Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20452 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20452 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Manzi Giovanni, nato il 02.02.1972
avverso l’ordinanza n.3389/2017 del Tribunale del riesame di Napoli, del
19.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla
Lori , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE
1

Data Udienza: 12/12/2017

Con ordinanza in data 19.07.2017 il Tribunale del riesame di Napoli , ai sensi
dell’art. 310 c.p.p., ha respinto l’appello proposto da Manzi Giovanni avverso
l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli , in data 24.05.2017, che in sede di
cognizione ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere con gli arresti domiciliari , in ordine ai delitti di associazione
per delinquere ,finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica e
contro il patrimonio e plurimi delitti satelliti commessi negli anni dal 2011 al

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,che
nelle more è stato condannato, in appello, per i reati su indicati, alla pena di
anni sei e mesi due di reclusione , deducendo violazione di legge e correlati vizi
della motivazione che si era incentrata solo sulla presunta gravità dei fatti ,la
personalità dell’imputato limitando il giudizio di sussistenza e intensità
delle esigenze cautelari ,senza evidenziare l’attualità delle esigenze stesse a
fronte di un contesto criminale mutato rispetto a quello esistente all’epoca
dei fatti contestati e conseguente ridimensionamento della probabilità di
condotte recidivanti.Lamenta inoltre, che il Tribunale non si è pronunciato
sulla richiesta subordinata di una misura meno afflittiva.
Il ricorso è manifestamente infondato perché articola censure alla motivazione
del provvedimento del tutto eccentriche rispetto alle argomentazioni ivi espresse
e assolutamente aspecifíche perché non manifestano le ragioni delle richieste.
Di contro,i1 provvedimento del Tribunale, con corretta sinteticità motivazionale,
ispirata ai principi giurisprudenziali di legittimità, incentrati sull’elemento di
novità, indotto da una pronuncia di condanna in appello, confermativa del primo
grado, ha evidenziato che rispetto al precedente appello,di soli cinque mesi
prima, nessun elemento apprezzabile di novità era stato indicato. In particolare
l’ulteriore decorso del tempo non era valso ,da solo, a modificare il giudizio
cautelare in senso favorevole all’imputato né sostanziali mutamenti nel giudizio
di pericolosità erano pronosticabili, con riguardo ad un ipotetico spirare dei
termini di custodia cautelare con riguardo ai reati satelliti. La risalenza dai fatti,
la proposta di un domicilio lontano dai luoghi di manifestazione della congerie
criminale di appartenenza, la dedotta disarticolazione di quest’ultima , a tenore
della precedente pronuncia del riesame, erano stati compiutamente valutati e
ritenuti inidonei nell’ambito del precedente provvedimento di cui all’art.310
cod.proc.pen. né, sul punto, il ricorrente ha articolato specifiche critiche

2

2012.

contrarie, che orientino questa Corte verso istanze di maggiore concretezza.
Il ricorso,deve pertanto essere dichiarato inammissibile per genericità; alla
declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
determinata in via equitativa nei termini di cui al dispositivo. Si provveda a
norma dell’art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co 1 ter
disp.att. cod.proc.pen.
Così d ciso in Roma , camera di consiglio del 12 dicembre 2017
Il Con igli
M B.Ta et

sore

Il (Ipresidente
esh ino

U/1

A.13

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA