Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20449 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20449 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
TURIELLO SABATINO nato il 17/09/1963 a NAPOLI
STASINO VITTORIO nato il 18/10/1988 a NAPOLI
IOSSA LUIGI nato il 14/03/1990 a PALERMO
avverso la sentenza del 15/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore avv.to Mariangela Maietta per Iossa e Stasino che si riporta ai motivi di
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 15 febbraio 2017 la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della pronuncia del 21 settembre 2015 del Tribunale di Napoli, riqualificato il reato
di cui al capo a) in quello di tentata rapina aggravata, rideterminava le pene inflitte a

Data Udienza: 27/03/2018

Turiello Sabatino in anni 3, giorni 20 di reclusione ed C 1.200 di multa ed a Stasino
Vittorio ed Iossa luigi a ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa ciascuno.

1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
Stasino ed Iossa deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità stabilita senza valutare la
sussistenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. Con il secondo
motivo lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla omessa

della pena.

1.3 Turiello Sabatino deduceva:
– violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla affermata responsabilità in
concorso sebbene il ricorrente non avesse mai fatto ingresso all’interno dell’abitazione
delle vittime e non avesse partecipato al fatto di reato;
– violazione di legge e difetto di motivazione per omessa applicazione dell’ipotesi della
desistenza attiva di cui all’art. 56 terzo comma cod.pen.;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della
attenuante della minima partecipazione al fatto ed alla esclusione della aggravante di cui
all’art. 112 cod.pen.;
– violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al ritenuto trattamento
sanzionatorio in difformità rispetto ai correi, alla mancata applicazione delle attenuanti
generiche, alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati
inammissibili.

2.1 Quanto al primo motivo proposto nell’interesse dei ricorrenti Iossa e Stasino, occorre
rammentare che per costante indirizzo di questa corte di cassazione è inammissibile il
ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia
dell’imputato ai motivi di appello dichiari l’inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto
di rinuncia, omettendone l’esame ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.,
considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi
compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc.
pen., l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del
gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che
essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in
considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita
revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché
unilaterali (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, Rv. 262682).
E poiché entrambi i predetti Iossa e Stasino all’udienza fissata per il dibattimento di
appello rinunciavano ai motivi attinenti la responsabilità, non possono con il presente
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concessione delle attenuanti generiche, all’aumento per continuazione, alla determinazione

ricorso lamentare alcun vizio della sentenza impugnata anche in relazione al difetto delle
condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
2.2 Quanto al ricorso del Turiello in punto di responsabilità, articolato in vari motivi, va
osservato, in relazione alla prima doglianza, che il vizio di travisamento della prova può
essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e
cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per
rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori

medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica
o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non
corrispondenza delle motivazioni di entrambe ‘le sentenze di merito rispetto al compendio
probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv
256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura
giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per
formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame,
esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo
giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della
decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si
ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente
materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza
di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile
con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con
adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza
ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente
è caratterizzato dalla presenza di una chiara ed inequivocabile chiamata di correità che
trova sua specifica conferma e validazione nei riscontri ricavati dall’analisi dei tabulati
telefonici che attestavano la presenza di questi nel luogo di consumazione della rapina,
nonché, ripetuti contatti con gli autori materiali proprio nei giorni di preparazione e
successiva consumazione del delitto. Appare pertanto evidente che le circostanze indicate
dalla difesa e già ritenute recessive dalla corte di appello non assumono efficacia
disarticolante il ragionamento posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
Quanto alla doglianza in punto di desistenza, trattasi di fattispecie evidentemente non
sussistente nel caso in esame; come già spiegato dalla corte di appello con le ampie
argomentazioni svolte a pagina 10 della motivazione è configurabile il tentativo e non la
desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del
verificarsi dell’evento non per volontaria iniziativa dell’agente ma per fattori esterni che
impediscano comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano vana (Sez. 2, n. 51514
del 05/12/2013, Rv. 258076). E proprio in applicazione del principio la Corte ha ritenuto
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non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel

configurabile il tentativo di rapina in un caso in cui l’imputato, dopo essere entrato in un
esercizio commerciale con il volto travisato e con un arma si era allontanato dopo avere
verificato l’assenza di bottino, così come esattamente avvenuto nel caso di specie.
Ugualmente manifestamente infondato appare il motivo con il quale si chiede
l’eliminazione dell’aggravante dell’art.112 cod.pen. ed il riconoscimento della minima
partecipazione al fatto; al proposito, il ricorrente reitera censure già affrontate e risolte
dalla corte di appello che, con motivazione esauriente, ha appunto spiegato come decisiva

non sarebbe stato commesso nonchè configurato il coinvolgimento dei cinque individui alla
luce delle dichiarazioni della persona offesa.
2.3 Con riguardo infine a tutte le doglianze in punto attenuanti e pena, proposte da tutti i
ricorrenti, del tutto esente da censure appare la negazione delle circostanze ex art. 62 bis
cod.pen. che la corte di merito correttamente motiva sulla base di plurime circostanze del
fatto riferite alla particolare gravità della condotta desunta dalla violenza esercitata sulle
vittime. Alcuna violazione si individua poi nella fissazione di una differente sanzione base
e finale per il Turiello rispetto agli altri imputati che in fase di appello hanno tenuto
differente atteggiamento processuale correttamente valutato dal giudice di secondo grado
nella determinazione concreta della pena senza alcuna violazione od illogicità.
In relazione agli aumenti per continuazione la doglianza e’ manifestamente infondata
poiché per co s tante interpretazione di questa corte in tema di determinazione della pena
nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo
aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della
pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, RV. 270361; Sez. 4, n. 23074 del
22/11/2016, Paternoster, RV. 270197; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferracane, RV.
268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, RV. 264551). Peraltro nel caso in
esame alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus è avvenuta posto che il giudice
di secondo grado ha operato aumenti di pena per i reati satellite senza superare gli
aumenti stabiliti dal primo giudice.
Va ancora ricordato come allorche’ la pena, come nel caso in esame, non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art.125 co.3 cod.
proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino
sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri
oggettivi e soggettivi enunciati dall’art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,
Rignanese, RV. 267949; Sez. 4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, RV. 258356; Sez. 2,
n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV. 256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013,
Serratore, RV. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez.
2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, RV. 245596; Sez. 6, n.35346 del 12/06/2008,
Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n.33773 del 29/05/ 2007, Ruggieri, RV. 237402). E’
principio consolidato della giurisprudenza di legittimita’ che in tal caso l’obbligo di
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sia stata la partecipazione del Turiello ai fatti, senza l’iniziativa del quale il fatto delittuoso

motivazione del giudice si attenua ed e’ sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza
della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass. sez. 4,
n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283; Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013,
Taurasi, RV. 256464).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno

ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Roma, 27 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Dott.Anonio1 Prestipino

2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila

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