Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20463 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20463 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COLOMBARA GIULIO CESARE nato il 19-8-1962 ad Invorio
avverso l’ordinanza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Pietro Molino che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 10 novembre 2017 la corte dì appello di Milano respingeva
l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione presentata da Colombara
Giuseppe nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2008.
Riteneva la corte di appello che detta sentenza essendo stata inserita in due
provvedimenti di cumulo era sicuramente a conoscenza dell’imputato ben prima della
proposizione dell’istanza e che la nomina del difensore di fiducia all’atto della
perquisizione domiciliare dimostrava la conoscenza del procedimento.

Data Udienza: 15/03/2018

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato deducendo con distinti motivi:
– violazione dell’art. 175 comma 2 bis cod.proc.pen. per non essere stato individuato il
momento di decorrenza per presentare l’istanza dalla data di avvenuta estradizione
dall’estero;
– violazione di legge per essere stato escluso il presupposto della incolpevole ignoranza

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.
Quanto al primo motivo la corte di appello non poteva genericamente affermare la sicura
conoscenza del procedimento per il quale si chiede la restituzione nel termine per
impugnare solo perché inserito in due provvedimenti di cumulo, senza indicare in quale
data detti provvedimenti venivano a conoscenza dell’imputato. Inoltre, appare anche
violato il disposto dell’art. 175 comma 2 bis cod.proc.pen. poiché essendo stato estradato
il Colombara dal Portogallo, ed essendo stato consegnato il 22 agosto 2017, solo da tale
data decorre il termine per la presentazione della richiesta di restituzione ex art. 175
cod.proc.pen..

2.2 Anche il secondo motivo è fondato; questa corte di cassazione ha avuto modo di
affermare che la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale
deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente
domiciliatario e nominato per l’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari,
abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto
di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un
difensore di ufficio (Sez. 1, n. 26634 del 10/06/2011, Rv. 250875). Non rileva pertanto la
circostanza della nomina del difensore di fiducia quale elemento decisivo per escludere il
diritto alla restituzione nel termine ove sia dimostrato che detto difensore non abbia
svolto alcuna attività per rinuncia al mandato o altre cause di forza maggiore. Si è anche
affermato al proposito che l’impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di
fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza,
dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore
eventualmente nominato dall’imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua
integralità (Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067). L’applicazione del sopra
esposto principio al caso in esame comporta l’accoglimento anche del secondo motivo di
ricorso poiché il ricorrente ha dimostrato, anche tramite specifica allegazione di atti, che
nel corso del procedimento e prima della emissione della pronuncia di primo grado, il
difensore domiciliatario già nominato, avv.to Giuseppe Ruffier, rinunciava al mandato con

del procedimento stante che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato.

atto in data 27 marzo 2007. Ne deriva affermare che la mancata proposizione
dell’impugnazione è dipesa da circostanze del tutto estranee alla volontà dell’imputato e
che lo stesso non ha avuto alcuna conoscenza del procedimento e del suo esito.
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza
rinvio ed il Colombara restituito nel termine per impugnare la sentenza del tribunale di
Milano del 25 febbraio 2008.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione nel termine per
impugnare la sentenza del tribunale di Milano del 25 febbraio 2008.
Roma, 15 marzo 2018

IL CONSIGLIERE
Dott ìgpazi Par
IL PRESILEN1rE
Dott.Antorio flrestipino

P.Q.M.

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