Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20447 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20447 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Federico Mirko, n. a Roma il 29/09/1975,
rappresentato e assistito dall’avv. Giancarlo Di Giulio, di fiducia, avverso la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, prima sezione penale, n.
19313/2016, in data 20/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/02/2017, la Corte di appello di Roma

confermava nei confronti di Mirko Federico la condanna, pronunciata all’esito di
giudizio abbreviato dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Roma, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in
relazione a tre fatti di rapina aggravata in concorso e di ricettazione in concorso.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Mirko Federico, viene proposto
ricorso per cassazione per lamentare:

Data Udienza: 27/03/2018

- vizio di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione da tutti i reati
contestati per non averli commessi (primo motivo);
– vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza
aggravante del volto travisato e delle più persone riunite, al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’omessa riduzione
della pena (secondo motivo).

1. Il ricorso inammissibile.
2. Aspecifico, evocativo di censure in fatto e comunque manifestamente
infondato è il primo motivo.
2.1. Lo stesso si fonda su rilievi che ripropongono le medesime ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione del tutto
congrua e priva di vizi logico-giuridici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (cfr., Sez. 4,
n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). Ma non solo.
2.2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
esula dai poteri della Suprema Corte quello di una “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,
Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
2.3. Nel caso di specie, le censure proposte tendono, appunto, ad ottenere
una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, come detto, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
Invero, la novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane

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CONSIDERATO IN DIRITTO

pur sempre un giudizio di legittimità, sícchè gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da

lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova. E’ stato, inoltre, precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Suprema Corte di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu ocull”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
2.4. Infine, non ci si può esimere dall’evidenziare come il ricorrente abbia
proposto censure in fatto, sicuramente inammissibili nel giudizio di legittimità,
attenendo a “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua “manifesta
illogicità” (nella specie, del tutto inesistente), dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando
mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa
conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che,
come nella fattispecie, “attaccano” la “persuasività”, l’inadeguatezza, la
mancanza di “rigore” o di “puntualità”, la stessa “illogicità” quando non
“manifesta”, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei
significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano
ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità,
della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Tutto ciò è “fatto”, riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito
ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto e la
qualificazione giuridica delle condotte di reato è definita, e le sole censure
possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati
dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare

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contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa

oggetto e struttura: sicchè è altro costante insegnamento di questa Suprema
Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per
sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, “segno” della natura
di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi
(cfr., Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
3. Manifestamente infondato (ed in parte anche generico) è – in relazione a
tutti i profili sollevati – il secondo motivo.
Il ricorrente, come detto nell’espositiva in fatto, contesta:

b) la ritenuta sussistenza dell’aggravante del volto travisato;
c) la ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite;
d) l’entità della pena irrogata, anche con riferimento alla frazione di essa
relativa alla continuazione.
La motivazione resa dalla Corte territoriale sui punti che precedono si profila
del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici.
3.1. Le attenuanti generiche.
Il loro diniego è stato ampiamente giustificato con giudizio esente da
illogicità che lo rende insindacabile nella presente sede (viene valutata la
pericolosità del reo, i suoi numerosi precedenti gravi e specifici, l’assenza di
elementi di valutazione favorevoli, la propria scelta di vita improntata alla
commissione di delitti).
Va considerato, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
3.2. L’aggravante del volto travisato.
Si è accertato l’uso di un casco per un parziale travisamento del volto nei
fatti di rapina per i quali v’è stata condanna.
Si afferma in giurisprudenza che, ai fini della sussistenza della circostanza
aggravante del travisamento nel delitto di rapina, è sufficiente una lieve
alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo
anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della
persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667, in
fattispecie del tutto similare alla presente nella quale la Suprema Corte ha
riconosciuto l’aggravante

de qua

in relazione al travisamento realizzato

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a) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

indossando un casco non integrale che, pur non coprendo interamente il viso e
non impedendo del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, rendeva comunque
la persona meno riconoscibile).
3.3. L’aggravante del numero delle persone.
Si è accertata la presenza di due persone durante la commissione dei reati
di rapina.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel reato di
rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di
effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel

(v., da ultimo, Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436).
Rileva la Corte territoriale come non sempre (ossia, non per tutti e tre gli
episodi delittuosi di rapina), le vittime hanno avuto percezione della pluralità
degli agenti, con conseguente ritenuta – solo – parziale infondatezza della
censura.
A fronte di tale giudizio, il ricorrente si limita ad una generica contestazione
generalizzata dell’aggravante (“… non sussiste l’aggravante … dell’aver agito in
più persone riunite …”: v. pag. 3 del ricorso) senza alcuna altra indicazione di
carattere fattuale, circostanza che rende la censura del tutto generica ed
inidonea a superare lo scrutinio di ammissibilità, dal momento che non è
contestabile come, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi sia anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente, infatti,
ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della
decisione impugnata, ma anche quello di indicare specificamente gli elementi che
sono alla base delle sue lagnanze.
3.4. L’entità della pena irrogata.
La determinazione della pena, le modalità di calcolo, l’aumento ex art. 81
cod. pen. sono assistiti da congruità logica-giuridica (v. pag. 18 e 19).
L’indicazione nella motivazione sulla determinazione dell’entità della pena
degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l’esame
dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso
(Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E’ quindi sufficiente, in
considerazione dell’entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il
richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 cod. pen., unicamente
alla capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai precedenti penali, e alla
gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione.
Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai
minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125 comma 3 cod. proc.
pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino

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momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi

sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i
criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n.
38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del
18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,
Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n.
24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo,
Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). E’
principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tal caso, l’obbligo

adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
Inoltre, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo
sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base
(Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 4, n. 23074 del
22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016,
Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv.
264551). Peraltro, nella fattispecie, i giudici di merito si peritano di quantificare
gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. in misura che è stata ritenuta congrua
avuto riguardo alla gravità delle condotte, ai ristretti tempi di commissione delle
ripetute violazioni, all’intensità del danno e della messa in pericolo delle vittime e
dell’intera collettività e del conseguito impatto di insicurezza sociale (v. pag. 19
della sentenza impugnata): da qui l’insindacabilità nella presente sede di
legittimità del corretto giudizio di merito svolto.
4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27/03/2018

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di motivazione del giudice si attenui ed è sufficiente il richiamo al criterio di

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ANDREA PELLEGRINO

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