Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20443 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20443 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Cirulli Luigi, n. a Cerignola (FG) il 18/03/1986,
rappresentato ed assistito dall’avv. Stefania Nervegna, d’ufficio, avverso la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia, n. 1022/2010, in data
24/06/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/06/2016, la Corte d’appello di Perugia, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado resa, all’esito di giudizio
abbreviato, dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia in
data 28/04/2009, assolveva Luigi Cirulli dai reati di rapina di rapina aggravata in
concorso di cui ai capi A) e C) per non aver commesso il fatto e rideterminava la
pena in relazione ad altro reato di rapina aggravata in concorso (capo B) nella
misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con conferma nel
resto della sentenza di primo grado.

Data Udienza: 27/03/2018

2. Avverso detta sentenza, Luigi Cirulli, in proprio, propone ricorso per
cassazione per lamentare:
-violazione di legge in relazione atl’art. 108 cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’intervenuto aumento
per la recidiva (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come il ricorrente avesse
revocato il proprio precedente difensore di fiducia, avv. Antonello De Cosmo,

interveniva solo in data 23/06/2016, ossia il giorno prima dell’udienza presso la
Corte d’appello di Perugia. L’avv. Marro, a mezzo posta elettronica certificata,
inoltrava alla Corte d’appello in data 23/06/2016 ore 19.13, richiesta di rinvio del
procedimento ex art. 108 cod. proc. pen., asserendo come non fosse in grado,
essendo stato appena officiato dell’incarico di difensore e totalmente privo degli
atti processuali, di espletare correttamente il proprio mandato: detta
comunicazione risulta essere stata correttamente inviata e regolarmente
accettata dalla casella di posta elettronica certificata
“penale.ca.perugiagiustiziacert.it ” alle ore 19.13.33 del 23/06/2016. Nella
sentenza impugnata nessuna menzione viene fatta della predetta richiesta di
rinvio, in quanto certamente la medesima non venne portata a conoscenza
dell’autorità giudiziaria, con conseguente nullità assoluta della sentenza
impugnata per avvenuta lesione del diritto di difesa.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura il disposto trattamento
sanzionatorio eccessivamente gravoso, il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche nonostante il buon comportamento processuale
dell’imputato ed il mancato uso di armi e la considerazione della recidiva, solo
specifica ed infraquinquennale e comunque inespressiva di maggiore
colpevolezza o pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da ritenersi

inammissibile.

2.

Con riferimento al primo motivo, soccorre l’insegnamento della

giurisprudenza di legittimità che ha più volte chiarito che, nel procedimento
penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni
nè presentare istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (Sez.
3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443, con riferimento ad un’istanza

2

conferendo mandato nonché procura speciale all’avv. Nicola Marro, nomina che

di rinvio per legittimo impedimento; vedi anche Sez. 1, n. 18235 del
28/01/2015, Livisianu, Rv. 263189, con riferimento ad una istanza di rimessione
in termini).

2.1. Invero, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. pen., comma 2-bis, artt. 149 e
150 cod. proc. pen., art. 151 cod. proc. pen., comma 2, e della L. n. 221 del
2012, di conversione del D.L. n. 179 del 2012, l’utilizzo della PEC è consentito, a
partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle

2.2. In proposito, si è, in particolare, osservato che, nel processo civile.
l’art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (così come previsto dalla L. 12 novembre
2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto
espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati
autorizzati. Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore
attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli
uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in
attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume
rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di
posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai
sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel pr’ocesso civile e nel
processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono
effettuarsi, mediante posta elettronica certificata. Quest’ultima disposizione è
stata rinnovata anche dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese”, in GU n. 245 del 19/10/2012 – Suppl. Ordinario n.
194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto cresc’Italia 2.0) dove all’art. 16 viene
sancito, al comma 4, che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 cod. proc.
pen., comma 2-bis, artt. 149 e 150 cod. proc. pen. e art. 151 cod. proc. pen.,
comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi
informatici in dotazione alla cancelleria” (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Rv.
258443, cit.).

3

cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato.

2.2.1. La predetta disposizione indica espressamente la volontà legislativa di
consentire l’utilizzo della PEC, nel processo penale, alle sole cancellerie (in
accordo con il tradizionale canone interpretativo
alterius):

inclusi° unius, exclusio

in caso contrario (ovvero se, in assenza di un espresso divieto,

dovesse ritenersi consentito l’utilizzo di detto strumento anche alle altre parti,
purchè per comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall’imputato), essa
sarebbe inutile, non avendo senso consentire espressamente l’utilizzo della PEC
alle cancellerie, se esso fosse consentito a tutti. D’altro canto, la conclusiva

sistemi informatici in dotazione alla cancelleria” evidenzia che l’utilizzo del
mezzo è consentito al solo ufficio di cancelleria, non anche – per quello che in
questa sede rileva – alle parti private (la mancata indicazione delle forme nelle
quali dovrebbero essere redatte le relazioni delle notificazioni eseguite dalle
parti private sarebbe, infatti, incomprensibile, poichè finirebbe col legittimare
l’assunto che le parti private non avrebbero necessità di documentare l’avvenuta
notificazione a mezzo PEC).
2.2.2. Ne consegue, pertanto, per quanto rileva in riferimento all’odierno
ricorso, che all’imputato, nel procedimento penale, non è – allo stato consentito l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma
di comunicazione o notificazione, nè per la presentazione di atti (istanze,
memorie).
2.3. Nessuna censura può, pertanto, essere dedotta dall’imputato quanto
alla lamentata omissione della Corte di appello, avendo egli stesso scelto una
forma di comunicazione dell’istanza di rinvio dell’udienza ex art. 108 cod. proc.
pen. non consentita (cfr., Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702, in
tema di richiesta di rinvio per legittimo impedimento; Sez. 2, n. 31336 del
16/05/2017, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 270858, in tema di inoltro di memoria).
2.4. Da ultimo, con riferimento al merito della questione, non pare superfluo
ricordare che:
– il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul presupposto che
non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà
riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del
processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo
da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per
controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del
07/03/2016, Di Mauro ed altro, Rv. 267804);

4

previsione che “La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai

- la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc.
pen. determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere
eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma
secondo, cod. proc. pen., e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il
provvedimento reiettivo (anche in modo implicito) della richiesta (decadenza in
cui la parte è incorsa non avendo la difesa presente dedotto alcunchè all’udienza
avanti al giudice d’appello), e non può essere dedotta per la prima volta con il
ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

3.1. Invero, nella fattispecie, sia il diniego delle circostanze attenuanti
generiche che la mancata esclusione della recidiva che l’operato trattamento
sanzionatorio sono assistiti da motivazione del tutto congrua e priva di vizi
logico-giuridici, avendo la Corte ritenuto incomprensibile invocare le attenuanti
generiche solo per il mancato uso di armi o di minacce gravi in assenza di altri
elementi valutabili favorevolmente per l’imputato (tale non potendosi
considerare la scelta di accedere al rito abbreviato) e giustificato il trattamento
sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva (motivo, quello sulla
recidiva, tardivamente proposto solo con il ricorso per cassazione e per tale
ragione non sindacabile nella presente sede di legittimità) sulla base delle
modalità della condotta e dei precedenti specifici del reo (sono richiamati al
riguardo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.) a dimostrazione implicita ma
inequivoca di una ritenuta accresciuta pericolosità sociale.

3.2. Va ricordato in proposito che, per costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, allorquando – come nella fattispecie – risulta giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, è del tutto insindacabile in sede di
legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

5

246777).

3.3. Infine, si ricorda come la graduazione della pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di

alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596).

4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO _

Il Presi ente
ANTO O PRESTIPINO

specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA