Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2044 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2044 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1

LI
DEMONTIS ROMANO N. IL 11/10/1972

avverso il decreto n. 7230/2011 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

FATTO E DIRITTO
De Montis Romano, qualificatosi persona offesa nel procedimento penale
a carico di Salis Paolo per ipotizzato reato ex art.373 cp., ricorre
personalmente per cassazione contro il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, a seguito
di udienza camerale, accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto
l’archiviazione degli atti e ne denuncia la nullità per violazione

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, siccome proposto da
persona non legittimata, giacché nel delitto ex art.373 cp., che tutela
il bene giuridico dell’ordinario svolgimento dell’attività giudiziaria,
persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, in quanto il
privato danneggiato non è, neppure implicitamente,
contitolare

titolare o

dell’interesse preso in considerazione dalla norma

incriminatrice (Cass.Sez.VI 15/10-29/5/2003 n.23767 Rv.225765).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C < .50 o , o o (flA-Ammutg P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C .Z-500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 29/11/2012 Il Ci igliere est. Il P della legge processuale e difetto di motivazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA