Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20460 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20460 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ARTUSIO MANUELA nata il 30/09/1990 ad ALBA
SISTU ERIKA nata il 16/07/1991 ad ALBA

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/01/2017 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato
l’inammissibilità degli appelli proposti da ARTUSIO Manuela e SISTU Erika e, per l’effetto, ha
disposto l’esecuzione della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal G.U.P. del
Tribunale di Cuneo in data 10/05/2016.
La corte territoriale ha ritenuto gli atti di appello privi dei requisiti di specificità dei
motivi come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. e ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi
dell’art. 591 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., osservando che a fronte della sentenza di primo
grado che aveva dettagliatamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche ed alla quantificazione della pena, le ricorrenti si erano limitate a lamentare,
genericamente la mancata la motivazione sul diniego delle generiche e la non congruità della
pena, ignorando le argomentazioni della sentenza impugnata.

1

v-

Data Udienza: 07/03/2018

2. Avverso l’ordinanza suindicata ARTUSIO Manuela e SISTU Erika propongono ricorsi
per cassazione a mezzo difensore e con un unico atto , deducendo vizio di motivazione e
violazione di legge in relazione all’art. 581 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Assumono che pur avendo l’appello complessivamente rispettato l’onere di specificità
dei motivi richiesto dalla norma, illustrando con sufficienti argomentazioni entrambe le
richieste ivi contenute (concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena)
la Corte territoriale, aveva dichiarato apoditticamente la genericità dei motivi.
2.1. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello,

ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono ritenersi inammissibili per le ragioni qui di seguito esposte.
Va, invero, osservato che dalla lettura degli atti di appello è chiara l’assenza di
specificità dei motivi di appello, il primo declinato con mero richiamo al dato normativo a fronte
di ampia ed esaustiva motivazione circa i profili di responsabilità ed il secondo privo di
adeguato riferimento al caso in esame e totalmente carente di critica specifica alla sentenza
del Tribunale che aveva argomentato in punto di dosimetria della pena e negazione delle
circostanze attenuanti generiche.

2. Tutto ciò premesso, va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di
appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell’art. 591
cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
268823.
Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della
valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per
cassazione per cui «L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di
specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»,
precisando che «il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e
591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per
cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della
manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti
espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità
dell’impugnazione».
2.1. Nel caso in esame risultando di immediata evidenza l’ aspecificità estrinseca dei
motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata, la
Corte d’appello di Torino ha correttamente dichiarato l’inammissibilità delle impugnazioni per
2

con requisitoria scritta del 08/02/2018, nei richiamare i principi fissati da S.U. n. 8825/2016,

carenza di specificità dei motivi.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili
di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2018

II consigliere estensore

II presi

te

P.Q.M.

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