Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20439 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20439 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAIA GAETANO nato il 16/02/1975 a SAN VITALIANO

avverso la sentenza del 03/04/2008 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per per l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Napoli per un nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. RAIA Gaetano, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Napoli del 05/02/2016 che lo aveva condannato alla pena di
giustizia per il reato di ricettazione deducendo, con un unico motivo, nullità del processo di
secondo grado per omessa notifica del decreto di citazione in appello.
1.1. Assume che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato la propria
contumacia sebbene non risultasse agli atti del fascicolo la relata di notifica del predetto atto
all’ imputato, circostanza che aveva determinato una nullità di ordine generale rilevabile in
1

Data Udienza: 07/03/2018

qualunque stato e grado del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va osservato che il ricorrente assume nullità assoluta del processo di secondo grado
in ragione della mancata rituale notifica dei rispettivi decreti d citazione a giudizio.

Suprema Corte, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e
insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione
della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente
la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della
sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla
rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 07/01/2005,
Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588; Sez. 2, n. 35345
del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401; da ultimo, Sez. U, n. 7697 del 24.11.2016, Rv.
269028).
2.2. Nel caso in esame si evince che la Corte di Appello dichiarata la nullità della
notificazione della citazione in appello per V udienza del 29/05/2015 ne ha disposto la
rinnovazione per l’ udienza del 05/02/2016, non rivenendosi, tuttavia, dall’ esame del fascicolo
processuale, il decreto di citazione notificato all’ imputato.
2.3. La situazione descritta ha determinato, quindi, una nullità insanabile del processo
che impone l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli alla quale vanno,
conseguentemente, rinviati gli atti.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra
sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

H consigliere estensore

H preside te

2.1. In punto di diritto va premesso che, secondo la giurisprudenza dominante della

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