Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20445 del 19/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20445 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAOUABE YOUNES N. IL 16/08/1978
avverso la sentenza n. 2567/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

/t

Data Udienza: 19/04/2016

•■•

1. SAOUABE Younes, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Genova in data 27/05/2013, deducendo la
violazione dell’art. 73/7 dpr 309/1990 per non avere la Corte riconosciuto la suddetta
attenuante.

In punto di fatto, va premesso che la Corte territoriale ha deciso su rinvio disposto
dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1857/2010, aveva annullato la precedente
sentenza della Corte territoriale per omessa motivazione in ordine alla suddetta attenuante
richiesta dall’imputato.
Con la sentenza impugnata, la Corte ha sanato il vizio motivazionale avendo
illustrato, in modo amplissimo, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente
con gli indicati elementi probatori, le ragioni per le quali all’imputato non poteva essere
concessa la suddetta attenuante (cfr pag. 14 ss).
In questa sede, il ricorrente, lungi dall’addurre motivi specifici contro la suddetta
motivazione, si è limitato ad una generica doglianza con la quale ha illustrato i principi di
diritto in base ai quali l’attenuante deve applicarsi, ma senza spiegare per quali ragioni quei
principi avrebbero dovuto applicarsi al caso specifico.
In conclusione, essendo il ricorso generico ed aspecifico, il medesimo va dichiarato
inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E
1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende
Roma 19/04/2016

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

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