Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20457 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20457 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
BASME GIOVANNI N. IL 06/05/1970
avverso l’ordinan7a n 568/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TARANTO, del 02/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/01/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 aprile 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Taranto ha disposto nei confronti di Basile Giovanni l’affidamento in prova al
servizio sociale per finalità terapeutiche di cui all’art. 94 dPR n.309 del 1990.
Nel valutare i presupposti di applicabilità della misura alternativa il Tribunale fa
esplicito riferimento al fatto che il Basile si trova in regime di arresti domiciliari
presso la Comunità Terapeutica «il risorto» già dal settembre del 2012, senza
aver dato luogo a particolari criticità. I reati oggetto del cumulo non risultano di

correlato alla condoizione di tossicodipendenza) e la relazione proveniente dalla
citata comunità terapeutica indica concrete possibilità di recupero sociale.
Si precisa che la condizione di tossicodipendenza, al di là della certificazione
rilasciata dal Sert di Taranto il 18 gennaio 2013, è stata già acclarata, data
l’esistenza di programma di recupero in atto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale territoriale, deducendo erronea applicazione di legge e difetto di
motivazione.
Ad avviso del RG. impugnante la decisione risulta viziata per omessa verifica
dello stato di tossicodipendenza, non essendo idonea la certificazione prodotta.
Si tratta di certificazione del Sert ove si compie generico riferimento al fatto che
il Basile è «in carico» presso il Servizio, certificazione che non consente di
ritenere integrato il presupposto di legge.
Non vi è infatti alcun riferimento alla procedura con cui è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti e pertanto l’istanza andava ritenuta
inammissibile.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Il P.G. ricorrente non si confronta in modo completo con il tessuto argomentativo
dell’ordinanza. E’ stata infatti concessa dal Tribunale di Sorveglianza la
particolare misura alternativa non già sulla base della scarna certificazione del
gennaio 2013, quanto in rapporto alle risultanze del periodo di sottoposizione ad
arresti domiciliari, già in atto dal settembre dell’anno 2012.
In ciò il Tribunale valorizza – in modo inequivoco – l’esistenza di un accertamento
compiuto circa la effettiva condizione di tossicodipendenza già ai sensi dell’art.
89 dPR n.309/’90 ai fini della sostituzione della misura cautelare ed afferma
l’utilità della «prosecuzione» (in diversa forma giuridica) del trattamento di
recupero già in atto.

2

particolare allarme sociale (il più grave è quello di cui all’art. 73 dPr 309/’90,

L’impugnazione pertanto non consente di cogliere alcun vizio argomentativo,
posto che il P.G. avrebbe, in ipotesi, dovuto contestare la validità del precedente
accertamento e pertanto del ‘rinvio’ operato dal Tribunale alle risultanze del
fascicolo.
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Così deciso il 16 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso.

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