Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20461 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20461 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAMINO OSVALDO nato il 09/03/1968 a NOVARA

avverso l’ordinanza del 11/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/09/2017 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto da LAMINO Osvaldo e, per l’effetto, ha disposto
l’esecuzione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Novara in
data 08/11/2012.
La corte territoriale ha ritenuto l’atto di appello privo dei requisiti di specificità dei motivi
come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. e ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art.
591 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., osservando che a fronte della sentenza di primo grado
che aveva dettagliatamente motivato in ordine alla applicazione della recidiva, al diniego delle
circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, il ricorrente si era limitato
a lamentare la non congruità della stessa in modo generico, ignorando le argomentazioni della
sentenza impugnata.

2.

Avverso l’ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione il difensore
1

Data Udienza: 07/03/2018

dell’imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 581
comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Assume che pur avendo l’appello complessivamente rispettato l’onere di specificità dei
motivi richiesto dalla norma, illustrando con sufficienti argomentazioni entrambe le richieste ivi
contenute afferenti il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, anticipando valutazioni
che dovevano essere fatte nel contraddittorio tra le parti, aveva dichiarato apoditticamente la
genericità dei motivi.
2.1. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi

8825/2016, ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
Va, invero, osservato che dalla lettura dell’atto di appello è chiara l’assenza di specificità
dei motivi di impugnazione, il primo declinato con mero richiamo al dato normativo a fronte di
ampia ed esaustiva motivazione è totalmente carente di critica specifica alla sentenza del
Tribunale che aveva argomentato in punto di applicazione della recidiva e negazione delle
circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena.

2. Tutto ciò premesso, va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di
appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell’art. 591
cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
268823.
Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della
valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per
cassazione per cui «L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di
specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»,
precisando che «il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e
591 cod. proc. pen., non può ricom prendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per
cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della
manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti
espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità
dell’impugnazione».
2.1. Nel caso in esame risultando di immediata evidenza l’ aspecificità estrinseca dei
motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata, la
Corte d’appello di Torino ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per
carenza di specificità dei motivi.
2

Pratola, con requisitoria scritta del 11/01/2018, nei richiamare i principi fissati da S.U. n.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2018

II c nsigliere estensore

11 preicente

P.Q.M.

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