Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20453 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20453 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
Nel procedimento penale a carico di
De Piccoli Michael , nato il 18.05.1992
Spinelli Sabrina , nata il 14.12.1995
avverso l’ordinanza n.3234/17 del GIP del Tribunale di Ancona, del
24.08.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla

Data Udienza: 12/12/2017

Lori , che ha concluso il rigetto del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE
Con l’ordinanza indicata in epigrafe ,pronunciata il 24.08.2017,i1 Giudice per
l’udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona, all’esito dell’udienza di
convalida, ritenuto che l’arresto fosse stato operato fuori dai casi di flagranza o

rientrati nella propria abitazione, la Polizia era stata notiziata sull’accaduto dalla
vittima dell’aggressione ,né gli indagati erano stati trovati in possesso di cose o
tracce del reato non convalidava l’arresto dei due indagati e ne ordinava la
immediata liberazione se non detenuti per altro.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona rilevando che il Giudice ha fatto erronea
applicazione dell’art. 382 cod. proc. pen.. non avendo rilevato che nei pressi della
dimora degli indagati era stata rinvenuta la borsa,ormai vuota, della vittima cosa
che avrebbe azzerato la necessità della percezione diretta dei fatti da parte della
P.G., affermava,inoltre, la necessità di un inquadramento corretto della
progressione temporale dei fatti, rilevando che gli stessi si erano succeduti in
breve lasso di tempo e senza soluzione di continuo fino all’arrivo della P.G. ,gli
indagati erano stati fermati dopo soli trenta minuti dall’aggressione.
Il ricorso è inammissibile.
Anche a voler prescindere dal rilievo che il ricorso è volto ad ottenere una
complessiva rivalutazione della ricostruzione fattuale della vicenda e delle scelte
di merito effettuate dal giudice della convalida sui presupposti posti a base
dell’esercizio del potere di arresto in quasi flagranza,operazione ermeneutica
improponibile in sede di legittimità, rimane assorbente il rilievo che il
provvedimento impugnato si è correttamente ispirato all’orientamento
interpretativo della nozione di quasi flagranza, prevalente nell’ambito della
giurisprudenza di questa Corte.
Questa Corte ha più volte affermato che quando l’individuazione del reo avviene
non a seguito di diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l’arresto ma
sulla base delle indicazioni della persona offesa o di terze persone, pur presenti ai
fatti, si inserisce un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio
dell’istituto della “quasi flagranza”. E’ già stato affermato , infatti, che non
sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto, se l’inseguimento

quasi flagranza ,in quanto gli indagati erano stati arrestati quando era già

da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova causa non
già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella
denuncia della persona offesa (Rv. 233345; Massime precedenti Conformi: N.
3414 del 1991 Rv. 186332, N. 2105 del 1992 Rv. 189544, N. 798 del 1993 Rv.
194136, N. 1646 del 1994 Rv. 198882, N. 2738 del 1999 Rv. 214469, N. 2879 del
1999 Rv. 212711, N. 5508 del 1999 Rv. 211654, N. 3980 del 2000 Rv. 215441,
N. 4348 del 2003 Rv. 226984, N. 10392 del 2004 Rv. 228466).

che porta all’arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato
inseguimento da parte della polizia giudiziaria a seguito di diretta percezione dei
fatti ma a seguito di denuncia della parte offesa (cfr., Cass., sez. 5, n. 3032, 21
giugno 1999; Cass., sez. 4, n. 17619, 5 febbraio 2004): infatti, ciò che qualifica
“l’inseguimento” di cui all’art. 382 c.p.p., comma 1, non è certo la durata, ben
potendo lo stesso protrarsi per un tempo anche notevolmente lungo ma la diretta
percezione dei fatti da parte della persona che si pone all’inseguimento e
l’assenza di ogni soluzione di continuità.(n.7161del 2006rv 233345).Nè può
assumere rilievo decisivo l’elemento del rinvenimento della refurtiva in strada, nei
pressi dell’abitazione degli indagati, perché tale elemento è stato valutato dal GIP
inidoneo a qualificare la contiguità necessaria a configurare la «sorpresa” di cui
all’art.382 cod.proc.pen. ed il giudizio è privo di vizi rilevanti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso .
Roma, camera di consiglio del 12 dicen;ibre 2017
Il Pr sidente

tno

In altre parole, lo stato di quasi flagranza deve essere escluso quando l’azione

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