Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20435 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20435 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHENG FANGPING N. IL 16/05/1974
avverso la sentenza n. 353/2012 TRIBUNALE di BOLZANO, del
30/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rt .
che ha concluso per jà 1 ,Q. c,ort

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/02/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 30 gennaio 2013 il G.M. del Tribunale di Bolzano ha
affermato la penale responsabilità di Zheng Fangping per avere – a scopo di
profitto – favorito sino al luglio del 2010 la permanenza nel territorio dello stato
della connazionale Wang Li Hong, in violazione delle norme di cui al d.lgs. n.286
del 1998 (art. 12 co.5) condannando l’imputato alla pena di anni uno di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa (con i benefici della pena sospesa e della

In motivazione si precisa che è stata accertata la presenza in Ortisei della Wang
Li Hong nel periodo dedotto in imputazione e la sua condizione di clandestinità,
attraverso le verifiche operate dalla polizia giudiziaria.
Sono state altresì acquisite e valutate ai sensi dell’art. 512 bis cod.proc.pen. le
dichiarazioni spontanee rilasciate dalla donna in sede di indagini il 22 luglio del
2010, data la sua sopravvenuta irreperibilità.
Risulta pertanto che costei ha lavorato presso il ristorante gestito dall’imputato e
percepiva l’esigua retribuzione pari ad euro 200,00 mensili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione ai sensi
dell’art. 569 cod.proc.pen. Zheng Fangping, a mezzo del difensore di fiducia.
Nel ricorso di deduce – a vario titolo – l’insosservanza di norme processuali
stabilite a pena di inutilizzabilìtà, ai sensi dell’art. 606 co.1 lett. c cod.proc.pen. .
Si contesta l’avvenuta acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni della
Wang Li Hong ai sensi dell’art. 512 bis cod.proc.pen. non ricorrendone i
presupposti di legge.
In realtà la cittadina cinese è semplicemente risultata irreperibile e non è mai
stata citata nè è stato verificato il suo luogo di residenza all’estero.
Stante la sottrazione volontaria al contraddittorio dibattimentale le dichiarazioni
non potevano essere in alcun modo utilizzate a carico dell’imputato, e ciò sia in
riferimento a quanto previsto dall’art. 526 co.1

bis cod.proc.pen. che in

riferimento alla previsione costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
Inoltre, pure a volere ritenere applicabile la diversa previsione di cui all’art. 512
cod.proc.pen. si rappresenta che dette dichiarazioni fondano in modo esclusivo la
colpevolezza dell’imputato in violazione dell’art. 6 Conv.Eur. per come
interpretato in svariate decisioni della CEDU.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Con il ricorso immediato per cassazione può essere dedotto il vizio di
inutilizzabilità della prova, ricadente nella previsione di legge di cui all’art. 606
2

non menzione).

co.1 lett. c cod.proc.pen., posto che la limitazione derivante dall’art. 569 co.3
cod.proc.pen. concerne esclusivamente i vizi di mancata assunzione di prova
decisiva e di motivazione della sentenza (per assenza, contraddittorietà
manifesta illogicità) .
Ciò posto, la decisione impugnata fa uso del «verbale delle spontanee
dichiarazioni rese dalla Wang in data 22 luglio 2010» e motiva tale utilizzo con la
circostanza di fatto della sopravvenuta irreperibilità della dichiarante (clandestina
al momento dell’accertamento).

verbale non può ritenersi consentita nel giudizio dibattimentale a carico dello
Zheng.
E’ evidente, infatti, che le condizioni di ‘precarietà’ nel legame con il territorio
della Wang rendevano necessaria (in una con la sua condizione di indagata per
un reato quantomeno collegato a quello per cui si procede) l’assicurazione al
procedimento delle dichiarazioni in contraddittorio ai sensi dell’art. 392 co.1
,
,
lettera d cod.proc.pen. (incidente probatorio relativo al soggetto che in
dibattimento sarebbe ascoltato con la veste processuale di cui all’art.210
cod. proc. pen.).
La mancata esecuzione dell’incidente probatorio determina – nel caso in esame il vizio di inutilizzabilità del verbale.
Non possono applicarsi, infatti, le norme di cui agli articoli 512 e 512

bis

cod.proc.pen., che facoltízzano l’acquisizione degli atti a contenuto dichiarativo
compiuti durante le indagini preliminari.
Ciò perchè da un lato (art. 512) la sopravvenuta irreperibilità della dichiarante
era del tutto ‘prevedibile’ e dall’altro la Wang non risulta citata nel luogo di
presumibile, attuale residenza (art. 512 bis).
D’altra parte, la scelta di allontanamento dal territorio italiano della Wang appare
– per quanto risulta dalla decisione – del tutto libera e, pertanto, in ogni caso
l’utilizzo a carico delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio sarebbe
inibito dalla disposizione di cui all’art. 526 co.1 bis cod.proc.pen., dato il vulnus
alla regola acquisitiva della prova orale prevista dall’art. 111 co.4 Cost. .
Va pertanto rilevato il vizio denunziato e va disposto il rinvio per nuovo giudizio
alla Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano.

P.Q.M.

3

Ora, al di là della estrema sinteticità della motivazione, tale utilizzazione del

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di
Trento, Sezione Distaccata di Bolzano.

Così dedso il 10 febbraio 2015

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