Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20455 del 22/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20455 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALOI FRANCESCO nato il 25/11/1967 a CATANZARO

avverso l’ordinanza del 15/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Sostituto Procuratore generale Franca Zacco che ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore presente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 15/6/2017, accoglieva
l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di
Catanzaro, che ave sostituito la misura cautelare in carcere applicata nei
confronti di ALOI Francesco, imputato e condannato per il delitto di cui all’art.
416 bis cod. pen., disponendo l’applicazione della misura della custodia in
carcere nei confronti dell’imputato.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’Aloi.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della norma
processuale di cui all’art. 178 cod. proc. pen., prevista a pena di nullità, per non
aver il Tribunale accolto l’istanza di rinvio dell’udienza camerale, pur in presenza

Data Udienza: 22/01/2018

della dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze dei difensori
dell’Aloi e dell’assenso dell’imputato stesso; si osserva che la motivazione del
provvedimento impugnato sul punto (secondo la quale il limite all’astensione dei
difensori previsto dall’art. 4 del codice di autoregolamentazione delle modalità di
astensione dei difensori dall’attività professionale, dettato per i procedimenti
relativi alle misure cautelari, trova applicazione pur se le misure non sono state
applicate ma ne è in discussione la loro applicazione) era palesemente
contraddittoria.

provvedimento impugnato, per la violazione delle norme che disciplinano
l’applicazione delle misure cautelari nell’ipotesi prevista dall’art. 275, 3 comma
cod. proc. pen. e per la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
sul punto; si osserva che la decisione del Tribunale ha ignorato e pretermesso
l’orientamento di legittimità che ha riconosciuto la possibilità di assicurare le
esigenze cautelari, dinanzi a situazioni attestanti non solo l’intervenuta
dissociazione dal sodalizio, ma anche altre specifiche circostanze (quali quelle
dedotte e valutate positivamente dalla corte d’appello) idonee a superare la
presunzione di sussistenza delle esigenze e di esclusiva adeguatezza della
custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2.

In ordine al primo motivo di ricorso, è principio consolidato e

ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello a tenore del
quale «nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita
l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di
categoria, ed a tal riguardo non assume rilevanza il fatto che al momento
dell’udienza la misura cautelare custodiale non sia più in corso di applicazione»
(Sez. 6, n. 27108 del 03/05/2017, Facchineri, Rv. 270403; nello stesso senso v.
anche Sez. 2, n. 18955 del 22/03/2017, Drago, Rv. 269567, richiamata nel
provvedimento impugnato; Sez. 4, n. 20390 del 22/03/2017, Ammendola, Rv.
270002, tutte ispirate all’insegnamento delle Sezioni unite, n. 26711 del
30/5/2013, Ucciero, rv. 255346); da queste decisioni si desume in modo chiaro
che l’esclusione dei procedimenti concernenti le misure cautelari dalla possibilità
di essere rinviati, per effetto dell’adesione all’astensione proclamata dagli organi
di categoria, riposa sulla preminenza dell’interesse alla rapida definizione dei
procedimenti che concernono il profilo della libertà personale connesso ai
procedimenti in materia di misure cautelari, al fine di «salvaguardare sia le

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4. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la motivazione del

esigenze del soggetto che vi sia eventualmente sottoposto sia nel contempo le
finalità che le misure fisiologicamente perseguono, cioè la funzione cautelare,
tanto più alla luce della vigente disciplina delle misure personali, che
particolarmente sottolinea la necessità che le esigenze poste alla base della
misura siano concrete e attuali» (così sez. 6, 27108/17 cit.)
Dunque, la circostanza che l’imputato fosse al momento della celebrazione
dell’udienza dinanzi al Tribunale, in sede di appello cautelare, sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari, non incide in alcun modo sull’esclusione della

– della misura cautelare della custodia in carcere.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, nell’accogliere l’appello del P.M., ha fatto corretta e puntuale
applicazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale a
fronte dell’alternativa fissata dal legislatore, nel disciplinare il particolare regime
applicativo delle misure cautelari nei confronti di soggetti indagati o imputati di
delitti associativi di stampo mafioso, il giudice chiamato a valutare il quadro delle
esigenze cautelari, ove riconosca valenza a indici espressivi dell’insussistenza
delle esigenze cautelari, deve revocare la misura custodiale in atto; in ogni altro
caso, in cui sussistano invece le esigenze o le stesse permangano, pur se in
grado minore rispetto al momento dell’applicazione della misura, è tenuto a
rispettare la presunzione assoluta stabilita dall’art. 275, 3 comma, cod. proc.
pen., mantenendo la misura della custodia in carcere. Ciò in quanto l’art. 275, 3
comma, cod. proc. pen. contiene una doppia presunzione, relativa quanto alla
sussistenza delle esigenze cautelari, assoluta quanto alla scelta della misura da
applicare ove le esigenze siano ritenute sussistenti; ciò comporta che a fronte
della verifica della gravità indiziaria, in difetto di prova che grava sull’indagato, la
legge presume la sussistenza delle esigenze cautelari; ove, invece, l’indagato
fornisca la prova dell’insussistenza di esigenze cautelari, attraverso circostanze
fattuali della intervenuta dissociazione, ovvero mediante il positivo
apprezzamento di circostanze in grado di attestare il venir meno delle esigenze
cautelari, si impone la revoca della misura della custodia in carcere. Se, invece,
le circostanze allegate dall’indagato attestino la sola attenuazione delle esigenze
cautelari, e non anche il loro venir meno, non potrà farsi luogo ad alcuna
sostituzione della misura della custodia in carcere, poiché persiste la presunzione
di esistenza delle esigenze cautelari. Il principio è stato da ultimo ribadito
affermando che «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a
seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l’art. 275, comma
terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa
quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo

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regola su ricordata, essendo in discussione appunto l’applicazione – poi disposta

all’adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi
indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa il
giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei “pericula
libertatis” ma deve soltanto apprezzare l’eventuale sussistenza di segnali di
rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel
caso concreto, l’effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova
applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. (Sez. 2,
n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

le esigenze cautelari erano state ritenute, pur se attenuate, ancora sussistenti;
di qui, l’erronea decisione della Corte di sostituire la misura della custodia in
carcere, sostituzione non consentita dalla disciplina su ricordata, decisione
correttamente riformata dal tribune del riesame in sede di appello cautelare.
4. All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
disp. att. c.p.p.
Così deciso il 22/1/2018.

Il Consiglie
Serg s

stensore
Paola

Il Presi ente
Anto

stipino

ter,

Nella specie, risulta dalla lettura del provvedimento della Corte d’appello che

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