Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2044 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2044 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1
LI
DEMONTIS ROMANO N. IL 11/10/1972
avverso il decreto n. 7230/2011 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
FATTO E DIRITTO
De Montis Romano, qualificatosi persona offesa nel procedimento penale
a carico di Salis Paolo per ipotizzato reato ex art.373 cp., ricorre
personalmente per cassazione contro il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, a seguito
di udienza camerale, accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto
l’archiviazione degli atti e ne denuncia la nullità per violazione
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, siccome proposto da
persona non legittimata, giacché nel delitto ex art.373 cp., che tutela
il bene giuridico dell’ordinario svolgimento dell’attività giudiziaria,
persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, in quanto il
privato danneggiato non è, neppure implicitamente,
contitolare
titolare o
dell’interesse preso in considerazione dalla norma
incriminatrice (Cass.Sez.VI 15/10-29/5/2003 n.23767 Rv.225765).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C < .50 o , o o (flA-Ammutg
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C .Z-500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 29/11/2012
Il Ci igliere est. Il P della legge processuale e difetto di motivazione.