Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20444 del 27/03/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20444 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCARONI IVANO nato il 07/10/1966 a BRESCIA
avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per l’inammissibilita’
Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
1.1 La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 28/09/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 22/09/2015, nei confronti
di SCARONI IVANO in relazione al reato di cui all’ art. 707 CP
1.2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui
all’art. 707 cod.pen. affermata in relazione ad oggetti non rientranti nel parametro normativo ed in
violazione di principi costituzionali;
– inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità;
2.1 II ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato.
– difetto di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità basata su fatti antecedenti.
Quanto al primo motivo questa corte aderisce all’orientamento secondo cui in tema di possesso
ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il martelletto frangivetro costituisce strumento atto
ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l’attitudine
all’effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso
proprio (Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, Rv. 263758). Ed appare evidente che tale
interpretazione non viola in alcun modo il principio di tassatività della norma penale poiché l’art.
707 cod.pen. punisce il possesso di strumenti atti ad effettuare operazioni di scasso come un
martelletto frangivetro obbligando il giudice a tenere conto delle concrete circostanze di fatto nelle
quali l’imputato viene sorpreso; circostanza questa puntualmente accertata dai giudici di merito con
valtazione conforme.
2.2 II secondo motivo è totalmente generico poiché non indica le concrete ragioni poste a sostegno
della deduzione di inutilizzabilità.
2.3 In relazione al terzo motivo si osserva poi che la corte di appello non è incorsa in alcuna
illogicità o contraddittorietà posto che ha collegato correttamente la responsabilità penale a
specifiche circostanze di fatto riguardanti il rinvenimento dell’imputato all’interno di un parcheggio
che fanno emergere come il possesso di quegli oggetti fosse finalizzato alla commissione di fatti
illeciti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2018
Il onsigliere Es
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