Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20445 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20445 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Conversano Giuseppe, n. a Carmiano (LE) il
02/04/1965, rappresentato ed assistito dall’avv. Giuseppe Stefanelli, di fiducia,
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, n. 812/2016, in data
09/11/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/11/2016, la Corte d’appello di Lecce confermava
la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Lecce in data 26/06/2015 nei
confronti di Giuseppe Conversano, con la quale quest’ultimo era stato
condannato, in relazione ai reati di sostituzione di persona e truffa, alla pena di
anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa, con la sospensione condizionale
e la condanna generica al risarcimento danni a favore della parte civile,
Antonietta Teni.

Data Udienza: 27/03/2018

2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Giuseppe Conversano, viene
proposto ricorso per cassazione per lamentare:
-violazione di legge in relazione all’art. 521, comma 2 cod. proc. pen. (primo
motivo);
– contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (secondo
motivo);
-estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha

ministero per essere stato il fatto accertato in sentenza diverso da quello
contestato in imputazione.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la manifesta illogicità della
sentenza che, a fronte di una circostanza certa (data di incasso dell’assegno,
21/12/2007, conseguente alla stipula del contratto per l’acquisto di una vettura),
colloca nel febbraio 2009 la falsificazione della scrittura privata propedeutica
all’ottenimento del denaro e nel giugno 2009 la truffa.
2.3. In relazione al terzo motivo, si eccepisce l’estinzione dei reati per
intervenuta prescrizione alla luce del momento consumativo degli addebiti
coincidente con l’incasso della somma di euro 21.800,00 avvenuta in data
21/12/2007. Invero, pur considerando il termine massimo necessario per la
prescrizione comprensivo degli eventi interruttivi (anni sette e mesi sei) nonché
il termine di sospensione di anni uno, mesi sei e giorni tre, i reati in parola
risulterebbero prescritti nel gennaio 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708),
anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod.
proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a
verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea
a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle
regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con

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omesso di motivare in punto richiesta di trasmissione degli atti al pubblico

altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa
tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o
radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare tale
principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la
sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di
“atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o
non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con

probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la
ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di
tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale
in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in
modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente
siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del
giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle
responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più
persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica
l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel
loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi,
coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di
superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad
un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece,
necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere
l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto,
chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione
effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione,
di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della
motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del
giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla
motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a

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l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato

fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo
giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale
dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino
autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca

giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito
delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L.
n. 46 del 2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di
merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che
ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento
su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso
da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di
verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007,
Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del
giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non
può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto
acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla
quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di
una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la
Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di
prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre,
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi
dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso

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razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal

la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012,
Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del
tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta
ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso
per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a
quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono
necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di

Sulla base di questi principi va esaminato l’odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo.
La censura dedotta nel ricorso era stata sollevata nell’atto di appello solo
nelle conclusioni finali con proposizione di un rilievo del tutto apodittico che non
trovava alcuna motivazione né alcuna esposizione fattuale di doveroso
approfondimento nella parte espositiva del gravame. Da qui l’inammissibilità del
motivo per difetto di specificità non essendo stati validamente e
tempestivamente enunciati e argomentati i rilievi critici avverso la decisione
impugnata (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.
268822; v. anche, Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P.G. in proc. P. e altri, Rv.
271193, secondo cui l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità
dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale,
può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod.
proc. pen.).
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Evidenzia al riguardo il Collegio come il ricorrente abbia proposto censure in
fatto, sicuramente inammissibili nel giudizio di legittimità, attenendo a “vizi”
diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua “manifesta illogicità” (nella
specie, del tutto inesistente), dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto
probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti
essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo.
Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che, come nella fattispecie,
“attaccano” la “persuasività”, l’inadeguatezza, la mancanza di “rigore” o di
“puntualità”, la stessa “illogicità” quando non “manifesta”, così come quelle che
sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni
differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è “fatto”, riservato al giudice del
merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la

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ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

ricostruzione del fatto e la qualificazione giuridica delle condotte di reato è
definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli
tre tassativi vizi indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno
dotato di peculiare oggetto e struttura: sicchè è altro costante insegnamento di
questa Suprema Corte che la deduzione alternativa dì vizi, invece assolutamente
differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva,
“segno” della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente
tenta di agganciarsi (cfr., Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

gravame d’appello manca qualsivoglia censura difensiva in ordine alle date di
commissione dei fatti-reato, come rilevato espressamente in sentenza di appello
(pag. 3) in relazione al reato di cui all’art. 494 cod. pen.
5. Del tutto generico e, come tale, inammissibile è il terzo motivo.
La Corte territoriale ha precisato che “in relazione ai fatti accertati e relativi
reati integrati non risulta decorso il termine massimo di prescrizione, considerato
che il processo è rimasto sospeso in primo grado dal 24/01/2013 all’11/10/2013
per rinvio su richiesta della difesa e dal 28/03/2014 al 13/02/2015 per adesione
del difensore all’astensione Ordine degli Avvocati di Lecce, per un totale di 1
anno 6 mesi 3 giorni. Considerato che la sostituzione di persona nel falso
contratto risale al febbraio 2009 (anche se sul contratto non c’è nessuna data,
non vi è contestazione sulla data del commesso reato come indicata in rubrica,
capo a), mentre la truffa risulta perfezionata nel giugno 2009, i termini di
prescrizione (art. 161 cod. pen.) matureranno il 04/02/2018 per il capo a) ed il
04/06/2018 per il capo b)”.
A fronte di tale analitica indicazione, il ricorrente riconosce i termini di
sospensione indicati dalla Corte territoriale, ma ritenendo (per la prima volta,
come si è appena visto) che la data di commissione dei reati sia quella del
21/12/2017, assume che gli stessi si siano prescritti nel gennaio (non indicato il
giorno) del 2017: orbene, quand’anche si volesse ritenere corretto il dato di
partenza indicato dal ricorrente (21/12/2007, data dei commessi reati),
applicando il termine di prescrizione ordinaria (anni sei) ed in aggiunta quello
interruttivo (anni uno e mesi sei) e quello sospensivo (anni uno, mesi sei e giorni
3), i reati risulterebbero prescritti solo in data 24/12/2016 (in forza del
complessivo termine di anni nove e giorni tre), e comunque in epoca successiva
alla pronuncia della sentenza di appello.
L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, a ragione
della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, impedisce in ogni
caso di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di
appello (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

6

Infine, non ci si può esimere dall’evidenziare come, in ogni caso, in sede di

6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 27/03/2018.

Il Presid

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO
t-

e

spese processuali nonché della somma di euro duemila a favore della Cassa delle

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