Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20457 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20457 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIAMMANCO VINCENZO nato il 06/07/1958 a PALERMO

avverso il decreto del 05/10/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo con decreto in data 05/10/2016 ha dichiarato l’
inammissibilità per tardività della istanza in data 12/03/2013 in forza della quale GIAMMANCO
Vincenzo, a seguito del provvedimento del Tribunale di Palermo del 06/12/2010 che, in
parziale riforma del provvedimento di confisca, aveva disposto la revoca della confisca della
somma ricavata da due unità immobiliari e la restituzione della stessa al GIAMMANCO, aveva
chiesto la restituzione della somma di euro 49.184,84 trattenuta dalli amministratore
giudiziario a titolo di compensazione per il pagamento di oneri di urbanizzazione al Comune di
Bagheria.
1.1. Il Tribunale, nel premettere che l’ istante aveva avuto conoscenza della
compensazione della relativa somma alla data della reimmissione in possesso avvenuta in data
1

Data Udienza: 07/03/2018

26/05/2011, ha rilevato che il ricorso doveva ritenersi tardivo in quanto non proposto nel
termine di giorni dieci previsto dal D.Lgs. n. 159/2011.

2. Avverso detto decreto ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di
Palermo a mezzo difensore GIAMMANCO Vincenzo il quale ha dedotto due motivi:
a. violazione di legge in ragione della inapplicabilità del D.Lgs. citato atteso che il
procedimento a suo carico, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’ art. 117 del citato
decreto legislativo, era assoggettato al regime previgente di cui alla L. n. 575/1965 che non

giudiziario;
b. violazione di legge in ragione del fatto che il ricorrente aveva proposto un incidente
di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. non assoggettato a termini di decadenza e che lo
stesso aveva chiesto la restituzione delle somme in esecuzione del decísum del citato decreto
del Tribunale di Palermo 06/12/2010 non potendo l’ amministratore giudiziario vantare alcun
diritto di ritenzione, con la ulteriore precisazione che l’ amministrazione giudiziaria non aveva
ancora comunicato le somme dovute per oneri di urbanizzazione dei singoli immobili.
Ha, quindi, riproposto tutte le ragioni poste a fondamento della richiesta restitutoria di
cui all’ istanza formulata ai sensi dell’ art. 676 cod. proc. pen.
2.1. La Corte di Appello, rilevato che la decisione riguardava un incidente di esecuzione
avverso il quale è ammesso esclusivamente il ricorso per Cassazione, ha disposto la
conversione dell’ appello in ricorso per Cassazione disponendo la trasmissione degli atti a
questa Corte.
2.2. La Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta
Picardi, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità
del ricorso osservando che l’ istanza doveva ritenersi tardiva sia sulla scorta del D.Lgs. n.
159/2011., normativa ritenuta applicabile in relazione al principio tempus regít actum tenuto
conto della data di deposito della relativa istanza (12/03/2013) sia con riferimento alla
normativa antecedente di cui alla L. 575/1965 che oltre a prevedere il termine di giorni dieci ex
art. 3 ter comma 3 richiama i termini di cui alli art. 4 commi 8, 9, 10 e 11 L. 1423/56 (anch’
essi pari a dieci giorni), precisando che vi era prova in atti del provvedimento autorizzativo del
giudice del 04/04/2012 quanto agli oneri di urbanizzazione e che, in ogni caso il
provvedimento era conforme a diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva, invero, il Collegio che la censura proposta è totalmente infondata in punto di
affermazione della tempestività dell’ istanza del 12/03/2013 diretta alla restituzione delle
somme in contestazione.
2

prevedeva alcun termine di decadenza per censurare l’ operato dell’ amministratore

2. Va premesso che nel caso in esame non è in discussione ‘semplicemente’ la
restituzione di un bene o di un credito rispetto al quale è stata disposta la revoca della misura
di prevenzione ma si discute della legittimità dell’ operato dell’ amministratore giudiziario che
nell’ esercizio della sua attività gestoria, previa autorizzazione del giudice delegato, ha operato
la ritenzione della somma in contestazione a compensazione dei costi sostenuti (o da
sostenere) per il pagamento di oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Bagheria.
2.1. Occorre, quindi, rilevare che effettivamente l’art. 117, comma 1, d.lgs. 159/11

di prevenzione, prevedendo che la nuova normativa non si applichi ai procedimenti nei quali,
alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di
applicazione della misura di prevenzione; in tali casi, continuano ad applicarsi le norme
previgenti.
2.2. Purtuttavia l’ art. 4 comma 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a sua volta
richiamato dall’art. 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 – che regola
l’impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione, prevede anch’ esso
un termine perentorio (dieci giorni) per l’ impugnazione degli atti dell’ amministratore
giudiziario autorizzati dal giudice delegato nella fattispecie in esame ampiamente decorsi all’
atto della presentazione dell’ istanza.
Ne discende l’ inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2018

Il consigliere estensore

II pr.

nte

pone la disciplina transitoria per l’intera materia regolamentata dal Libro I dedicato alle misure

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