti sostanziali (Corte Cost. sent. 321 del 2004); ciò ha consentito
di ribadire il principio, già più volte affermato (Corte Cost. ord. 132 e 352 del
2003), che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere
diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun
procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la
funzione.
E dunque, premesso che, ai sensi dell’art. 24 del d.lvo 159/2011, la confisca
legittimamente può riguardare beni intestati a terzi, purché rientranti nella

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la titolarità e l’effettiva disponibilità dei beni di cui si discute, sicché immutato

sostanziale disponibilità del proposto, nella fattispecie l’elemento della
intestazione fittizia e della sostanziale riconducibilità dei beni confiscati al
proposto risulta ampiamente e logicamente motivata. Sicchè la censura del
ricorrente, che contesta il profilo della sproporzione e della riconducibilità a se
stesso dei beni confiscati, va incontro ad un differente profilo di
inammissibilità.
1.3. Infatti, risulta evidente che le questioni proposte attengono tutte al vizio
della motivazione che, come accennato, non posso essere ritenute

provvedimento del Tribunale, dedica ai temi della natura fittizia delle
intestazioni in parola, della sostanziale riconducibilità dei beni al proposto e
della sproporzione di questi ultimi rispetto ai redditi, ampia e non illogica
motivazione, che dunque non può certo ritenersi apparente o inesistente (cfr.
pagg. 37 e segg. del provvedimento del Tribunale e pagg. 7 e segg. di quello
di appello).
1.4. E’ così a proposito della doglianza relativa alla mancata verifica della
capacità patrimoniale dei terzi e della incidenza dei proventi da reato rispetto
alla stessa. Infatti al riguardo i giudici del merito hanno rilevato che la
confisca mira a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che sono
frutto di attività illecita e che ne costituiscono il reimpiego; che tra le attività
illecite rientra anche l’evasione fiscale; che tutti i beni di causa sono risultati
frutto di acquisizioni inquinate da proventi illeciti, confusi a quelli leciti, per
effetto della sistematica attività fraudolenta del Bianco; che tutte le attività
oggetto di confisca risultano intestate o a stretti familiari (per i quali opera la
presunzione di riconducibilità al proposto) o a soggetti rappresentanti meri
prestanome sulla base di schiaccianti risultanze di indagine (cfr. pagg. 37 e
segg. del provvedimento impugnato).
1.5. E’ così a proposito della impossibilità di distinguere il profitto da attività
lecita da quella illecita, come rilevato in fatto sulla base di accurate indagini
patrimoniali e come risulta corretto in diritto, secondo condivisa
giurisprudenza (Sez. 6, n. 43447 del 06/07/2017, Rv. 271486) in base alla
quale è legittima la confisca di prevenzione di una società, acquisita dal
proposto nel periodo di accertata pericolosità, la cui attività sia caratterizzata
sin dall’origine dall’impiego sproporzionato di risorse illecite in misura tale da
viziare geneticamente l’operatività dell’ente, divenuto il risultato di siffatto
impiego, rendendo indistinguibile l’attività illecita da quella lecita.
Del resto, già questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 5, n. 16311 del

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ammissibili; infatti, la Corte territoriale, anche con il richiamo al condiviso

23/01/2014, Rv. 259871) che la confisca di prevenzione di un complesso
aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale
riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in
ragione del carattere unitario del bene, l’apporto di componenti lecite riferibili
alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi
illeciti, specie quando il consolidamento e l’espansione dell’attività economica
siano stati sin dall’inizio agevolati dall’organizzazione criminale. E, a
proposito della agevolazione offerta dai flussi finanziari derivanti dall’illecito,

patrimoniali.
1.6. Né ha pregio la censura relativa al periodo temporale di acquisizione dei
beni e alla coincidenza con la pericolosità generica del proposto. Infatti, alle
pagg. 23 e segg. del provvedimento di primo grado, motivatamente condivise
e richiamate da quello di appello, adeguatamente verificata risulta la
pericolosità sociale del Bianco a partire dal 1999 sino all’attualità, desunta da
condanne e da plurimi procedimenti, alcuni dei quali ancora in fase di
indagine ma caratterizzati da risultanze investigative assai eloquenti e da
ammissioni del Bianco stesso inerenti il ruolo svolto nei meccanismi tratti ad
ottenere , mediante false fatturazioni, importanti crediti IVA . Nitide sono
pure le emergenze accusatorie tratte da intercettazioni dalle quali si coglie la
diffusività del meccanismo della creazione di società fittizimente intestate a
soggetti riconducibili al Bianco.
Adeguatamente ed effettivamente motivata risulta dunque la condizione
necessaria per l’applicazione delle misure di prevenzione, e cioè la
pericolosità per la sicurezza pubblica, connotata dal requisito dell’attualità nel
momento in cui è avvenuto l’accumulo della ricchezza. Quest’ultimo rilievo
consente di ritenere inconferente il richiamo difensivo al recente arresto
giurisprudenziale di questa Corte (n. 48441/2017) in tema di misura di
prevenzione personale.
2. Quanto al ricorso proposto da STUDIO BIANCO MILANO SRL, il primo
motivo risulta infondato. Giova ricordare che il ricorrente lamenta
l’illegittimità della emissione, da parte del Tribunale di Milano, di un
provvedimento integrativo di confisca (recante stessa data del principale,
24.11.201 ma depositato il 21.1.2017) che ha riguardato un c/c bancario
della società ricorrente, rispetto al quale non aveva provveduto il primo
decreto. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe esaurito il
potere ablatorio con l’emissione del primo provvedimento; né potrebbe

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effettiva e adeguata è la dimostrazione ricavata attraverso le indagini

parlarsi di correzione di errore materiale, non essendo stata rispettata la
disciplina procedurale del contraddittorio sul punto; e comunque, nel secondo
provvedimento, difetterebbe l’intera ricostruzione della vicenda e della
relativa istruttoria, dunque il necessario supporto motivazionale.
L’assunto difensivo non può essere condiviso. Risulta dagli atti che il bene che
ha formato oggetto del secondo decreto era compreso tra quelli assoggettati
a sequestro, che il PM ne aveva chiesto la confisca e che difese e Procura
avevano potuto esercitare pienamente le proprie facoltà difensive,

provvedimento in questione); risulta altresì che nella parte motiva del
provvedimento integrativo è interamente richiamata quella del
provvedimento principale.
Privi di fondamento risultano dunque gli argomenti relativi al difetto di
contraddittorio e al difetto di motivazione.
Ciò premesso, non pare potersi fondatamente dubitare in merito alla
legittimità del provvedimento in questione. Il Tribunale, sciogliendo la riserva
formulata all’esito della discussione conclusasi, all’udienza camerale del
24.11.2016, mediante il deposito del primo provvedimento non aveva ancora
esaurito il proprio potere ablatorio, non avendo provveduto in alcun modo (e
cioè non disponendo né confisca né restituzione) rispetto ad una parte dei
beni di causa; e dunque, residuando una porzione delle domande di parte
ancora non evasa, legittima risulta la scelta del Tribunale di emettere un
secondo provvedimento, integrativo del primo ed utile a risolvere la
situazione di incertezza sulla sorte dei beni che non avevano ancora formato
oggetto di alcun provvedimento che ne regolasse la sorte definitiva.
A tale conclusione risultano di conforto ripetuti arresti giurisprudenziali (cfr.
Sez. 5, n. 14049 del 04/02/2016, Rv. 266674 e Sez. 5, n. 18176 del
25/01/2008, Rv. 239817) , secondo i quali al procedimento di prevenzione
non è applicabile il principio di immediatezza della deliberazione sancito
dall’art. 525 cod. proc. pen., in quanto il Collegio non solo può riservarsi la
decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale
convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla
riserva della decisione, acquisire, su richiesta del pubblico ministero,
elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del
rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel
procedimento di prevenzione. Nemmeno è applicabile, in sede di prevenzione,
l’art. 528 del codice di rito – che disciplina le condizioni tassative di

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discutendo dinanzi al Tribunale e concludendo in merito (cfr. pag. 2 del

sospensione della deliberazione – trattandosi di procedimento, per sua natura,
svincolato dal rigore formale e dalla precisa scansione che caratterizza il
giudizio ordinario.
2.1. Inammissibile è il secondo motivo. Non sussiste alcuna violazione di
legge a proposito della dedotta mancata verifica della la capacità
patrimoniale della ricorrente e della provenienza dei propri fondi da attività
professionale; né rileva la circostanza che il preteso profitto dal reato di
indebita compensazione fiscale verrà assoggettato a sanzioni da parte

Al riguardo devesi considerare che, secondo un recente orientamento di
legittimità in tema di misure di prevenzione (si veda Sez. 6, n. 31634 del
17/05/2017 , Rv. 270711), la confisca integrale di un complesso aziendale
può essere disposta solo nel caso di assoluta o prevalente natura illecita delle
risorse impiegate per l’acquisto dei beni e la formazione del capitale,
dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre
ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai
secondi. E, nella fattispecie, adeguata è la motivazione relativa alla
provenienza illecita del capitale impiegato.
Comunque, ad avviso del Collegio, merita adesione l’opzione ermeneutica
( Sez. 6, n. 43447 del 06/07/2017, Rv. 271486) secondo la quale risulta
legittima la confisca di prevenzione di una società, acquisita dal proposto nel
periodo di accertata pericolosità, la cui attività sia caratterizzata sin
dall’origine dall’impiego sproporzionato di risorse illecite in misura tale da
viziare geneticamente l’operatività dell’ente, divenuto il risultato di siffatto
impiego, rendendo indistinguibile l’attività illecita da quella lecita; e,
sostanzialmente in linea con quest’ultimo orientamento, pare pure militare
Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Rv. 259871 , secondo la quale la confisca di
prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con
riferimento alla quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, non
potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l’apporto di
componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da
quello imputabile ai mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e
l’espansione dell’attività economica siano stati sin dall’inizio agevolati
dall’organizzazione criminale ). Tanto premesso, rileva il Collegio che nella
fattispecie risulta adeguatamente argomentato da parte della Corte
territoriale (pagg. 14-15 del provvedimento impugnato) come nei fatti
risulti accertata la modalità di creazione di illeciti profitti da evasione fiscale

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dell’amministrazione finanziaria.

(anche in tal caso realizzata mediante false fatturazioni per operazioni
inesistenti) secondo un modello che vede il Bianco al centro, quale motore
delle operazioni fittizie, talmente numerose da rendere impossibile I
distinguere la parte “sana” della società da quella frutto, invece, di attività
illecite, comunque da considerare prevalenti (queste ultime), attesa la
risalenza nel tempo e la sistematicità delle condotte di frode fiscale. Dunque,
esclusa la violazione di legge, le censure si risolvono in una critica alla
motivazione, come detto non consentita.

i profitti da reato verranno assoggettati a trattamento sanzionatorio,
trattandosi di aspetto eventuale ed incerto.
3.

Quanto al ricorso proposto da EUSTEEL SRL, il primo motivo è

inammissibile per le stesse ragioni appena esposte, avendo la Corte
territoriale adeguatamente spiegato (cfr. pagg. 29 e segg. del provvedimento
impugnato) come la maggioranza delle quote societarie debba ritenersi nella
disponibilità del Bianco ed abbia dunque una provenienza irrimediabilmente
inquinata dalla illiceità della provvista impiegata per l’acquisto; profili che
assorbono, per le ragioni esposte, l’eventuale liceità della provenienza di altre
quote minoritarie.
3.1. Analogamente, quanto al secondo motivo, la terzietà dei soggetti Eupizi
e Eusteel srl rispetto al Bianco non è di ostacolo alla confisca laddove sia
adeguatamente argomentata, come nella fattispecie, la riconducibilità dei
beni confiscati al proposto.
4. Al rigetto dei ricorso dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 15.3.2018 .

Il Consigliere estensore
Dr. tef

pini

Il Presi
Dr. Anton

te
restipino

Né può avere rilievo la circostanza che, nell’ambito di altre vicende tributarie,

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