Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20454 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20454 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL BASATINI GAMAL N. IL 05/12/1964
avverso l’ordinanza n. 237/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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C.0.7723-0

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/01/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 14 marzo 2014 la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’istanza di
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod.proc.pen.)
proposta da El Basatini Gamal e relativa ai fatti giudicati con due diverse
decisioni irrevocabili.
In entrambe le sentenze di merito si era pervenuti ad affermazione di
responsabilità nei confronti di El Basatini Gamal per il delitto di cui all’art. 12
D.Lgs. 286 del 1998 (attività tesa a determinare la immigrazione clandestina di

(fatto del 31 agosto 2007) mentre nel secondo caso oltre alla attività tesa a
procurare l’ingresso di 129 persone il 10 ottobre 2007 e di altre 137 persone il
27 ottobre 2007 l’istante era stato condannato anche per omicidio, avendo
provocato il naufragio di una imbarcazione e il conseguente decesso di undici
persone.
A parere della Corte territoriale dal contenuto delle decisioni emerge che El
Basatini Gamal è stato ritenuto il principale organizzatore dei plurimi sbarchi di
clandestini.
Da ciò deriva la considerazione – che conduce al diniego dell’istanza – per cui non
si è di fronte ad una semplice preordinazione di specifici fatti di reato quanto ad
una radicata scelta delinquenziale, incompatibile con il riconoscimento della
continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – El Basatíni Gamal, deducendo generica violazione della disciplina
normativa di riferimento e vizio di motivazione.
Il ricorrente rappresenta che la vicinanza temporale tra i tre episodi – del tutto
analoghi – oggetto di giudizio era chiaro indice rivelatore di una comune
ideazione e tale aspetto risulta colpevolmente trascurato nella economia della
decisione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti .
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del
reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il
giudice di merito – attraverso un concreto esame delle modalità di realizzazione
delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori tali da
sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità
del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal

più soggetti); in un caso era stato organizzato l’ingresso di oltre 150 persone

momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee
essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione
di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di
ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv
248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non
integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che
abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato

Ora, lì dove l’attività posta in essere sia indicativa di una stabile tendenza a
delinquere, è evidente che la mera «prossimità cronologica» tra i vari episodi
delittuosi non può ritenersi significativa, posto che ad un generico programma
delinquenziale seguono – per logica comune – autonome e specifiche scelte
operative di concretizzazione, sì da ritenersi inapplicabile la particolare disciplina
di cui all’art. 81 co.2 cod.pen.
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che dall’esame delle
decisioni irrevocabili sia emersa detta condizione, dato che El Basatini è stato
ritenuto il principale organizzatore degli sbarchi, il che implica la piena adesione
ad un complesso sistema di stabili relazioni illecite destinato a durare nel tempo.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una sintetica ma adeguata elaborazione
di profili in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 16 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Sez. II, n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).

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