Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20454 del 22/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20454 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE FAZIO GIUSEPPE nato il 21/09/1968 a LAMEZIA TERME

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del Tribunale di Catanzaro
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco che ha
concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 4/7/2017, rigettava
l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di
Catanzaro, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari nei
confronti di Giuseppe De Fazio, indagato per il delitto di estorsione aggravata in
concorso.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa del De Fazio, deducendo con il
primo motivo di ricorso la violazione della legge penale, in riferimento alle
disposizioni degli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., nonché il vizio per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, relativamente al profilo
dell’attendibilità della persona offesa; il ricorrente evidenzia la contraddittorietà
della motivazione nel punto in cui ha affermato la coerenza tra le dichiarazioni
della persona offesa Castagnaro e le indicazioni fornite da alcuni collaboratori di

Data Udienza: 22/01/2018

giustizia (Arzente Luciano e Muraca Umberto Egidio), poiché mentre costoro
hanno narrato della sottoposizione ad estorsione del Castagnaro ad opera di
Cerra Nino, Muraca Umberto e Cerra Pasquale, la persona offesa ha dichiarato
che nell’ipotizzato incontro avvenuto in occasione della richiesta estorsiva aveva
notato una persona a lui sconosciuta e che, solo nel corso della riunione, si
qualificava come Cerra Pasquale; censura il giudizio sull’attendibilità della
persona offesa, sia in relazione al profilo temporale (che contrastava con la
dedotta partecipazione all’incontro finalizzato a imporre l’assunzione del De

relativamente alle vicende del rapporto di lavoro culminate nel licenziamento del
De Fazio (a dire della persona offesa determinato dall’instaurazione di un
giudizio civile da parte del De Fazio nei confronti del datore di lavoro, secondo la
documentazione prodotta frutto di ragioni inerenti l’attività produttiva ed
organizzativa del lavoro del datore di lavoro); analogamente, altre vicende del
rapporto di lavoro (le intimazioni rivolte a mezzo di un legale per ottenere le
retribuzioni non corrisposte, una denuncia alla Guardia di Finanza relativa alla
pretesa del datore di lavoro di sottoscrivere le buste paga, pur in assenza del
versamento dello stipendio, l’assenza dal lavoro per un infortunio mai accertato)
dimostravano l’inattendibilità della persona offesa, sia in relazione all’ipotizzata
minaccia rivolta per conseguire l’assunzione, sia all’anomalia di un rapporto di
lavoro imposto secondo il racconto della persona offesa, terminato dopo pochi
mesi con l’intimazione del licenziamento da parte del datore di lavoro.
Censurava ancora il ricorrente la carenza della motivazione in ordine al profilo
della mancata verifica dei due presupposti necessari per ritenere integrato il
delitto contestato, ossia la non necessità dell’assunzione e il danno patrimoniale
correlato al pagamento di un’ingiusta retribuzione.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in
relazione al giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari, alla luce della
distanza temporale esistente tra il fatto (commesso nel 2012) e l’epoca di
applicazione della misura (dopo oltre cinque anni) e della personalità del
ricorrente, soggetto incensurato, che già svolgeva attività di lavoro, e che aveva
dovuto attivarsi, anche attraverso denunce all’autorità di polizia, per vedere
riconosciuti i propri diritti; l’assenza del pericolo di reiterazione era inoltre
dimostrato dalle indicazioni della stessa persona offesa, che aveva escluso
qualsivoglia contatto con il De Fazio dopo il licenziamento intimato; censurava
ancora l’affermazione del Tribunale che, pur esclusa dal Gip la sussistenza dell’
aggravante della commissione dell’estorsione da parte di un soggetto
appartenente ad associazione mafiosa ed esclusa altresì la sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/91 nella forma dell’agevolazione di un

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Fazio da parte di Cerra Nino, che dal 28.6.2012 era in stato detentivo) sia

sodalizio mafioso, in modo evidentemente contraddittorio ha ritenuto il pericolo
di reiterazione ancorandolo all’esistenza di un’organizzazione a vantaggio della
quale era stata commessa l’estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.2. Va ricordato quale premessa, mutuata dal costante insegnamento di

devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese
le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in
modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal
senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi
affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sentenze n. 24 del 24 novembre
1999, Rv. 214794; n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; n. 47289 del 24
settembre 2003, Rv. 226074).
Deve tuttora escludersi dunque, per il giudice di legittimità, la possibilità di
«un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai
diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo
2006, Rv. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789).
1.3. La motivazione del provvedimento impugnato fornisce una motivazione
adeguata a sostegno dell’effettività dell’intimidazione posta in essere dai soggetti
che erano presenti all’incontro organizzato presso l’abitazione di Paradiso
Antonio, genero del beneficiario che sarebbe stato assunto al lavoro dalla
vittima; quest’ultimo acconsentì ad assumere il De Fazio percependo
chiaramente il peso criminale sia dei personaggi che avevano formulato la
richiesta, sia di coloro che erano presenti a quell’incontro (restando irrilevanti le
discrasie sulla presenza di singoli personaggi, come quella di Cerra Nino,
soggetto che era detenuto dal 28 giugno 2012, atteso che come motivato dal
tribunale del riesame non risulta dagli atti la data esatta in cui avvenne l’incontro
finalizzato all’imposizione dell’assunzione di De Fazio Giuseppe avvenuta nel
mese di settembre 2012, data che potrebbe essere anche anteriore a quella
dell’inizio dello stato di detenzione del Cerra).
1.4. Quanto al profilo del motivo di ricorso, che intende censurare la
motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame definendola

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questa Corte, che i vizi della motivazione, denunciabili in sede di legittimità,

contraddittoria e manifestamente illogica, per aver affermato l’attendibilità delle
persona offesa a fronte di vicende che attengono all’esecuzione del rapporto di
lavoro (che non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni della vittima), va in
primo luogo osservato che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di
questa Corte (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv.
221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno 2013, Rv. 256133), è
inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente
le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi

correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per
confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano
stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del
21 gennaio 2013, Rv. 254584) che «La funzione tipica dell’impugnazione è quella
della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica
argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di
inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto
essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente
il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta)». Si è quindi precisato che il motivo
di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “duplice specificità”: «Deve
essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett. C, c.p.p., (e quindi contenere
l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando “attacca” le
ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente
enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente
sussumiblle fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto
al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione
impugnata, sì da condurre a decisione differente» (Sez. 6, sentenza n. 8700 del
21 gennaio 2013 cit.). Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si
limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità,
venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la
critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione
il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di
redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d’appello)
potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa

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incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della

motivazione da parte del giudice d’appello in ordine a quanto devolutogli nell’atto
di impugnazione. Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia
omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo
d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibilità. E ciò per almeno due
ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle
censure in diritto contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalia necessaria
specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più
nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della

rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come
detto, è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da
imporre diversa conclusione del caso».
1.5. Il Tribunale ha, pur se in modo sintetico, giustificato coerentemente dal
punto di vista logico l’irrilevanza delle vicende relative al rapporto di lavoro e alla
sua concreta esecuzione, in quanto esse si pongono in un momento successivo
rispetto a quello dell’imposizione dell’assunzione, che costituisce l’oggetto della
contestazione e rispetto alla quale il giudizio di attendibilità non risulta inficiato
da quelle successive vicende.
1.6. Analogamente, non sussiste la denunciata contraddittorietà e illogicità
della motivazione, rispetto alle obiezioni difensive che riguardavano l’assenza di
prova del carattere non necessitato dell’assunzione stessa (e, quindi, l’assenza di
danno patrimoniale ingiusto per il datore di lavoro costretto a instaurare il
rapporto contrattuale) sono state legittimamente disattese implicitamente dal
Tribunale del riesame, atteso che è evidente che la stessa imposizione forzata
della costituzione del rapporto di lavoro, privando la vittima della facoltà di
esercitare liberamente sia l’autonomia negoziale, nella scelta del proprio
contraente, sia le modalità di estrinsecazione dell’attività imprenditoriale,
costituisce fonte di un danno ingiusto atteso che « nell’estorsione patrimoniale,
che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto
negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento
dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il
contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia
negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e
nelle forme ritenute più confacenti ed opportune» (Sez. 6, n. 48461 del
28/11/2013, Fontana, Rv. 258168).
2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso: il Tribunale, dichiarando di
ritenere infondate le censure mosse con l’istanza di riesame, non ha motivato in
alcun modo il giudizio sull’irrilevanza dell’arco di tempo intercorso tra il fatto
oggetto di addebito e il momento dell’applicazione della misura; ha fatto

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mancanza “grafica”, pretende la dimostrazione della sua mera “apparenza”

riferimento, in modo del tutto contraddittorio rispetto a quanto risultante dal
testo dell’ordinanza genetica della misura, alla sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 7 I. 203/91 (esclusa dal G.i.p.) e ai collegamenti tra quella vicenda e
l’operatività del sodalizio, così adottando una motivazione del tutto apparente e
palesemente contraddittoria (dal momento che ha ipotizzato la sussistenza della
presunzione relativa, di cui all’art. 275, 3 comma cod. proc. pen., proprio in
ragione della contestazione di un delitto, aggravato ai sensi dell’art. 7 I. 203/91,
contestazione esclusa dall’ordinanza del G.i.p.).

l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di
Catanzaro affinché proceda a nuovo esame con specifico riguardo alle censure
relative ai profili concernenti la sussistenza e la valutazione delle esigenze
cautelari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con
rinvio al Tribunale della libertà di Catanzaro per nuovo esame, disponendo
l’integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 22/1/2018.

Il Consiglie
Sergi

stensore
1aola

Il Pre idente
Ant9

lrestipino

3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso impone pertanto

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