Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20462 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20462 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Firenze nel procedimento contro:
1) Ouichene Omar, nato 1’01/05/1964;

Avverso la sentenza n. 2952/2014 del 07/04/2015 emessa dal Tribunale di
Livorno;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Piero Gaeta, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito per il ricorrente l’avv. Maria Del Grosso;

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 07/04/2015 il Tribunale di Livorno proscioglieva
Omar Ouichene dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 650 cod. pen., applicando
nei suoi confronti l’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., sul presupposto
della tenuità dei fatti contestati.
I fatti di reato si verificavano a Rosignano Marino il 30/04/2011, quando
l’imputato non osservava l’ordine impartitogli dagli agenti della Polizia Stradale di

abbandonando immediatamente il transito sull’autostrada Al2, dove veniva
sottoposto a controllo.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Firenze ricorreva per cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., conseguenti
al fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Livorno si era limitato a
riportare le dichiarazioni rese dall’imputato, senza soffermarsi criticamente sulle
connotazioni di pericolosità e sul disvalore della sua condotta.
In questo modo, veniva fatta un’applicazione irragionevole dell’art. 131-bis
cod. pen., che ancora il proscioglimento dell’imputato a precisi parametri,
oggettivi e soggettivi, inesistenti nel caso in esame, consentendo la concessione
dell’esimente in questione a condizione che il comportamento presupposto si
connoti per la sua particolare tenuità e la sua natura occasionale.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Bologna di ridurre il carico e i limiti di massa del proprio autocarro,

In via preliminare, deve rilevarsi che l’esimente introdotta dall’art. 131-bis
cod. pen., correttamente applicata all’Ouichene dal Tribunale di Livorno, ha
natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di
legittimità.
In questo caso, la Corte di cassazione può rilevare anche d’ufficio, ai sensi
dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di
applicabilità di tale istituto, pur dovendosi limitare, attesa la natura del giudizio
di legittimità, a un vaglio di astratta compatibilità della fattispecie concreta con i
requisiti e i criteri indicati dall’art. 131-bis cod. pen., sulla base di una verifica
2

Ì

fondata sulla motivazione del provvedimento impugnato e sulle emergenze
processuali (cfr. Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065; Sez. 2, n.
41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596).
Nel caso di specieA lapplicabilità dell’esimente in favore del ricorrente
discende dalle emergenze processuali e da una corretta valutazione del fatto
contestato all’Ouichene, che consentivano di ritenere sussistenti i presupposti
oggettivi e soggettivi richiamati dall’art. 131-bis cod. proc. pen., in conseguenza
del modesto disvalore e della natura occasionale della condotta.

termini ineccepibili, a pagina 1, evidenziando come l’imputato non era nelle
condizioni materiali di eseguire l’ordine di allontanarsi immediatamente
dall’autostrada Al2 – che gli era stato impartito dagli agenti della Polizia
Stradale che lo avevano sottoposto a controllo – in quanto le condizioni del suo
mezzo non gli consentivano di percorrere l’itinerario alternativo impostogli. Nel
passaggio motivazionale richiamato, in particolare, il Tribunale di Livorno
affermava che l’imputato non aveva ottemperato all’ordine ricevuto «temendo
che il suo mezzo non fosse in grado di percorrere l’Appennino sulla strada statale
e sosteneva che nessuna merce poteva essere scaricata perché tutto doveva
essere portato in Marocco».
Questo percorso argornentativo, nei limiti in cui il giudice di legittimità può
sindacare la concessione di tale esimente, deve ritenersi idoneo a consentire
l’applicazione all’Ouichene dell’art. 131-bis cod. pen., senza il compimento di
alcuna valutazione dei relativi profili fattuali, tenuto conto dei parametri
ermeneutici affermati da questa Corte, secondo cui: «L’esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha natura
sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del d.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità,
nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo,
cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto
istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad
un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come
risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i
criteri indicati dal predetto art. 131-bis.» (cfr. Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015,
Di Bello, Rv. 264596).

2. Per queste ragioni processuali il ricorso proposto dal Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze deve essere rigettato.

P.Q.M.
3

Su entrambi tali profili valutativi, la sentenza impugnata si soffermava in

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 12/04/2016.

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