Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20459 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20459 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASAMONICA CINZIA nato il 11/02/1981 a ROMA

avverso il decreto del 17/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma, con decreto in data 17/10/2017, confermava il decreto
emesso il 09/01/2017 dal Tribunale di Roma relativo all’ applicazione nei confronti di
CASAMONICA Cinzia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno presso il comune di residenza, per anni tre.
Riteneva la corte territoriale che la predetta con sistematicità e per un considerevole
arco temporale a partire dal 2009 risultava inserita, con il ruolo di spacciatore al dettaglio, in
una compagine criminale nella zona sud di Roma dedita alla spaccio di stupefacenti e che il suo
stato detentivo non era dimostrativo del venir meno dell’ appartenenza a tale associazione,
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Data Udienza: 07/03/2018

t

dovendosi, piuttosto, accertare, al momento della concreta applicazione della misura, se il
percorso rieducativo eventualmente intrapreso durante l’ espiazione della pena era tale da
determinare il venir meno della sua pericolosità.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore della prevenuta deducendo, con un unico
motivo, che la motivazione era apodittica e meramente reiterativa delle argomentazioni del
provvedimento di primo grado e che la Corte di Appello nel valutare i precedenti penali non
aveva tenuto conto della circostanza che la stessa annoverava alla sue spalle solamente un

pochissime altre condanne.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, con la memoria in data 15/12/2017,
nel rammentare che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solamente
per violazione di legge ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziando la totale
insussistenza dei vizi lamentati atteso che l’ iter argomentativo sussistente era conforme a
diritto e privo di grossolane incongruenze logico giuridiche.

4. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle censure.
Va premesso che per giurisprudenza costante, ribadita anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto
per violazione di legge (vedi Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
4.1. Occorre, quindi, osservare che a fronte di una adeguata, puntuale ed analitica
motivazione del provvedimento impugnato, che non trascura l’esame di alcuna censura
difensiva, appaiono del tutto aspecifici e privi di riscontri con la realtà processuale i motivi con i
quali si afferma che la motivazione sarebbe viziata, dovendosi precisare che la stessa parte
ricorrente fa riferimento ad un vizio ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. non denunziabile in
questa sede come sopra precisato.
4.2. Il ricorso nel suo insieme e nelle singole argomentazioni si limita a delle censure
del tutto generiche senza confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni dei giudici
di merito i quali hanno fatto riferimento alla costante attività criminosa della Casamonica,
legata stabilmente, per come comprovato dalla complessive emergenze processuali ad una
associazione dedita al traffico di stupefacenti, attività dalla quale nel tempo aveva tratto
sostentamento non svolgendo alcuna attività lavorativa, tutti elementi fortemente sintomatici
della pericolosità sociale attuale della medesima.

5. Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod. proc. pen., per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 codice di rito, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili
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(…—–

episodio per cessione di stupefacente per il quale aveva patteggiato una condanna a sei mesi e

di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata

H consigliere estensore

II presidente

Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2018

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