Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20441 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20441 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GIOVANNINI PIERO nato il 11/01/1951 a LIVORNO
MESSAI NOUAR nato il 02/04/1968
BAGGIO ARMANDO nato il 06/12/1955 a GALLIATE

avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELI LLI S
che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Uditi i difensori :
l’avvocato BUTTAZZO ANTONIO si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per
l’accoglimento.
l’avvocato DE GIORGIO MARIO si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per
l’accoglimento.
l’avvocato MAGGI GIOVANNI si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per
l’accoglimento.

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.1.2016 la Corte di appello di Firenze riformava
parzialmente la sentenza del 30.9.2009 con la quale il Tribunale di Livorno
aveva dichiarato GIOVANNINI Piero, MESSAI Nouar e BAGGIO Armando
responsabili di una pluralità di episodi di riciclaggio di automobili,
ricettazione, falso in documenti di trasporto, rapina e furto, riducendo per
Giovannini e Messai la pena inflitta in primo grado. Il giudizio ha avuto ad

spedizioni in Libia, occultando le auto in container per nave, con falsa
documentazione di viaggio) realizzate mediante una ditta di trasporti e
spedizioni per la quale operava il Giovannini, nonché reati di falso dei
documenti di spedizione, oltre ad altri reati quali una rapina in banca,
ricettazioni e furti, fatti emersi nel corso delle intercettazioni disposte
nell’ambito dell’indagine principale sul riciclaggio.
1.1. In particolare, la Corte d’appello escludeva per i reati di riciclaggio
l’aggravante di cui all’art. 648 bis comma 2 cod.pen., dichiarava la
prescrizione per numerosi capi di imputazione (falso in atto pubblico per
induzione, uso di atto falso, porto di coltello e simulazione di reato) ascritti al
Giovannini e al Messai, assolveva quest’ultimo dal reato di cui al capo 3,
rigettando per il resto le censure difensive in punto di nullità/inutilizzabilità
delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, di integrazione della penale
responsabilità, di qualificazione giuridica del riciclaggio, di concessione delle
attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 114 cod.pen. nonché di
ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio.
1.2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati predetti,
per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di
impugnazione che partitamente si riassumono nei termini seguenti:
2. GIOVANNINI Piero, lamenta
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ex art. 268 n. 3
cod.proc.pen.; non sussisteva infatti carenza strutturale e non temporanea
degli impianti di intercettazione della Procura, i cui locali erano da poco
stati ristrutturati ed erano mancanti solo di arredi e delle apparecchiature;
dunque il PM poteva disporre che le intercettazioni avvenissero, sebbene
mediante apparati di ditta specializzata, presso la sede della Procura,
piuttosto che presso i locali della Polizia Marittima di Livorno. Né la
attestazione di perdurante inidoneità di quelli della Procura è stata

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oggetto plurime ipotesi di riciclaggio di vetture rubate (compiute mediante

aggiornata in occasione delle numerose proroghe delle operazioni di
ascolto, con conseguente illegittimità dei decreti di proroga. Inoltre, quanto
al risultato delle intercettazioni, inizialmente salvato sul server della ditta
appaltatrice e poi trasferito su CD con distruzione delle tracce originarie, si
lamenta che i difensori non hanno mai avuto la possibilità di ascoltare le
registrazioni direttamente dal server né sono mai stati avvisati della
prevista distruzione delle tracce originali.

qualificazione giuridica dei fatti in riciclaggio piuttosto che quali ricettazioni,
in considerazione della assenza di condotte manipolatrici delle vetture che
si intendeva esportare, consegnate al Giovannini dal Messai dicendo che si
trattava di auto delle quali i pr’oprietari avevano falsamente denunciato il
furto per incassare i premi assicurativi (ed infatti erano munite di chiavi);
né può attribuirsi all’imputato la sostituzione della targa di una VW Tuareg
sequestrata. Né la mera predisposizione di documentazione utile al
trasferimento all’estero della vettura può integrare gli estremi del reato
ascritto, difettando la manipolazione dei beni o comunque la prova della
riferibilità della condotta all’imputato.
2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina in banca di
cui al capo Q, per insussistenza di adeguato contributo causale e comunque
per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen.;
invero i correi Del Vivo e Rotterdam erano già determinati a compiere la
rapina prima ancora di recarsi all’incontro con il Giovannini, al quale il
Rotterdam ha detto “tu ne stai fuori”; mera connivenza, dunque, non
concorso materiale né morale. E comunque, a tutto concedere, non
potrebbe negarsi l’attenuante della minima importanza del contributo.
2.4. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità per concorso nel furto di pellami di cui al
capo X, difettando la prova dell’accordo al riguardo con il Marino e il
Novella, autori peraltro di altra condotta furtiva alla quale potrebbero
riferirsi le intercettazioni sulle quali i giudici di merito fondano la condanna.
2.5. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche a fronte della incensuratezza e della
confessione, in relazione a soggetto che dall’epoca dei fatti ad oggi non ha
più commesso reati, dimostrando così che quanto fatto è attribuibile ad
episodica crisi finanziaria.

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2.2. violazione di legge e vizio della motivazione a proposito della

3. MESSAI Nouar, lamenta
3.1. violazione di legge in relazione al motivo di appello (introdotto con
memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen. che
si dice tempestivamente depositata) inerente la violazione del diritto di
difesa per essere stato sostituito il difensore di fiducia all’udienza del primo
grado in data 17.6.2010; invero, in occasione di detta udienza il difensore
di fiducia avv. Antonio Buttazzo aveva avanzato istanza di differimento per

il rinvio ma, con ordinanza 16.6.2010 ha interpretato l’assenza come
abbandono di difesa ed ha nominato un nuovo difensore, officioso (nella
persona dell’avv. Aurora Matteucci), in assenza dei presupposti di legge e
così violando in maniera manifesta il diritto di difesa costituzionalmente
garantito ed integrando una ipotesi di nullità assoluta.
3.2. vizio della motivazione per mancata risposta al motivo di appello
descritto al punto che precede.
3.3. violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. essendo
viziata e comunque insufficiente la individuazione del Messai quale il
“Mimmo” delle intercettazioni solamente in base al fatto che il ricorrente è
la persona straniera parlante italiano fermata dagli operanti dopo l’incontro
con il Giovannini.
4.4. violazione di legge e vizio della motivazione per omesso esame del
motivo di appello inerente la concessione delle attenuanti generiche e la
quantificazione della pena.
4.5. violazione di legge in relazione all’art. 597 comma 3 cod.proc.pen., per
essere stata assunta a pena base in appello una sanzione pecuniaria (la
multa) più elevata (C 3000 anziché C 2.500) di quella del primo grado, in
violazione del divieto di reformatio in peius.
4. BAGGIO Armando, lamenta,
4.1 violazione di legge in relazione ai medesimi profili di cui al punto 2.1..
4.2. violazione di legge e vizio della motivazione a proposito della
affermazione di penale responsabilità per il concorso nel furto di cui al capo
M, difettando adeguata dimostrazione della consapevolezza, in capo al
ricorrente, del fatto che il Giovannini stesse materialmente compiendo il
furto allorchè gli fornì telefonicamente le istruzioni per avviare un
automezzo.
4.3. vizio di motivazione in relazione alla disciplina del concorso rispetto
alla imputazione di cui al capo P, essendo stata desunta la responsanbilità

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concomitante impegno professionale e il Tribunale non solo non ha disposto

del Baggio in base ad intercettazioni senza che sia mai stata ritrovata l’auto
di cui si ipotizza la ricettazione e il capannone ove sarebbe stata nascosta;
pure oscure sono le generalità dei soggetti intercettati.
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla integrazione
del reato di riciclaggio di cui al capo T; invero il reato presupposto nella
fattispecie consiste in una falsa denuncia di furto che tuttavia è stata fatta
successivamente al momento nel quale il bene è entrato nella disponibilità

4.5. vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale
responsabilità per il concorso nella ricettazione di cui al capo W, atteso che
il veicolo non è mai stato ritrovato e il tenore delle intercettazioni (dalle
quali si coglie l’intenzione di preparare l’auto per la guida a destra) fa
escludere che si riferiscano all’auto rubata a Stresa (vettura inglese già
dotata di quel tipo di guida).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Giovannini Piero e Baggio Armando, basati su motivi
manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili. Fondato
(limitatamente alla omessa motivazione sulle attenuanti generiche e alla
determinazione della pena) è invece quello proposto da Messai Nouar.
1. Preliminarmente occorre affrontare la questione posta dai ricorrenti
Giovannini e Baggio, a proposito della utilizzabilità del materiale probatorio
derivante dalle intercettazioni, sotto il duplice profilo della insussistenza
della oggettiva indisponibilità (affermata dal PM e ritenuta dai giudici del
merito) della sala di ascolto presso la Procura inquirente (sia ab origine che
in occasione delle varie proroghe delle attività captative), nonché della
impossibilità di procedere all’ascolto delle registrazioni originali presso il
server e del mancato avviso della distruzione delle tracce al cessare
dell’appalto della ditta utilizzata per le operazioni di intercettazione.
Entrambi i profili sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 268 comma 3 cod.proc.pen., le
operazioni di ascolto debbono essere compiute per mezzo degli impianti
installati nella procura della Repubblica salvo che, quando tali impianti
risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il
pubblico ministero disponga, con provvedimento motivato, il compimento
delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
1.1. Come argomentato in maniera conforme dai giudici del merito, il PM ha

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del Baggio.

adeguatamente illustrato (anche tramite attestazione del funzionario
responsabile) la concreta indisponibilità degli arredi e degli apparati tecnici
indispensabili per utilizzare la sala di ascolto della Procura, nonchè l’urgenza
di provvedere (circostanza quest’ultima che esclude in radice l’argomento
difensivo relativo alla possibilità di procedere alla richiesta di allacci,
all’acquisto degli arredi o al noleggio delle apparecchiature tecniche). Tanto
basta, ai sensi di legge, per legittimare il ricorso all’appalto esterno delle

da quello di Procura. Né alcuna specifica contestazione viene sollevata
sulla esistenza e sul contenuto del decreto del PM.
1.2. Quanto alla questione della mancata riproposizione della predetta
attestazione da parte del PM in occasione delle proroghe, la condivisa
giurisprudenza ha già affermato che i decreti di proroga delle intercettazioni
di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono riesporre le ragioni
di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici
della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non
risulti in alcun modo, nè sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della
strumentazione stessa (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Rv. 259865).
1.3. Quanto invece alla questione della sostituzione e successiva distruzione
delle tracce audio originali, neppure preceduta da avvisi ai difensori, già si è
affermato da questa Corte che non è configurabile alcuna nullità o
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a seguito della
“masterizzazione” effettuata dalla polizia giudiziaria (argomentando da Sez.
6, n. 47504 del 17/11/2015, Rv. 265753 nonché da Sez. 4, n. 5401 del
27/11/2014, Rv. 262125).
Né può trascurarsi il rilievo secondo il quale sia il verbale attestante il
“riversamento” del contenuto del server su altro supporto informatico, sia i
brogliacci di trascrizione, costituiscano atti pubblici, assistiti da fede
privilegiata rispetto alle operazioni che si dicono effettuate; dunque, in
relazione al contenuto di detti verbali, trattasi di documenti dotati di fede
privilegiata che attesta la fedeltà e completezza delle attività compiute; né,
in relazione alle singole operazioni, risultano sollevate specifiche questioni,
lamentandosi genericamente il fatto; né è stata proposta querela di falso.
Nella direzione indicata, ad avviso del Collegio, si è già mossa questa Corte
allorchè ha affermato (Sez. 4, n. 45809 del 27/06/2017, Rv. 271054) che,
in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, persino il completo
deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione

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apparecchiature di ascolto e alla loro collocazione presso altro ufficio diverso

originale delle comunicazioni captate (nella specie si trattava di
cancellazione degli originali delle registrazioni sul server della procura) non
comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la
formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del
suo contenuto può essere documentata “aliunde”, utilizzando gli ordinari
mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all’art.
268, comma 2, cod. proc. pen. . Nella fattispecie, invece, il contenuto delle

registrazioni in altri supporti informatici .
1.4. Peraltro, in relazione alla doglianza relativa alla mancanza di avvisi ai
difensori precedenti alla restituzione, al proprietario concedente, degli
apparati utilizzati per la captazione (con la conseguente perdita delle tracce
originali delle captazioni), devesi considerare che si è già affermato come
l’art. 271 cod. proc. pen. non richiama il quarto e il sesto comma dell’art.
268 dello stesso codice, relativi al ben più rilevante avviso al difensore del
deposito nella segreteria del P.M. dei verbali e delle registrazioni; sicchè non
sussiste alcuna conseguente nullità o inutilizzabilità (non essendo
espressamente prevista) con riferimento ai risultati delle intercettazioni
(argomentando da Sez. 3, n. 33587 del 08/04/2015, Rv. 264522, che ha
precisato altresì come l’avvertimento circa il deposito della documentazione
relativa alle indagini, contenuto nell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.,
deve ritenersi equipollente all’avviso di cui al predetto sesto comma, dell’art.
268).
2. Sempre in via preliminare occorre poi affrontare la censura
espressamente mossa dal ricorrente Messai, in relazione alla violazione del
diritto di difesa, esposta ai punti 3.1.e 3.2 che precedono; manifestamente
infondato e generico è il motivo, dal momento che nel ricorso si omette di
riferire che all’udienza del 13.5.2010 il Tribunale di Livorno dava atto a
verbale che l’avv. Buttazzo non era mai comparso in precedenza, che in
ragione di ciò all’udienza ancora precedente era stata disposta
comunicazione al medesimo volta a conoscere la persistenza del rapporto
fiduciario, che a tale sollecitazione aveva fatto seguito solamente una nuova
richiesta di differimento per concomitante impegno e che di conseguenza si
era dato nuovo avviso al difensore fiduciario che, a fronte di una ulteriore
mancata comparizione, il fatto sarebbe stato interpretato come abbandono
di difesa. Ciò premesso, alla successiva udienza del 17.6.2010, stante
l’ulteriore assenza dell’avv. Buttazzo, in mancanza di qualsiasi risposta del

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tracce originali è stato semplicemente trasferito dal server utilizzato per le

medesimo difensore alle richieste predette, il Tribunale ha provveduto a
nominare al Messaì un nuovo avvocato d’ufficio ex art. 97 comma 1
cod.proc.pen. . Legittima e adeguatamente motivata risulta dunque
l’iniziativa del Tribunale di Livorno, volta

sostanzialmente a fornire

all’imputato una effettiva difesa, sino a

quel momento assicurata

esclusivamente tramite sostituti del difensore officiosamente nominati per
singola udienza. La manifesta infondatezza

del motivo rende priva di

appello (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314).
3. Passando ora alla trattazione dei motivi attinenti alla affermazione della
penale responsabilità ed alla sussistenza di aggravanti e attenuanti, deve
considerarsi che tutti gli argomenti si incentrano su valutazioni di merito,
che sono insindacabili nel giudizio di legittimità quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come è nel caso di specie (Sez. U., n. 24
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre,
le doglianze ora in esame riproducono pedissequamente gli argomenti
prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello, attraverso una lettura
critica delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale per come interpretate
dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte,
esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si
limita a censurare genericamente. Invero la Corte territoriale ha
adeguatamente considerato ciascuna delle circostanze prospettate nei
motivi di appello, e ora riproposte, ma è pervenuta ad escluderle sulla base
di una pluralità di valutazioni in fatto ampiamente illustrate e assolutamente
prive di illogicità manifesta, dunque incensurabili in questa sede. I motivi
proposti tendono, dunque, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
3.1. E così è, a proposito del secondo motivo proposto dalla difesa del
Giovannini.
Quanto alla ricostruzione del fatto, la difesa neppure contesta che l’imputato,
tramite la ditta di trasporti e spedizione intestata al figlio Simone, abbia
personalmente compiuto le ascritte operazioni di spedizione all’estero (e di
alterazione della documentazione di viaggio) di vetture rubate, una delle

capacità invalidante l’omessa risposta al riguardo da parte dei giudici di

quali recante targa appartenente ad altro veicolo. Si eccepisce, invero,
l’illegittimità della qualificazione giuridica dei fatti quali riciclaggio, piuttosto
che come ricettazione, posto che difetterebbe la prova della esistenza di
condotte tese ad ostacolare l’individuazione del bene e, per l’unica vettura
con targa sostituita, la dimostrazione della attribuibilità o del concorso del
Giovannini nella sostituzione. L’argomento però è manifestamente infondato.
Invero, ai sensi dell’art. 648-bis cod.pen. è punito chiunque, fuori dei casi di

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza
delittuosa.
Ciò posto, nessun dubbio sussiste in relazione alla integrazione del reato
ascritto in relazione alla vettura VW Tuareg con targa sostituita di cui al
capo A, come ribadito da costante giurisprudenza secondo la quale (si veda,
tra le tante, Sez. 2, n. 9026 del 11/06/1997, Rv. 208747) la sostituzione
della targa di un’autovettura -che costituisce il più significativo, immediato
ed utile dato di collegamento della “res” con il proprietario che ne è stato
spogliato- deve ritenersi operazione tesa ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa della cosa ed integra, pertanto, il reato di riciclaggio
di cui all’art. 648 bis cod. pen.; con tale disposizione, infatti, il legislatore ha
voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o
modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa
ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la
ricerca della sua provenienza delittuosa.
E dunque, a ben vedere, l’ultimo inciso di siffatta considerazione rende del
tutto manifesta l’infondatezza dell’argomento difensivo in parola (sia con
riferimento all’individuazione del diretto autore della manipolazione, sia in
relazione alle vetture che non hanno “fisicamente” subito alterazioni dirette),
in quanto la previsione normativa in esame configura un reato a forma
libera, che punisce anche le attività specificamente volte ad ostacolare
l’accertamento sull’origine delittuosa della

res,

pur senza incidere

direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto
tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731), come deve intendersi
essere avvenuto nella fattispecie attraverso la creazione artificiosa di falsa
documentazione di viaggio e di spedizione, utile a favorire un espatrio
clandestino (ed il successivo inserimento in mercati esteri extracomunitari,
quale è la Libia, previa reimmatricolazione nel paese di destinazione),

concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità

attività sicuramente idonea ad ostacolare l’individuazione del bene (come
ben spiegato già a pag. 13 della sentenza di primo grado), specie in realtà
ove minore è l’interconnesione con le polizie europee. Attività di
falsificazione dei documenti di viaggio e modalità di occultamento delle auto
(posizionate all’interno dei container dietro alla merce ufficialmente
viaggiante) che risultano pacificamente attribuibili (anche) al Giovannini.
Deve dunque trovare conferma il precedente arresto giurisprudenziale (Sez.

riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di
successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza
delittuosa qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad
ostacolare l’identificazione della provenienza del bene; attività che nella
fattispecie sono state integrate, quanto meno, dall’occultamento all’interno
dei containers e dalle false indicazioni contenute nei documenti di trasporto.
3.1. Su aspetti di fatto si incentra il terzo motivo proposto dal Giovannini in
relazione alla dichiarazione di responsabilità per la rapina di cui al capo Q.
Dalle assai eloquenti risultanze esposte nelle pagg. 32-40 della sentenza di
primo grado emerge adeguatamente illustrata la condotta del Giovannini
quale basista, organizzatore, fornitore di supporto logistico e di mezzi,
nonché di accompagnatore dei rapinatori in giri esplorativi dei luoghi ove è
collocata la Banca poi rapinata. La Corte di appello (cfr. pag. 8 della relativa
motivazione) ha ulteriormente condiviso e ribadito i citati argomenti, con
ragionamento dal quale risulta pienamente illustrato il concorso materiale e
morale, con ragionamento neppure illogico, sicchè la conclusione in senso
affermativo della penale responsabilità risulta incensurabile nella presente
sede di legittimità; né può trascurarsi la circostanza che il motivo di ricorso
in parola risulta meramente reiterativo delle analoghe doglianze di appello,
adeguatamente affrontate con argomenti non oggetto di specifica censura.
3.2. Manifestamente Infondato è pure il motivo relativo all’attenuante ex art.
114 cod.pen. per il quale si lamenta la omessa risposta da parte del giudice
di appello alla specifica censura al riguardo. E’ ben vero che non pare
rinvenirsi nella sentenza di appello una esplicita trattazione al riguardo ma,
secondo consolidata giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 114,
secondo comma, cod. pen. (che esclude l’applicabilità dell’attenuante della
minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi
dell’art. 112 cod. pen. -numero dei concorrenti pari almeno a cinque-), si
riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia

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2, n. 11895 del 17/02/2009, Rv. 244379) secondo cui integra il reato di

considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato.
In applicazione di detto principio questa Corte ha ripetutamente escluso che
la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da più
persone riunite ed aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1 cod.
pen., come nella fattispecie. Nello stesso senso si veda anche Sez. 2, n.
18540 del 19/04/2016, Rv. 266852.
E comunque, in tema di concorso di persone nel reato, allorchè l’imputato

114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine
alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in
evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati,
non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle
condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento
(Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176), come è stato nella
fattispecie laddove si è evidenziata la complessiva gravità della vicenda
(rapina in banca commessa da più soggetti organizzatisi allo scopo,
materialmente eseguita da una persona che ha utilizzato una lama di
coltello/taglierino per minacciare le vittime) senza che sia emersa per
alcuno dei correi una qualsiasi condotta concorsuale passibile di valutazione
marginale.
Si è pure affermato che, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante
della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una
minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella
realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si’ sia
concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale,
ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare
trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (Sez. 2, n. 835 del
18/12/2012, Rv. 254051). Di siffatte caratteristiche minimali, nell’ambito
del contributo offerto dal Giovannini, non vi è traccia, risultando invece
plurimi aspetti concorsuali a suo carico (alcuni dei quali, quale
l’individuazione dell’istituto di credito da colpire, per nulla marginali), come
ben evidenziato nelle sentenze di merito.
Di conseguenza, nonostante l’assenza di specifici riferimenti alla questione
in parola nell’ambito della sentenza impugnata, deve affermarsi,
conformemente a consolidata giurisprudenza, che non costituisce causa di
annullamento il mancato esame di un motivo di appello laddove lo stesso
risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv.

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abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art.

256314), come è nella fattispecie.
3.3. A proposito del motivo di ricorso n. 4 (con il quale si contesta la
sussistenza della dimostrazione del concorso del Giovannini nel reato di
furto di cui al capo X) deve rilevarsene l’inammissibilità, perché trattasi di
censura sul fatto meramente reiterativa delle doglianze già avanzate in
appello, alle quali è stata data adeguata risposta. Ciò a fronte di
motivazione adeguata e logica in relazione alla ricostruzione del fatto (cfr.

numerosi indizi dai quali è logicamente desunta la piena prova di reità.
3.4. Parimenti manifestamente infondato risulta il motivo del Giovannini
sulle attenuanti generiche, adeguatamente escluse dalla Corte territoriale
con il richiamo alla pluralità dei fatti commessi, alla loro gravità, alla
dimostrazione di elevata caratura criminale in considerazione del ruolo di
organizzatore di molte delle condotte criminali ascritte; tutti elementi che
sovrastano la tardiva confessione e lo stato di incensuratezza all’epoca dei
fatti. Secondo condivisa giurisprudenza, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi
o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.
259899).
3.5. Passando alla disamina dei motivi di ricorso proposti dal Messai in
relazione alla penale responsabilità, debbono essere richiamate le
considerazioni sopra esposte a proposito della incensurabilità della
ricostruzione del fatto adeguatamente motivata. Così è per l’individuazione
del Messai Nouar come il “Mimmo”, profilo che risulta giustificato in maniera
convincente dai giudici del primo grado (cfr. pagg. 10 e segg. della sentenza
di primo grado) con argomenti motivatamente condivisi dal giudice di
appello (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
3.6. Parimenti è a dirsi per i restanti motivi di ricorso proposti dal Baggio;
invero, con il motivo n. 2, relativo al capo M, trattasi di argomenti
manifestamente infondati attinenti al merito; infatti, alle pagg. 22 e ss.
della sentenza di primo grado e a pag. 10 di quella di appello si spiega che il
Baggio ha ben compreso cosa dovesse fare il Giovannini nel frangente in cui
discutono (si parla di spaccare un blocco), e lo ha invitato a richiamarlo
quando giunto sul posto; emerge dunque consapevolezza piena, o quanto

Li

pagg. 47-49 della sentenza di primo grado), al cui interno si evidenziano i

meno, un dolo eventuale rispetto alla partecipazione all’azione in questione.
3.7. Analoghe considerazioni si impongono a proposito del motivo n. 3,
relativo al capo P, in relazione al quale alle pagg. 30 e ss. della sentenza di
primo grado si spiega come dalle telefonate ivi indicate emerga con
certezza che il Baggio avesse la disponibilità dell’auto in questione e che
fosse consapevole della sua origine illecita (cfr. anche pag. 10 della
sentenza di appello).

di censure relative al merito; a pag. 41 della sentenza di primo grado si
evidenziano le esplicite affermazioni nelle telefonate, riscontrate dai numeri
di telaio indicati in denuncia, relative alla consapevolezza, in capo al Baggio,
della provenienza delittuosa del mezzo a lui affidato, oggetto di chiara
condotta truffaldina (menzionata nell’imputazione), evidentemente
precedente alla formalizzazione della falsa denuncia di cui al capo S e
integrante (la truffa) il reato presupposto nel quale, in nessun modo, risulta
dimostrata la partecipazione del Baggio.
3.9. Quanto al motivo n. 5, relativo al capo W, parimenti ci si trova in
presenza di censure relative al merito; a pag. 46 e seg. della sentenza di
primo grado si evidenziano gli elementi dai quali si desume logicamente che
il mezzo in questione fosse già dotato di guida a destra e, a pag. 12 della
sentenza di appello, si condividono motivatamente i giudizi in questione.
4. In definitiva, tutto ciò consente di escludere l’esistenza di qualsiasi
illogicità della motivazione in conseguenza di un asserito, ma in realtà,
inesistente travisamento della prova; tale è, difatti, soltanto quello idoneo a
disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la
motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato
processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di
cosiddetto “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito
del risultato probatorio (sez. 1 n. 24667 del 15/6/2007, Rv. 237207). Va
ancora evidenziato che, nel caso di specie, rispetto ai capi per i quali è stata
confermata la condanna, ci si trova dinanzi ad una «doppia conforme» e
cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della
prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto
di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella

12

3.8. Quanto al motivo n. 4 , relativo al capo T, ancora ci si trova in presenza

dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006,
è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel
processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può
essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato
quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme,
superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il

gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal
primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di
specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure
degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della assenza di
responsabilità. Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte circa gli
specifici motivi di ricorso, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge
al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od
illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In
particolare il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a
tutte le osservazioni degli imputati in ordine al giudizio di attendibilità reso
sulle dichiarazioni del chiamante in correità.
4. Differenti conclusioni, come accennato, si impongono a proposito del
motivo n. 4 proposto dal Messai; difetta qualsiasi risposta, da parte della
Corte territoriale, al motivo di appello sulle attenuanti generiche, richieste
con sufficiente specificità nell’atto di gravame.
5. Quanto al motivo 5 del Messai, evidente è la violazione, da parte della
Corte di appello, del divieto di reformatio in peius, essendosi assunta a pena
base una multa superiore a quella fissata nel primo grado (cfr. Sez. 2, n.
41933 del 03/04/2017, Rv. 271182).
In relazione a tali ultimi profili si impone l’annullamento con rinvio, ad altra
sezione della Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio sul punto,
dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l’affermazione della
responsabilità penale del Messai.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da Giovannini e
Baggio consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
degli stessi al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

13

caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in C
2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Messai Nouar limitatamente
alla omessa motivazione sulle attenuanti generiche e alla determinazione
della pena. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso del predetto Messai e

Dichiara inammissibili i ricorsi di Giovannini Piero e Baggio Armando, che
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 marzo 2018.

I Consigliere estensore
dr. Stef

ni

Il Pres

nte

Dr. Atonfo Pestipino

definitiva l’affermazione della sua responsabilità penale.

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