Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20437 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20437 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CALLEA DAVIDE nato il 16/03/1987 a LICATA
VITALI CARMELINDA nato il 18/06/1990 a LICATA

avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore presente il quale ha chiesto l’ accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/09/2016, confermava la
sentenza del Tribunale di Agrigento in data 07/05/2014 in forza della quale CALLEA Davide e
VITALI Carmelinda erano stati ritenuti colpevoli dei delitti, unificati sotto il vincolo della
continuazione, di tentala truffa aggravata (artt. 56 e 640, comma 1 e 62 n. 10, cod. pen.) per avere con artifici e raggiri, consistiti nel presentare all’incasso all’ Ufficio postale di Licata
sei buoni postali fruttiferi falsi, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad indurre in errore
il responsabile dell’indicato ufficio sull’originalità dei buoni medesimi ed incassare illecitamente
la somma di euro 42.785,43, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro
volontà – e di falsità materiale del privato in atto pubblico (artt. 476, 482 e 61 n. 2 cod. pen.),
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Data Udienza: 07/03/2018

per avere formato sei buoni fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti Italiana falsi e condannati
ciascuno alla pena di giustizia.
1.1. La Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo
grado, ha ritenuto che era emersa la prova che i due imputati si erano presentati per incassare
la consistente somma portata dai titoli in questione, precisando che l’ esibizione dei titoli
contraffatti al dipendente di un ufficio postale diverso da quello emittente con la richiesta di
incassarli prospettandone l’appartenenza ad una parente, doveva considerarsi manifestazione
univoca del tentativo di truffa, ove la si valutava unitamente alla precedente contraffazione dei

desistenza volontaria, potendosi ragionevolmente ritenere che l’allontanamento dei due
imputati dall’ ufficio doveva essere ricondotto all’atteggiamento cauto del dipendente
dell’ufficio postale, che poteva averli indotti a temere l’esecuzione di accurati controlli e,
quindi, a considerare l’operazione truffaldina gravemente rischiosa.
Ha precisato, ancora, che poiché le copie esibite avevano tutta l’ apparenza di titoli
postali originali, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, doveva ritenersi
integrato anche il reato di falso contestato.

2. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello propongono ricorsi per
cassazione entrambi gli imputati.
2.1. CALLEA Davide, a mezzo difensore, con un unico motivo, articolato in più censure,
deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del
reato di tentata truffa e manifesta illogicità della motivazione quanto alli affermazione della
penale responsabilità relativamente al reato di falso.
La difesa del ricorrente lamenta che la corte di appello, erroneamente interpretando le
dichiarazioni testimoniali e fondando il proprio convincimento su mere congetture, aveva
confermato la pronunzia di condanna per il reato di tentata truffa laddove era evidente che non
sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità di detto reato.
Rileva, altresì, che dal momento che i documenti consegnati all’ ufficio postale erano
“vere copie di titoli esistenti e senza alcuna manomissione o contraffazione degli estremi
identificati” non sussisteva un falso penalmente rilevante ed, in ogni caso, il reato andava
escluso per carenza dell’ elemento psicologico.
2.2.VITALI Carmelinda, personalmente, deduce quattro motivi:
a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del
reato di cui agli artt. 56, 540 cod. pen.
Assume che la corte di merito, travisando i fatti, aveva confermato l’ affermazione della
propria responsabilità in ordine al detto reato senza considerare che ne mancavano i
presupposti oggettivi e soggettivi specie in considerazione del fatto i buoni fruttiferi in
questione potevano essere incassati solamente presso l’ ufficio emittente (ufficio di Terrasini) e

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titoli medesimi e che doveva escludersi la ricorrenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di

non in quello di Licata e non valutando la desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen.
posta in essere dall’ imputata;
b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del
reato di cui agli artt. 482, 476 cod. pen.
Deduce che la corte territoriale aveva errato nel ritenere sussistente il reato contestato
in quanto dalli istruttoria era emerso che si trattava di mere fotocopie;
c. violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, specie in ragione dello stato di incensuratezza della

d. violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
Lamenta che difettava sul punto ogni motivazione e che, comunque, la pena era
eccessiva e sproporzionata rispetto al disvalore del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che le censure di entrambi i ricorrenti relative alla configurabilità
del reato di tentata truffa sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
1.1. Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto,
mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta – giudice della
motivazione.
In questa sede, i ricorrenti non ha fatto altro che reiterare le proprie doglianze ma non
hanno in alcun modo adeguatamente contestato la ricostruzione della vicenda dalla quale la
Corte ha tratto le corrette conclusioni giuridiche quanto alla responsabilità di entrambi i
soggetti coinvolti evidenziando, con una motivazione congrua e priva di aporie, che tenuto
delle modalità della condotta degli imputati – i quali si erano presentati alli Ufficio Postale di
Licata esibendo dei titoli contraffatti con la richiesta di incassarli, prospettandone
l’appartenenza ad un parente, come confermato dal cassiere escusso come teste – risultava
palese la volontà degli stessi di porre in essere una condotta truffaldina, come confermato
dalla precedente contraffazione dei titoli medesimi.
I giudici hanno, poi, correttamente escluso in relazione all’ evolversi degli accadimenti,
con una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, l’ ipotesi di una desistenza
volontaria.
1.2. Di conseguenza, tutte le censure riproposte con i ricorsi avanzati da CALLEA Davide
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ricorrente;

e da VITALE Carmelinda in punto di affermazione della loro penale responsabilità in ordine al
reato contestato al capo a), vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente
presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

2. Osserva, quindi, il Collegio che il reato di cui al capo b) deve essere inquadrato nell’
ipotesi di cui all’ art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi

la inquadrabilità in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli
di credito” (di cui all’art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016
già citato).
2.1. A tal proposito occorrono alcune considerazioni preliminari circa le caratteristiche di
Poste Italiane S.p.A. – che è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100% dallo
Stato italiano – e la natura dei prodotti in questione (buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti nell’ anno 2012, falsificati attraverso la predisposizione di fotocopie assai
simili agli originali ed utilizzati per il tentativo di truffa).
2.2. Va premesso che non è qui di discussione la natura di ente pubblico di Poste
Italiane S.p.A. (pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, vedi, in tale senso Sez. 2, n.
38614 del 17/07/2014 – dep. 22/09/2014, Di Donato, Rv. 26082701) atteso che l’interesse
pubblico e l’utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di
natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte
risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico.
2.2. Deve, infatti, essere ricordato che la Corte Costituzionale, in numerose pronunzie,
ha individuato una nozione di Pubblica Amministrazione di carattere sostanziale, riconosciuta
dalla normativa comunitaria, ravvisabile anche in presenza di una veste di diritto privato, da
ritenersi solo formale.
2.3. In linea con questa impostazione il Consiglio di Stato ha, condivisibilmente,
affermato in una importante pronunzia (Sez. 6^, 2 marzo 2011, n. 1206) che Poste Italiane
S.p.A. costituisce un ente pubblico in forma societaria in quanto deputata

ex lege al

perseguimento di un interesse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo
pubblicistico esercitato dallo Stato non nella sua qualità di azionista ma di ente pubblico.
Si legge, infatti, in seno a detta sentenza che «non può non rilevarsi come Poste
Italiane S.p.A., pur avendo assunto la forma societaria, ha continuato ad essere sottoposta ad
una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentante rispetto
al conseguimento di finalità pubblicistiche. Del resto, i dubbi sull’astratta compatibilità tra la
struttura societaria e la natura pubblica di un ente trasformato in s.p.a. devono ritenersi ormai
superati a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 887 del 1984, art. 18, comma 9, che ha
previsto la costituzione dell’Agecontrol s.p.a. “nelle forme di s.p.a. con personalità giuridica di
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depenalizzata, a seguito dell’intervento del D. Lgs. n. 7 del 2016), dovendosi, pure, escludere

diritto pubblico”. Affermata dal legislatore tale compatibilità, la questione si sposta sulla
verifica in concreto dei criteri, in base a cui individuare la natura pubblica di tali soggetti. Con
riguardo a Poste Italiane s.p.a., si osserva che la trasformazione dell’ente in s.p.a. è stata
prevista dalla L. n. 71 del 1994, art. 1, comma 2, ed è stata attuata con Delibera del C.I.P.E.
18-12-1997. La costituzione in s.p.a. è, quindi, avvenuta non per un atto di autonomia o per
effetto di un contratto, ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una pluralità
di soci. L’unico azionista (Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica)
non esercita i propri diritti autonomamente, ma di intesa con il Ministro delle Comunicazioni; lo

il Ministero delle Comunicazioni un contratto di programma, che tenga conto delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi punti 2, 4 e 5 della cit. Del. C.I.P.E.).
Il titolare delle azioni della Poste Italiane s.p.a. è, quindi, fortemente condizionato nell’esercizio
dei propri diritti di azionista da regole di funzionamento, che costituiscono un’alterazione del
modello societario tipico e rivelano la completa attrazione nell’orbita pubblicistica della
“S.p.a.”». Conclusivamente – prosegue il Consiglio di Stato – «deve ritenersi che Poste Italiane
s.p.a, in quanto società di diritto speciale ancora interamente posseduta dallo Stato, abbia
natura pubblica, continui ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche e che lo Stato,
nella sua veste di azionista di maggioranza o totalitario, non possa che indirizzare le attività
societarie a fini di interesse pubblico generale anche al di là e prescindendo dal mero intento
lucrativo ».

3. Va, tuttavia, considerato che ferma restando l’originaria finalità pubblicistica
perseguita dalla società in questione, finalità che è e continua a rimanere prevalente così
caratterizzando la natura di organismo di diritto pubblico della società stessa, nel tempo Poste
Italiane S.p.A. ha implementato “anche” servizi aventi natura più spiccatamente finanziaria e
commerciale, quali per l’appunto quelli della gestione del risparmio, delle carte prepagate etc…
servizi divenuti semplicemente complementari alla finalità sopra menzionata, ma comunque
aventi proprie caratteristiche e proprie peculiarità.
3.1. A proposito dei buoni fruttiferi in questione va considerata la specifica disciplina del
servizio “Bancoposta” (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi
di bancoposta) che testimonia come i servizi di tipo bancario offerti da Poste Italiane S.p.A.
sono esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi istituto di credito.
Il D.P.R. citato opera, testualmente e chiaramente, una piena equiparazione dell’attività
di bancoposta a quella delle vere e proprie banche, senza prevedere alcuna conseguenza del
particolare rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti.
Del contenuto di tale regolamento emerge che la attività di bancoposta – comprensiva,
per previsione espressa, anche del “risparmio postale” riguardante la “raccolta di fondi
attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto
della Cassa depositi e prestiti” viene assoggettata al T.U. Bancario ed al T.U. Finanza,

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stesso statuto è definito congiuntamente dai due ministeri e la società è tenuta a stipulare con

prevedendosi, altresì, che “per quanto non diversamente previsto dal presente decreto i
rapporti con la clientela sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del
codice civile e delle leggi speciali”.
Non vi è, dunque, alcuna disposizione che preveda (o lasci intendere) che l’ente Poste
abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie delle banche nello svolgimento di
attività di tipo bancario e ciò porta ad escludere che vi siano disposizioni che disciplinino
l’attività di bancoposta, relativamente all’ emissione di detti buoni nei rapporti con la clientela

4. In ordine alla natura dei buoni postali fruttiferi va, poi, segnalato che questi ultimi, in
base alla sentenza 16 dicembre 2005, n. 27809 della Corte di Cassazione civile, che ne
rinviene la relativa disciplina nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito “ma
meri titoli di legittimazione”, impostazione confermata, in seguito, dalle Sezioni Unite Civili
della Corte di Cassazione, con la sentenza 15 giugno 2007, n. 13979.
Tale ultima pronunzia ha valorizzato, ulteriormente, la natura privatistica del rapporto
intercorrente tra il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi e le Poste, in quanto regolato dai
dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti precisando che: “Nella disciplina dei
buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il
vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti
dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in
riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne
disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario
alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a
richieste di numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali
l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle
espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”.
4.1. Posto quanto sopra, poiché, come detto, per struttura e funzione, il servizio di
Poste Italiane S.p.A., consistente nella negoziazione dei buoni fruttiferi in favore dei privati,
non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario rimanendo assoggetta ad una
disciplina di diritto privato, deve ritenersi che detti documenti – i quali in quanto meri titoli di
legittimazione non possono esse configurati quali titoli di credito trasmissibili per girata ex art.
491 cod. pen. – debbano essere qualificati come scritture private, dovendosi, in questa sede
dare continuità a quanto già affermato da questa stessa Sezione con la sentenza n.
15798/2017.
Ne consegue che, in relazione al capo b), la sentenza deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

5. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. va
osservato, quindi, che la Corte di appello, nel confermare sul punto la sentenza in primo grado
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privata, come pubblico servizio.

- ove il diniego era stato motivato in ragione del valore della res oggetto del reato di truffa ed
del particolare oggetto della contraffazione (sei buoni postali) – ha anche evidenziato la
mancata allegazione di elementi idonei a far ritenere la meritevolezza della VITALI quanto alla
concessione delle dette circostanze.
Occorre, peraltro, ribadire che la Suprema Corte ha più volte affermato nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,

19/03/2014, Lule, Rv. 259899), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure
5.1. Il motivo proposto dalla VITALI e relativo al trattamento sanzionatorio è anch’ esso
manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed euro cento
di multa determinata in aumento per continuazione per lo stesso reato, dovendosi, per il resto,
dichiarare l’ inammissibilità dei proposti ricorsi.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b)
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di mesi due di
reclusione ed euro 100 di multa determinata in aumento per continuazione per lo stesso reato.
Dichiara nel resto inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2018

H consigli

estensore

II p ,es dente

rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del

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