Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20462 del 27/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20462 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO FRANCESCO N. IL 13/08/1988
avverso l’ordinanza n. 864/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
29/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 27/01/2015

RILEVATO IN FATTO

1.

Con ordinanza emessa fuori udienza il 29/3/2014, il Tribunale

monocratico di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica necessità concessatCaruso Francesco
con sentenza in data 16/1/2012 e ripristinava l’originaria pena inflitta di mesi
uno di arresto ed euro 400 di ammenda, e la sospensione della patente di guida.
2. Il giudice dava atto di aver tenuto numerose udienze in contraddittorio,
nel corso delle quali erano state acquisite relazioni che attestavano la mancata

Nonostante i rinvii la situazione era rimasta immutata. L’udienza del 26 febbraio
2014 era stata rinviata al 20 marzo seguente, data in cui “per mero errore” il
processo non era stato chiamato. Pertanto, acquisito il parere scritto del pubblico
ministero espresso in data 10 marzo 2014, dato atto della violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il giudice adottava
il provvedimento di revoca.
3. Ricorre per Cassazione il difensore di Caruso, deducendo violazione
dell’art. 666 codice di rito, in quanto l’ordinanza era stata emessa al di fuori del
contraddittorio.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta
ha rilevato che il provvedimento di revoca pronunciato avrebbe richiesto la
fissazione dell’udienza camerale al fine dell’instaurazione del contraddittorio.
L’omissione determinava nullità assoluta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe l’esame del secondo.
2. In materia di procedimento di esecuzione, applicabile nel caso in esame
per il richiamo effettuato dall’art. 186 comma 9-bis d.lgs. 285/1992, il giudice
nel rispetto del principio del contraddittorio non può emettere provvedimenti
senza aver consentito alla parte interessata di interloquire. Risulta dagli atti che
l’udienza camerale fissata non fu tenuta per il mancato reperimento del fascicolo.
Una volta acquisito il fascicolo ed ottenuto nelle more il parere del pubblico
ministero, il Tribunale non riconvocò le parti per porle in condizione di discutere
con piena cognizione degli atti, ma emise de plano il provvedimento impugnato.
È del tutto evidente, quindi la violazione del contraddittorio che si è verificata
essendo stata sottratta alle parti la possibilità di confrontarsi sugli elementi
acquisiti fuori udienza -nel caso il parere del pubblico ministero- e di
controdedurre.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.

1

prestazione del lavoro, per ragioni legate agli inadempimenti del condannato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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