Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20448 del 27/03/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20448 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
AA

GG

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, Sezione penale, in data 23/05/2016.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Ignazio Pardo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor FRANCESCO SALZANO , che
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con esclusione
della parte civile ed il rigetto nel resto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv.to Donofrio Donatello in sostituzione dell’avv.to Giovannandrea Anfora
per F.C.A. Italy il quale chiede dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, deposita conclusioni
e nota spese.
Avv.to Di Desiderio Marco per GG che si riporta ai motivi ed avv.to Di Santo
Vincenzo per AA che insiste per l’accoglimento dei motivi.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 27/02/2015 il Tribunale di Lanciano dichiarò AA e
GG responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio (capo A), di truffe
aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo B), falsi in atti pubblici (capo
C), truffe aggravate (capo D) e falsi in scritture private (capo E) e – riconosciuta la
continuazione – li condannò: AA alla pena di anni 4 di reclusione;

1.2 Avverso tale pronunzia gli imputati proposero impugnazione. La Corte di appello di
L’Aquila, con sentenza del 23/05/2016, in parziale riforma dell’impugnata sentenza,
assolse gli imputati per le imputazioni del capo E perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato. Confermata la condanna per i rimanenti capi di imputazione rideterminò la
pena per AA in quella di anni 3 e mesi 9 di reclusione; per GG
in anni 1 e mesi 9 di reclusione.
1.3 Ricorreva per cassazione l’imputato,

GG difeso dall’Avvocato

MM, che deduceva vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità del
ricorrente per i reati indicati. In particolare, rilevava che la Corte di merito non aveva
risposto alle varie doglianze presentate a sostegno della non colpevolezza dell’imputato,
ed in particolare: 1) che il ricorrente aveva concluso una sola proposta di acquisto, che
non può certo “integrare la condotta materiale per il reato di associazione a delinquere”;
2) che il ricorrente non aveva commesso nessuno dei falsi (commessi, invece, da Caporale
SS, legale rappresentante della Mixar Car s.r.I.); 3) che il GG non
aveva conseguito alcuna profitto o utilità dai reati allo stesso imputati, né vi era alcuna
prova che il ricorrente fosse a conoscenza della possibilità di perdere il suo posto di lavoro
se non avesse agito come contestatogli (per i giudici di merito la conservazione del posto
di lavoro costituiva il vantaggio perseguito dal ricorrente); 4) che inopinatamente il
coimputato PP era stato assolto nonostante avesse lavorato ben due mesi nella
concessionaria; 5) che in capo al ricorrente non era configurabile la sussistenza
dell’elemento psicologico di nessuno dei reati contestatigli. Il difensore dell’imputato
concludeva, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.
1.4 Ricorreva per cassazione l’imputato AA, difeso dall’Avvocato
Vincenzo Di Santo, che deduceva: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio

“per

genericità e indeterminatezza dei capi di imputazione sia con riferimento ai ruoli ricoperti
dai diversi imputati nella presunta associazione a delinquere, che con riferimento ai luoghi
e alle date di commissione dei diversi reati ipotizzati nell’atto di incolpazione”;

2) vizi

motivazionali e violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove (documentazione
contabile, fiscale e amministrativa; dichiarazione e memoria difensiva della coimputata
SS; elaborato tecnico del Consulente Antonio Grimani; dichiarazioni rese in
2

GG alla pena di anni 2 di reclusione.

udienza da SS che venivano dichiarate inattendibili per il contrasto con
quanto dichiarato in precedenza che, ovviamente, non poteva essere utilizzato se non per
le contestazioni ex art. 500 c.p.p.); 3) vizi motivazionali in ordine alla ritenuta
responsabilità del ricorrente per tutti i reati per i quali è stato condannato; 4)
improcedibilità per il reato di truffa ai danni della FIAT per insussistenza della ritenuta
aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e tardività della querela; 5) vizi motivazionali in
ordine all’entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche; 6) vizi motivazionali in
ordine alla mancata esclusione della P.C. “per carenza dei presupposti di legittimazione ad

motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis del c.p..
1.5 Con motivi nuovi la difesa del GG eccepiva poi la irritualità della costituzione
della parte civile a mezzo sostituto processuale del difensore nominato e l’intervenuta
prescrizione dei reati contestati al ricorrente predetto.
1.6 Con memoria ritualmente depositata in cancelleria nel corso del procedimento di
cassazione, la difesa della parte civile contestava le conclusioni dei ricorrenti quanto alla
propria legittimazione rilevando in particolare che:
– la richiesta di esclusione formulata dalla sola difesa del AA era stata avanzata nel
corso dell’udienza preliminare e non ribadita dinanzi al tribunale nella fase delle questioni
preliminari ex art. 491 cod.proc.pen. con conseguente decadenza;
– in ogni caso la procura rilasciata nel caso di specie prevedeva proprio la facoltà di
nominare un sostituto processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso proposto nell’interesse di GG è fondato e deve pertanto
essere accolto; ed invero va ricordato come secondo l’interpretazione di questa Corte è
affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi
specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del
giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a
ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello (Sez.
2, n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700); si è anche stabilito al proposito che in tema di
vizio di motivazione, il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a
sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello, esso sia svolto in
termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di
primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma
parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la sentenza di
secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Rv. 268859). Orbene, l’applicazione dei
sopra esposti principi al caso in esame, deve comportare l’annullamento della sentenza
impugnata per difetto di motivazione, poiché la stessa non risulta avere fornito alcuna
risposta alle doglianze che la difesa dell’imputato aveva esposto nelle pagine da 38 a 41
dell’atto di appello e che sono rimaste sostanzialmente inevase, non essendosi in alcun
3

processum e ad causam delle parti civili e in particolare della FIAT Group s.p.a.” 6) vizio

modo precisato da quali elementi ricavare la partecipazione del GG
all’associazione a delinquere nonché il suo concorso nei contestati delitti-fine. Né tali
elementi possono adeguatamente trarsi dalla sentenza di primo grado, che in caso di
doppia conforme costituisce un unico apparato argomentativo, poiché la motivazione
contenuta a pagina 8 della decisione del Tribunale di Lanciano pur dando atto
dell’indicazione del GG da parte di un solo testimone quale venditore, finisce
illogicamente per attribuire ad un elemento privo di qualsiasi valore (il mancato
riconoscimento dell’imputato da parte dei testi a seguito dell’assenza del Giammarino alle

al dibattimento non può essere in alcun modo posta a fondamento dell’affermazione di
colpevolezza ove si tenga anche conto che il giudice di primo grado avrebbe potuto
disporre ex art. 490 cod.proc.pen. l’accompagnamento coattivo dell’imputato in udienza
per essere sottoposto a riconoscimento sicchè il mancato ricorso a tale mezzo di prova
non può poi, con valutazione completamente illogica, essere considerato un elemento a
carico” dell’imputato. E l’illogicità della pronuncia di condanna affligge sia l’affermazione di
colpevolezza per il reato. associativo non essendosi in alcun modo specificato il ruolo del
GG all’interno dell’organizzazione e gli elementi dai quali ricavare lo stesso, sia il
ritenuto concorso nei molteplici (oltre 100) episodi di falso e truffa commessi dai correi,
ugualmente valutati senza indicare dati probatori specifici sulla base dei quali ritenere
sussistere l’ipotesi del concorso di persone, sia la stessa unica vendita operata dal
predetto ricorrente che né il giudice di primo grado né quello di appello identificano
minimamente.
Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio alla corte di
appello di Perugia per nuovo giudizio.
2.2 Inammissibile perché reiterativo di questioni già adeguatamente affrontate dalla corte
di appello nella sentenza impugnata è, invece, il ricorso nell’interesse del AA che
propone, peraltro, doglianze anche manifestamente infondate.
Quanto al primo motivo, va ricordato l’orientamento di questa corte secondo cui non
sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando questa contenga con adeguata
specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un
completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre,
non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti
che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in
modo ampio l’addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772). E nel caso in
esame il contenuto dell’imputazione faceva adeguato riferimento sia alle attività svolte
all’interno della Mixcar srl da ciascuno degli imputati, che alle singole operazioni
contestate permettendo, agli imputati la piena discovery delle accuse mosse nei loro
confronti.

4

udienze), un significato che esso evidentemente non ha. Difatti la mancata partecipazione

In relazione alla seconda doglianza proposta, e con la quale si lamenta violazione di legge
e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato, va
osservato come l’affermazione di responsabilità non si fonda esclusivamente sulle
dichiarazioni rese dalla Caporale durante la fase delle indagini preliminari bensì su tutti
quegli altri elementi che la corte di appello indica specificamente, prima alle pagine 6-7 e
poi anche a pagina 12 della motivazione, e dai quali, appunto, risulta il ruolo del Travaglini
quale amministratore di fatto della società all’interno della quale venivano compiute le
truffe ed i falsi contestati nell’ambito del programma associativo. Va ricordato al proposito

si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a
pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai
fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le
residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a
giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452);
occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio
nel giudizio di impugnazione il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare
preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne
prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile
anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678).
L’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità
del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla
utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della Caporale, posto che la prova di cui
il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di
colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni
testimoniali degli acquirenti e delle indagini svolte dal verbalizzante Menna.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo di ricorso; va al
proposito rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il
ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in
primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle
critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal
primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo
travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o
manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non
corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio
probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv
256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura
giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per
formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame,
esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo
5

che secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione

giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della
decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si
ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente
materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza
di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile
con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con
adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza

AA sia costituito da plurimi elementi che ne confermano l’inserimento nella
organizzazione aziendale e societaria della Mixcar quale amministratore di fatto, ricavati
sia dalle dichiarazioni testimoniali degli acquirenti delle autovetture sia dagli accertamenti
svolti dalla polizia giudiziaria in sede di indagini quando lo stesso ricorrente si palesava
quale amministratore.
In relazione al quarto motivo, va rilevato come la corte di appello, senza incorrere in
alcuna delle violazioni denunciate, abbia correttamente ricavato la sussistenza della
contestata associazione a delinquere dalla costante utilizzazione nell’arco temporale di
contestazione dei fatti, di una organizzazione aziendale per la consumazione di una serie
di falsi e truffe finalizzate ad ottenere maggiore profitto nelle attività commerciali. In tal
modo i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la reiterazione di artifici e
raggiri e di falsificazioni analoghe, compiute nel tempo da parte di un gruppo di soggetti
operanti all’interno della stessa azienda, fornisse prova della esistenza di un accordo
associativo preliminare dimostrativo anche della affectio societatis e della precisa volontà
di ciascuno dei partecipi di mettere a disposizione il proprio operato per la consumazione
dei fatti illeciti e la realizzazione di maggior profitto. A fronte di tale valutazione la
doglianza propone generiche contestazioni sfornite di qualsiasi riscontro.
Quanto alla contestata sussistenza delle ipotesi di truffa ex artt. 640 e 640 bis cod.pen., la
doglianza pare ugualmente manifestamente non fondata poiché a fronte delle operazioni
compiute attraverso la falsa “rottamazione” di veicoli, si profila sia l’evento di danno per lo
stato che l’ingiusto profitto a vantaggio di altri senza che sia indispensabile accertare chi
abbia materialmente percepito il profitto ingiusto comunque realizzato per effetto della
condotta degli imputati. Ed a fronte di tale ricostruzione non serve rilevare che in parte
vennero effettivamente attuate delle rottamazioni di veicoli poiché entrambi i giudici di
merito, con valutazione in fatto e sul punto pienamente conforme, hanno accertato che in
molteplici casi di acquisti di nuovi mezzi, la presenza di una vettura da rottamare
rientrante nella categoria degli incentivi venne “falsificata” come peraltro riferito nel corso
dell’istruzione dibattimentale di primo grado dal verbalizzante Menna.
Anche i motivi di gravame con cui si deduce l’assenza di prova circa la responsabilità del
Travaglini per i fatti di falso di cui al capo c), paiono non conferenti rispetto alle
6

ripropongono motivi di fatto osservando come il compendio probatorio a carico del

argomentazioni dei giudici di merito; invero, sebbene la Caporale abbia dichiarato di avere
proceduto essa stessa alle falsificazioni, i giudici di merito, ancora una volta con
valutazione del tutto conforme e ricavata da plurimi elementi probatori elencati a pagina
12 della motivazione di appello, hanno affermato il concorso del ricorrente in dette ipotesi
delittuose nella sua qualità di amministratore di fatto della società e di soggetto legato
sentimentalmente anche alla predetta Caporale. Ricostruzione dei fatti che ha poi
consentito ai giudici di merito di ritenere certamente provata anche la truffa in danno della
Fiat in relazione agli acquisti effettuati con gli sconti per i dipendenti, in relazione a

La corte di appello, inoltre, risulta avere anche motivato sulla esistenza del danno di
rilevante entità di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen. con specifiche osservazioni svolte alle pagine
8-9 della motivazione; al proposito, vale il principio giurisprudenziale secondo cui in caso
di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della
unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di
rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni
singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 5,
n. 28598 del 07/04/2017, Rv. 270244). Principio questo ribadito da altra pronuncia
proprio in tema di truffe nei confronti della stessa persona offesa, in cui questa suprema
corte ha precisato che il danno complessivamente cagionato restava confinato nel
patrimonio di un’unica vittima, e non poteva essere, quindi, “scomposto” in ragione dei
singoli episodi truffaldini; si è così affermato ugualmente che in caso di reato continuato,
valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in
ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di rilevante gravità deve essere
operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello
complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Rv.
265557). E proprio a tale principio questo il collegio aderisce essendo il patrimonio della
vittima aggredita ad individuare il parametro di riferimento della aggravante e non anche
la pluralità o unicità delle azioni illecite. E poiché la corte di merito ha anche motivato con
specifico riferimento agli esiti della C.T. Grinnani, con le osservazioni svolte a pagina 9
della motivazione, alcuna illogicità o violazione di legge si rileva sul punto.
Infine, appare altresì adeguata la motivazione adottata sia in relazione alla omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui a pagina 13 che in relazione alla
negazione dei presupposti per pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 131
bis cod.pen. in ragione del rilevante numero di delitti posti in essere in continuazione oltre
che dei limiti di pena di alcuni di essi.
Quanto alle ultime argomentazioni in punto esclusione della parte civile per irritualità della
costituzione, colgono nel segno le osservazioni svolte dalla difesa della parte civile nella
memoria depositata in cancelleria il 9 marzo 2018; se è vero infatti che non è ammessa la
costituzione tramite sostituto processuale del difensore nominato dalla persone offesa,
7

pratiche oggetto anche esse di falsificazione.

secondo il più recente orientamento delle sezioni unite (Sez. U. n. 12213 del 21/12/2017
dep. 2018), tuttavia, nel caso in esame, non avendo la difesa proposto la relativa
questione entro i termini di cui all’art. 491 cod.proc.pen. la stessa è decaduta. Vale al
proposito il principio secondo cui le questioni preliminari relative alla costituzione di parte
civile devono essere poste, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato
compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e
devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza compiuto il predetto accertamento – si concluda senza che sia stata sollevata la questione,

l’ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di
impugnazione (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, Rv. 264113).
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso del Travaglini deve essere
dichiarato inammissibileAi sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannati al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
2.000,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti ed alla refusione
delle spese di costituzione in questo grado di giudizio della parte civile che si liquidano in C
4.000 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..

PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GG con rinvio alla corte di
appello di Perugia per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di AA
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese sostenute
in questo grado dalla parte civile FCA Italy s.p.a. (già Fiat gruppo automobiles s.p.a.) che
liquida in C 4.000 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
C sì deciso in Roma, il 7/03/2018.

la proposizione di quest’ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA