Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20435 del 22/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20435 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUCIU NICOLAE nato il 20/02/1984
avverso la sentenza del 23/02/2017 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data 23/2/2017,

confermava la condanna sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Bologna,
in data 21/6/2016, nei confronti di Cuciu Nicolae, per i reati di cui agli artt. 110,
628, 3 comma, n.1 cod. pen., 337 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ imputato affidato ad un
unico motivo di ricorso: si deduce l’erronea applicazione della legge penale,
nonché il vizio di motivazione, in riferimento al riconoscimento della circostanza
aggravante delle più persone riunite, poiché dalla lettura degli atti emergeva in
modo chiaro che la violenza esercitata dall’imputato in danno della vittima era
stata posta in essere quando la compagna, cui aveva già precedentemente
consegnato lo zaino sottratto alla vittima, si era già allontanata.

Data Udienza: 22/01/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto del tutto privo del
necessario requisito della specificità.
1.2. Il ricorrente, dopo aver riportato il contenuto del verbale delle prime
dichiarazioni rese dalla persona offesa, non indica il capo della motivazione
oggetto di censura, limitandosi a richiamare il contenuto della giurisprudenza di
legittimità sulla questione dedotta; si riproduce, così, testualmente il tenore

della sentenza impugnata che ha, invece, fornito la puntuale ricostruzione della
vicenda esaminando non solo la prima denuncia sporta dalla vittima, ma anche
un successivo verbale di dichiarazioni, più dettagliato e preciso, nel corpo del
quale il derubato aveva specificato le circostanze in cui era stato aggredito
dall’imputato, alla presenza della compagna cui aveva affidato lo zaino sottratto.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 6, n.
34521 del 27/6/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,
Leonardo, Rv. 254584; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693), è
inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente
le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della
correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per
confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano
stati accolti.
2. All’ inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/1/2018

Il Consiglier
Ser

stensore
Paola

Il Presid nte
Antoyick Pre tipino

dell’atto di appello, senza che il ricorrente si sia confrontato con la motivazione

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