Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20449 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20449 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
MAVICA ANTONINO N. IL 27/12/1964
avverso la sentenza n. 741/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CALTANISSETTA, del 31/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e. sc..99‹ dee e
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 21/04/2015

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IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 31 marzo 2014 il GUP del Tribunale di
Caltanissetta dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mavica Antonino,
in relazione alla imputazione di concorso in omicidio commesso il 27 gennaio
1997 in danno di Donzì Vito, per intervenuta prescrizione.
La decisione deriva dal riconoscimento della speciale circostanza attenuante di
cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (conv. in legge n.203 del 1991) in virtù della

Ad avviso del GUP, essendo il delitto commesso nel gennaio 1997 risulta
applicabile la previsione di legge contenuta nell’art. 157 cod.pen. in epoca
antecedente rispetto alla modifica intervenuta con legge n.251 del 2005. Il
riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale rende, pertanto,
il delitto punibile con pena massima di anni venti e la prescrizione, in assenza di
atti interruttivi, risulta decorsa nel gennaio del 2012 (il primo atto del
procedimento con portata interruttiva è infatti l’interrogatorio durante il quale
Mavica ha confessato il delitto, avvenuto il 18 luglio del 2012).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. territoriale,
deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Al primo motivo si ipotizza il mancato riconoscimento della circostanza
aggravante della premeditazione e l’assenza di motivazione sul punto.
Al secondo motivo si deduce violazione della disciplina in tema di prescrizione,
posto che ritenendosi applicabile l’aggravante della premeditazione il delitto di
omicidio era da ritenersi imprescrittibile in quanto punito con la pena
dell’ergastolo.

3. In data 14 aprile 2015 ha depositato memoria difensiva Mavica Antonino,
illustrando ragioni a sostegno della decisione impugnata.

4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
4.1 Una prima considerazione si impone, relativamente al primo motivo di
ricorso.
Non è esatto affermare che il GUP abbia omesso di ritenere sussistente la
circostanza aggravante della premeditazione.
Più semplicemente, il giudice di merito ha ritenuto applicabile al caso in esame nei confronti del Mavica – la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui
all’art. 8 d.l. n.152 del 1991 (conv. in legge n.203 del 1991), norma che prevede
la «sostituzione» della pena dell’ergastolo (in astratto applicabile proprio in virtù
2

affidabile collaborazione prestata dal Mavica nella ricostruzione del fatto.

della aggravante della premeditazione) con pena temporanea della reclusione
«da dodici a venti anni».
Dunque nessuna aggravante (tranne quella dell’articolo 7 d.l. n.152 del 1991,
stante il riconoscimento della attenuante della collaborazione) risulta esclusa dal
GUP, che proprio in ragione dei profili concreti del fatto omicidiario ha ritenuto di
dover applicare la previsione di legge nei termini sopra enunziati.
4.2 Ciò posto, come è stato di recente chiarito da questa Sezione in diversi
arresti (tra cui Sez. I n. 32781 del 22.5.2014, rv. 260536) lì dove il delitto di

2005 può dichiararsi (lì dove ricorra la condizione di fatto) l’estinzione per
prescrizione in virtù del rilievo della circostanza aggravante di cui all’art. 8 d.l.
n.152 del 1991.
In effetti, ciò deriva dalla previsione di legge contenuta nel secondo comma
dell’articolo 157 cod.pen. così come risulta sino alla modifica intervenuta con
legge n.251 del 5 dicembre 2005, applicabile al caso in esame (dato il tempus
commissi delicti) ai sensi della generale regola contenuta nell’art. 2 co. 4 cod.
pen. . Tale disposizione, infatti, attribuiva rilievo alla intervenuta applicazione di
circostanze attenuanti (quale è quella prevista dall’articolo 8 cit., peraltro
sottratta al bilanciamento, data la descrizione normativa dell’effetto) e pertanto
consente di ritenere che la pena prevista per il delitto di omicidio (astrattamente
punibile con l’ergastolo) è, appunto, quella della reclusione da dodici a venti anni
lì dove tale attenuante abbia trovato applicazione.
Tale assetto non è stato replicato dal legislatore del 2005 non già in riferimento
alla indicazione contenuta nel comma 8 dell’attuale articolo 157 (imprescrittibilità
dei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo) posto che trattavasi di principio
già «estraibile» dalla previgente disciplina, quanto in ragione dei contenuti del
‘nuovo’ comma 2, che esclude la circostanze (tranne che per le aggravanti ad
effetto speciale) dal quadro degli elementi utili al fine da determinare il tempo
della prescrizione.
Dunque il rilievo della particolare circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l.
n.152 del 1991 deriva, ai fini qui considerati, dal principio secondo cui in caso di
successione di leggi penali nel tempo deve trovare applicazione quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo. Non vi è dubbio che trattasi della
disciplina vigente al momento del fatto (gennaio 1997) correttamente applicata
dal GUP, posto che il termine prescrizionale, in assenza di atti interruttivi, è pari
ad anni quindici e risulta decorso prima dell’interrogatorio contenente la
confessione del Mavica.

3

omicidio sia stato commesso prima della entrata in vigore della legge n.251 del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 21 aprile 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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