Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20434 del 22/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20434 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALLEA ROCCO nato il 26/12/1990 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 26/01/2017 della Corte d’appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 26/01/2017,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale
di Reggio Calabria, in data 1/12/2015, nei confronti di Rocco Callea in relazione
al reato di cui ali’ art. 628 cod. pen.
2.1. I fatti riguardavano la rapina subita da Errigo Francesco, responsabile di
un supermercato; l’Errigo, assieme all’imputato Callea che conduceva la vettura,
doveva recarsi in banca per versare l’incasso giornaliero dell’esercizio
commerciale. L’operazione era stata preceduta dall’accompagnamento di altro
dipendente presso la sua abitazione; muovendo in direzione dell’ufficio della
banca solitamente utilizzato per effettuare quelle operazioni, il Callea aveva
riferito all’Errigo (in modo falso, come accertato nelle indagini) che l’apparecchio

Data Udienza: 22/01/2018

bancomat ivi esistente quella sera non era funzionante; lo aveva, quindi,
indirizzato verso altro sportello automatico; lungo il percorso, dopo che la
vettura aveva impegnato una stradina poco frequentata e disagevole, un
individuo (poi identificato in Utano Sebastiano) simulava un incidente, riuscendo
a introdursi nell’abitacolo della vettura, che nel frattempo il Callea manteneva a
velocità ridotta (pur a fronte delle sollecitazioni dell’Errigo ad accelerare); il
malvivente, impugnando un’arma e con il volto travisato, si faceva consegnare
dall’Errigo la somma di denaro (oltre 17.000 euro).

prima da un agente di polizia in una zona adiacente a quella della rapina, era
stato visto in attesa mente teneva in mano un telefono cellulare; diramata al
personale in servizio la notizia della rapina, l’Utano veniva successivamente
rintracciato con indosso la refurtiva, due chiavi di autovetture, una di esse in uso
al Callea, mentre nella zona della rapina venivano ritrovati un passamontagna
usato per travisare il volto del rapinatore e una pistola giocattolo.
2.3. Accertamenti tecnici disposti sul telefono cellulare dell’Utano
consentivano di rilevare: una chiamata ricevuta dall’utenza cellulare del Callea;
un messaggio inviato dall’Utano all’utenza del Callea (“quanto ci metti per
arrivare”) e un successivo messaggio inviato dall’utenza del Callea a quella
dell’Utano (“il mio amico”); dette comunicazioni erano immediatamente
precedenti la rapina.
3.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.
3.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge,
e il conseguente vizio motivazionale, in relazione all’affermata responsabilità
dell’imputato per il delitto di rapina aggravata; la sentenza impugnata avrebbe
affermato la responsabilità del Callea valutando erroneamente la prova di natura
esclusivamente indiziaria, così violando il canone dell’ “oltre ogni ragionevole
dubbio”. In particolare, osserva il ricorrente che l’impianto della motivazione si
fonda su un dato ritenuto provato (la complicità del Callea con l’Utano) che
collega tutti i singoli elementi indiziari, invertendo così il procedimento logico che
avrebbe dovuto, attraverso gli indizi, dimostrare l’assunta complicità del
ricorrente con l’Utano, fatto ignoto e non provato in via diretta. Di qui, l’errata
valutazione in ordine al dato della scelta della strada percorsa dalla vettura con a
bordo il Callea, in luogo di altro percorso più agevole e meno rischioso, ritenuto
elemento indiziario solo nella prospettiva dell’assunta complicità con l’Utano; la
fuorviante analisi delle dichiarazioni del teste Errigo, assunto in sede di
rinnovazione dell’istruttoria, e di cui la Corte d’Appello aveva ignorato i dati
favorevoli all’imputato; l’attribuzione di un significato sfavorevole per l’imputato
a due messaggi telefonici, dal contenuto poco chiaro e ambivalente. Ulteriori

2

2.2. L’Utano, riconosciuto – in quanto noto alle forze dell’ordine – poco

critiche muove il ricorrente all’omessa motivazione sulle ipotesi alternative
formulate dalla difesa (coinvolgimento incolpevole del Callea nel piano dell’Utano
per realizzare la rapina), elemento che vizia la motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità.
3.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’inosservanza e
l’erronea applicazione degli artt. 133 e 62

bis

cod. pen.; quanto alla

determinazione della misura della pena, la sentenza avrebbe ignorato i dati
relativi alla personalità dell’imputato, dati che avrebbero dovuto condurre a

osserva inoltre il ricorrente che la Corte, nel rigettare la richiesta di
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva valorizzato i
medesimi elementi di cui all’art. 133 cod. pen. utilizzati per commisurare la pena
da irrogare, così violando il costante orientamento di legittimità che impedisce
una tale doppia valutazione degli stessi elementi di fatto; infine, censura
l’omessa motivazione della sentenza in relazione alle deduzioni difensive, che
avevano evidenziato gli elementi favorevoli all’imputato utili per giustificare la
concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che il ricorrente tralascia
e ignora l’accurata motivazione della sentenza di appello che ha messo in luce la
significativa portata indiziaria dell’iniziativa dell’imputato, volta a indurre l’Errigo
a raggiungere la consueta sede dell’istituto bancario per eseguire il versamento
dell”incasso giornaliero; la circostanza, che potrebbe apparire neutra, assume
una specifica valenza indiziaria poiché dal testo della motivazione risulta che in
quella giornata, la quotidiana operazione di versamento dell’incasso, che veniva
effettuata da altro dipendente, aveva subito un cambio di programma poiché
l’incaricato era stato accompagnato proprio dal Callea e dall’Errigo presso la sua
abitazione, ove doveva rientrare (per rispettare gli obblighi a lui imposti in
quanto sorvegliato speciale); da quel punto del territorio, la sede della banca ove
ordinariamente venivano versate le somme di denaro risultava più distante
rispetto ad altre filiali del medesimo istituto; l’Errigo aveva quindi indicato al
Callea che conduceva l’auto di dirigersi verso la sede centrale, che risultava da
quel punto più vicina; il Callea aveva quindi rappresentato (falsamente) che il
bancomat in quella sede non era funzionante e aveva intrapreso il percorso per
raggiungere la sede ove come consuetudine venivano effettuati i versamenti (e
dove si trovava il correo pronto a intervenire per portare a segno la rapina).

3

individuare nel minimo la pena adeguata al fatto e alla personalità dell’imputato;

2.2. La sentenza ha ulteriormente indicato come nel percorso diretto a
raggiungere la sede dell’istituto di credito, il Callea, anziché percorrere, una volta
uscito dalla tangenziale, una via “centralissima e illuminata” che avrebbe
condotto direttamente alla filiale ove effettuare il versamento, aveva impegnato
una “pericolosa, scarsamente alluminata, poco frequentata dagli automobilisti,
stretta e malconcia stradella secondaria” ove si sarebbe verificata poi la rapina.
2.3. La decisione ha, poi, sottolineato il valore indiziario da attribuire sia ai
rapporti di amicizia tra il Callea e l’Utano, sia al compito quotidianamente assolto

sempre presso lo stesso sportello dell’istituto bancario, conoscendo quindi luoghi
e tempi di quelle operazioni.
2.4. La sentenza ha anche dato conto delle ragioni logiche che imponevano
di escludere che i messaggi scambiati tra il Callea e l’Utano, in quello stesso
pomeriggio e nelle ore immediatamente precedenti la rapina realizzata
dall’Utano, potessero riguardare argomenti di conversazione diversi dalle
indicazioni necessarie per comunicare reciprocamente il momento in cui l’Utano
sarebbe potuto intervenire per metter a segno la rapina (risultando inverosimili e
scarsamente congruenti le tesi difensive che si fondavano sull’ipotizzata, ma non
dimostrata, abitudine del Callea di prelevare l’amico dal luogo di lavoro al
termine della giornata).
2.5. Infine, è stata altresì attentamente valutata la circostanza, riferita in
dettaglio dal teste Errigo, della condotta osservata dal Callea alla guida della
vettura, nel momento in cui l’Utano aprì la portiera della vettura per introdursi
nell’abitacolo e minacciare con l’arma l’Errigo per farsi consegnare la refurtiva;
pur a fronte delle sollecitazioni dell’Errigo, della pacifica consapevolezza
dell’essersi introdotto nella vettura un uomo travisato ed armato, il Callea non
mise minimamente in atto alcuna manovra tesa a impedire l’accaduto,
procedendo al contrario a velocità ridottissima, senza alcuna logica ragione.
2.6. La valutazione complessiva dei dati di prova su indicati è stata
condotta in modo logico e coerente dalla decisione impugnata, che ha tratto dalla
convergenza degli elementi indiziari, gravi e precisi, la prova dell’accordo tra
l’esecutore materiale della rapina e l’odierno ricorrente.
2.7. Infine, quanto all’ipotizzata possibilità di una differente e più favorevole
lettura di quei fatti, alterativa alla ricostruzione fornita dalla corte d’appello,
risulta evidente come si tratti di motivo non consentito; il ricorrente intende
sollecitare la Corte a fornire una ricostruzione dei fatti (già accertati dai giudici di
merito) diversa e più favorevole, possibilità questa esclusa per il giudice di
legittimità, non potendosi effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della
decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata

4

dal Callea che accompagnava l’incaricato al versamento dell’incasso giornaliero

dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare
l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
giustificare il suo convincimento (v. per tutte da ultimo Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3.1. Allo stesso modo le critiche che sorreggono il secondo motivo di ricorso
risultano manifestamente infondate (conducendo anche in questo caso
all’inammissibilità del ricorso).
3.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, «deve ritenersi adempiuto

della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di
tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.
2014, Waychey, Rv. 258410); la sentenza d’appello ha espressamente e
analiticamente indicato i fattori che ha stimato “preminenti” (gravità della
condotta, uso di un’arma, tempo e luogo dell’azione, entità del danno
patrimoniale cagionato, intensità del dolo per la preordinazione dell’attività
delittuosa, infedeltà della condotta dell’imputato nei confronti del datore di
lavoro), sottolineando altresì che la pena in concreto determinata era ben più
vicina al minimo edittale piuttosto che alla misura media.
3.3. Quanto all’assunta impossibilità di valutare le medesime circostanze di
fatto sia per determinare la misura della pena, sia per negare le invocate
attenuanti generiche, il ricorrente indica e dà una lettura della giurisprudenza di
legittimità del tutto contrastante con l’orientamento pacificamente ricevuto: « da
epoca risalente questa Suprema Corte ha sostenuto che il principio del
cosiddetto “ne bis in idem” sostanziale, valido nell’ambito di operatività dell’art.
15 cod. pen., non può essere invocato per negare che il giudice, nell’esercizio del
suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore per
giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione é
affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un
significato polivalente. Opera pertanto legittimamente il giudice che, attraverso il
riferimento alla gravità del fatto, neghi la concessione delle attenuanti generiche
e nel contempo determini in misura superiore al minimo l’aumento per la
continuazione; ovvero, tramite il riferimento ai precedenti penali, neghi le
predette attenuanti ed eserciti al tempo stesso in senso sfavorevole la facoltà di
ritenere o meno la recidiva, applicando l’aumento di pena corrispondente (Sez.
1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409; cfr., altresì, Sez. 1, n. 10140
del 13/10/1981, Sola, Rv. 150936; Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Brembilla,
Rv. 209841; Sez. 2, n. 45206 del 09/11/2007, Grasso, Rv. 238511; Sez. 6, n.

5

l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto

45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425)» (in questi termini, da ultimo, nella
motivazione Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264905).
3.4. La sentenza impugnata si è attenuta a questo principio di diritto,
mettendo a raffronto i dati positivi dell’incensuratezza e della giovane età, con i
plurimi elementi negativi emergenti dalle specifiche modalità del fatto e
dall’intensità del dolo manifestata.
4. All’ inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i

ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/1/2018

Il Consigli

stensore

Sersj Paola

Il Pres

te

Ant\o retipino

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA